Giurisprudenza Ordinata Cronologicamente
L’imprenditore che si trova in stato di crisi può proporre ai creditori un concordato preventivo sulla base di un piano che può prevedere:
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Cassazione civile, sez. I, 05 maggio 2016, n. 9027
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“La valutazione degli atti in frode ai sensi dell’art. 173 L.F. non può prescindere dall'accertamento del dolo del proponente, consistente anche nella mera consapevolezza di aver taciuto nella proposta circostanze rilevanti ai fini dell'informazione dei creditori. La fraudolenza degli atti posti in essere dal debitore, pur implicando una potenzialità decettiva nei riguardi dei creditori, non per questo assume rilievo, ai fini della revoca dell'ammissione al concordato, solo ove l'inganno dei creditori si sia effettivamente realizzato e si possa quindi dimostrare che, in concreto, i creditori medesimi hanno espresso il loro voto in base ad una falsa rappresentazione della realtà. Quel che rileva è infatti il comportamento fraudolento del debitore, non l'effettiva consumazione della frode.”
Precedenti conformi citati in sentenza: Cass. 3543/2014; Cass. 9050/2014; Cass. 10778/2014; Cass. 14552/2014; Cass. S.U. 1521/2013; Cass. 23387/2013; Cass. 13817/2011; Cass. 17038/2011; Cass. 19506/2008
(Antonio Pezzano – IlCodiceDeiConcordati.it)
Norme
Art. 160 L.F. Presupposti per l’ammissione alla procedura
I.L’imprenditore che si trova in stato di crisi può proporre ai creditori un concordato preventivo sulla base di un piano che può prevedere:
a) la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei beni, accollo, o altre operazioni straordinarie, ivi compresa l’attribuzione ai creditori, nonché a società da questi partecipate, di azioni, quote, ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni, o altri strumenti finanziari e titoli di debito;
b) l’attribuzione delle attività delle imprese interessate dalla proposta di concordato ad un assuntore; possono costituirsi come assuntori anche i creditori o società da questi partecipate o da costituire nel corso della procedura, le azioni delle quali siano destinate ad essere attribuite ai creditori per effetto del concordato;
c) la suddivisione dei creditori in classi secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei;
d) trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a classi diverse.
II.
La proposta può prevedere che i creditori muniti di diritto di privilegio, pegno o ipoteca, non vengano soddisfatti integralmente, purché il piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione indicato nella relazione giurata di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’articolo 67, terzo comma, lettera d). Il trattamento stabilito per ciascuna classe non può avere l’effetto di alterare l’ordine delle cause legittime di prelazione.
La proposta può prevedere che i creditori muniti di diritto di privilegio, pegno o ipoteca, non vengano soddisfatti integralmente, purché il piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione indicato nella relazione giurata di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’articolo 67, terzo comma, lettera d). Il trattamento stabilito per ciascuna classe non può avere l’effetto di alterare l’ordine delle cause legittime di prelazione.
III.
Ai fini di cui al primo comma per stato di crisi si intende anche lo stato di insolvenza.
Ai fini di cui al primo comma per stato di crisi si intende anche lo stato di insolvenza.
IV.
In ogni caso la proposta di concordato deve assicurare il pagamento di almeno il venti per cento dell’ammontare dei crediti chirografari. La disposizione di cui al presente comma non si applica al concordato con continuità aziendale di cui all’articolo 186-bis (1).
In ogni caso la proposta di concordato deve assicurare il pagamento di almeno il venti per cento dell’ammontare dei crediti chirografari. La disposizione di cui al presente comma non si applica al concordato con continuità aziendale di cui all’articolo 186-bis (1).
(1) Comma aggiunto dall’art. 4 del D.L. 27 giugno 2015, n. 83 in sede di conversione con la L. 6 agosto 2015 n. 132, entrata in vigore il 21 agosto 2015. La modifica si applica ai procedimenti di concordato preventivo introdotti successivamente alla entrata in vigore della citata legge di conversione.
