Giurisprudenza Ordinata Cronologicamente
“La valutazione degli atti in frode ai sensi dell’art. 173 L.F. non può prescindere dall'accertamento del dolo del proponente, consistente anche nella mera consapevolezza di aver taciuto nella proposta circostanze rilevanti ai fini dell'informazione dei creditori.  La fraudolenza degli atti posti in essere dal debitore, pur implicando una potenzialità decettiva nei riguardi dei creditori, non per questo assume rilievo, ai fini della revoca dell'ammissione al concordato, solo ove l'inganno dei creditori si sia effettivamente realizzato e si possa quindi dimostrare che, in concreto, i creditori medesimi hanno espresso il loro voto in base ad una falsa rappresentazione della realtà. Quel che rileva è infatti il comportamento fraudolento del debitore, non l'effettiva consumazione della frode.”
Precedenti conformi citati in sentenza: Cass. 3543/2014; Cass. 9050/2014; Cass. 10778/2014; Cass. 14552/2014; Cass. S.U. 1521/2013;  Cass. 23387/2013; Cass. 13817/2011; Cass. 17038/2011; Cass. 19506/2008 
(Antonio Pezzano – IlCodiceDeiConcordati.it)
Norme

Art. 160 L.F. Presupposti per l’ammissione alla procedura

I.
L’imprenditore che si trova in stato di crisi può proporre ai creditori un concordato preventivo sulla base di un piano che può prevedere:
a) la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei beni, accollo, o altre operazioni straordinarie, ivi compresa l’attribuzione ai creditori, nonché a società da questi partecipate, di azioni, quote, ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni, o altri strumenti finanziari e titoli di debito;
b) l’attribuzione delle attività delle imprese interessate dalla proposta di concordato ad un assuntore; possono costituirsi come assuntori anche i creditori o società da questi partecipate o da costituire nel corso della procedura, le azioni delle quali siano destinate ad essere attribuite ai creditori per effetto del concordato;
c) la suddivisione dei creditori in classi secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei;
d) trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a classi diverse.
II.
La proposta può prevedere che i creditori muniti di diritto di privilegio, pegno o ipoteca, non vengano soddisfatti integralmente, purché il piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione indicato nella relazione giurata di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’articolo 67, terzo comma, lettera d). Il trattamento stabilito per ciascuna classe non può avere l’effetto di alterare l’ordine delle cause legittime di prelazione.
III.
Ai fini di cui al primo comma per stato di crisi si intende anche lo stato di insolvenza.
IV.
In ogni caso la proposta di concordato deve assicurare il pagamento di almeno il venti per cento dell’ammontare dei crediti chirografari. La disposizione di cui al presente comma non si applica al concordato con continuità aziendale di cui all’articolo 186-bis (1).
 
 
(1) Comma aggiunto dall’art. 4 del D.L. 27 giugno 2015, n. 83 in sede di conversione con la L. 6 agosto 2015 n. 132, entrata in vigore il 21 agosto 2015. La modifica si applica ai procedimenti di concordato preventivo introdotti successivamente alla entrata in vigore della citata legge di conversione.
Prassi


Tutta la Giurisprudenza

Art. 161 L.F. Domanda di concordato

 

III) Sui requisiti di ammissione alla procedura di concordato preventivo

 

VI) Sull’intervento del Pubblico Ministero nella procedura di concordato e sull'eventuale legittimazione alla richiesta di fallimento

 

IX) Sull’impugnabilità dei provvedimenti autorizzativi

 

XI) Sugli obblighi informativi nei confronti del Pubblico Ministero

 

XII) Sulla possibilità di partecipare alle gare pubbliche anche in caso di presentazione di concordato con riserva finalizzato alla continuità aziendale

 

XIII) Sul significato da attribuire a “procedimento di concordato preventivo introdotto”

 

XIV) Sulla natura perentoria e decadenziale dl termine di cui all’art. 161 co. 6 L.F.

 

XV) Sulla proponibilità di una nuova domanda di concordato preventivo ex art. 161 co. 1 L.F.

 

XVI) Sulla insindacabilità in sede di legittimità del provvedimento ex art. 161 co. 6 L.F.

 

XVIII) Sul diritto del debitore ad ottenere un termine per la presentazione di una procedura concorsuale negoziale

 

XIX) Sulla parificazione in punto di valutazioni estimative tra Commissario e Attestatore

 

XXI) Sul controllo di legittimità demandato al giudice e su quello di merito riservato ai creditori

 

XXII) Sulla sottoscrizione della domanda di pre-concordato

 

XXIII) Sui mezzi d’impugnazione del decreto che dichiara l’inammissibilità della proposta

 

XXV) Sulla sospensione feriale dei termini di cui all’art. 161, co. 6 e 161, co. 10 L.F.

 

XXVI) Sull’efficacia dei pagamenti e degli atti di straordinaria amministrazione in difetto di autorizzazione

 

XXIX) Sulla natura del pre-concordato ex art. 161, co. 6 L.F.

 

XXX) Sui rapporti tra concordato preventivo e fallimento

 

XXXI) Sulla capacità processuale dell'imprenditore che ha presentato la domanda di ammissione al concordato o che sia stato ammesso al concordato

 

XXXII) Sulla non ostatività della procedura di concordato preventivo all’ accertamento dei crediti tributari pregressi ed alla irrogazioni di sanzioni

 

XXXIII) Sui rapporti fra concordato preventivo e sequestro penale di beni

 

XXXIV) Sull’impugnazione del diniego della omologazione del concordato preventivo

 

XXXV) Sull’ampiezza del reclamo ex art. 18 L.F

 

XXXVI) Sulla possibilità di partecipare alle gare pubbliche in caso di presentazione di domanda di concordato ex art. 161, co. 6 L.F

 
Legge Fallimentare Completa
TITOLO I
Disposizioni generali
 
TITOLO II
Del fallimento
 
TITOLO III
Del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione

TITOLO IV
Dell’ammissione controllata

TITOLO V
Della liquidazione coatta amministrativa

TITOLO VI
Disposizioni penali

TITOLO VII
Disposizioni transitorie
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