Prassi
- Osservatorio Internazionale crisi di impresa, n. 2, 26 Ottobre 2020, CNDCEC
(tratto da www.commercialisti.it) - Bankitalia: 17° aggiornamento delle istruzioni sulla Centrale dei Rischi
(tratto da ilsocietario.it) -
Documento per la consultazione della Banca d’Italia, 29 novembre 2013. Le novità in tema di concordato preventivo. Riflessi sulla classificazione per qualità del credito dei debitori
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Circolare dell’Agenzia delle Entrate, 5 agosto 2011, n. 41/E. D.L. 6 luglio 2001, n. 98, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2011, n. 11. Commento alle novità fiscali
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Circolare dell’Agenzia delle Entrate, 18 aprile 2008, n. 40/E. Concordato preventivo e transazione fiscale
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Circolare INPS, 7 marzo 2007, n. 53. Intervento del fondo di garanzia istituito per la liquidazione del TFR e dei crediti di lavoro diversi dal TFR in caso di insolvenza del datore di lavoro. Riepilogo delle disposizioni vigenti ed orientamenti giurisprudenziali
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Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 18 dicembre 2002. Criteri di approvazione dei programmi di crisi aziendali e per la concessione del trattamento CIGS nei casi di cessazione di attività
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Circolare INPS, 9 maggio 2002, n. 88. Riduzione delle sanzioni civili nei casi di procedure concorsuali. Articolo 116, commi 15 e 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Legge finanziaria 2001). Disposizioni in materia di riduzione delle sanzioni civili
Tutta la Giurisprudenza
Art. 161 L.F. Domanda di concordato
I) Sulla relazione attestante la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano
- Cassazione Civile, Sez. I, 08 giugno 2020 n. 10889 (Rel. Campese)
- Cassazione civile, sez. I, 4 maggio 2017, n. 10819 (Rel. Terrusi)
- Cassazione civile, sez. VI, 19 aprile 2017, n. 9927 (Rel. Acierno)
- Cassazione civile, sez. I, 14 settembre 2016, n. 18091
- Cassazione civile, sez. I, 12 agosto 2016, n. 17079 (Rel. Di Virgilio)
- Cassazione civile, sez. I, 05 maggio 2016, n. 9027
- Cassazione civile, sez. I, 13 marzo 2015, n. 5107
- Cassazione civile, sez. I, 27 maggio 2013, n. 13083
- Cassazione civile, sez. I, 9 maggio 2013, n. 11014
- Cassazione civile, sez. un., 23 gennaio 2013, n. 1521
- Cassazione civile, sez. I, 15 settembre 2011, n. 18864
- Cassazione civile, sez. I, 29 ottobre 2009, n. 22927
- Cassazione civile, sez. I, 4 febbraio 2009, n. 2706
II) Sulla proposizione della domanda di concordato
III) Sui requisiti di ammissione alla procedura di concordato preventivo
V) Sul conflitto di competenza
VI) Sull’intervento del Pubblico Ministero nella procedura di concordato e sull'eventuale legittimazione alla richiesta di fallimento
VII) Sulle condizioni di ammissibilità del concordato rispetto alla regolare tenuta della contabilità ed alla veridicità dei dati aziendali
- Cassazione civile, sez. I, 04 maggio 2017, n. 10826 (Rel. Ferro)
- Cassazione civile, sez. I, 4 maggio 2017, n. 10819 (Rel. Terrusi)
- Cassazione civile, sez. I, 28 marzo 2017, n. 7975 (Rel. Scaldaferri)
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- Cassazione civile sez. I, 31 gennaio 2014, n. 2130
VIII) Sull’abuso dello strumento concordatario
- Corte di Cassazione, sez. VI, 21 Agosto 2020, n. 17532 (Rel. Campese)(c)
- Cassazione Civile, sez. I, 12 marzo 2020 n. 7117 (Rel. Pazzi)(b)
- Cassazione Civile, sez. I, 12 marzo 2020 n. 7117 (Rel. Pazzi)
- Cassazione civile, sez. I, 16 Maggio 2017, n. 12066 (Rel. Di Marzio)
- Cassazione civile, sez. un., 15 maggio 2015, n. 9936
- Cassazione civile, sez. un., 15 maggio 2015, n. 9935
IX) Sull’impugnabilità dei provvedimenti autorizzativi
X) Sul controllo del tribunale sulla relazione del professionista
XI) Sugli obblighi informativi nei confronti del Pubblico Ministero
XII) Sulla possibilità di partecipare alle gare pubbliche anche in caso di presentazione di concordato con riserva finalizzato alla continuità aziendale
XIII) Sul significato da attribuire a “procedimento di concordato preventivo introdotto”
XIV) Sulla natura perentoria e decadenziale dl termine di cui all’art. 161 co. 6 L.F.
XV) Sulla proponibilità di una nuova domanda di concordato preventivo ex art. 161 co. 1 L.F.
XVI) Sulla insindacabilità in sede di legittimità del provvedimento ex art. 161 co. 6 L.F.
XVII) Sull’obbligo di audizione del debitore in sede di dichiarazione di inammissibilità del concordato con riserva
XVIII) Sul diritto del debitore ad ottenere un termine per la presentazione di una procedura concorsuale negoziale
XIX) Sulla parificazione in punto di valutazioni estimative tra Commissario e Attestatore
XX) Sul concetto di dati aziendali
XXI) Sul controllo di legittimità demandato al giudice e su quello di merito riservato ai creditori
XXII) Sulla sottoscrizione della domanda di pre-concordato
XXIII) Sui mezzi d’impugnazione del decreto che dichiara l’inammissibilità della proposta
XXIV) Sulla natura degli atti di straordinaria amministrazione
XXV) Sulla sospensione feriale dei termini di cui all’art. 161, co. 6 e 161, co. 10 L.F.
XXVI) Sull’efficacia dei pagamenti e degli atti di straordinaria amministrazione in difetto di autorizzazione
XXVII) Sulla prededucibilità degli atti legalmente compiuti
- Cassazione civile, sez. I, 31 maggio 2019, n. 15101 (Rel. Amatore)
- Cassazione civile, sez. I, 31 maggio 2019, n. 15101 (Rel. Amatore)
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- Cassazione civile, sez. I, 29 maggio 2019, n. 14717 (Rel. Vella)
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- Cassazione civile, sez. I, 29 maggio 2019, n. 14713 (Rel. Terrusi)
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XXVIII) Sugli atti di ordinaria e straordinaria manutenzione
- Cassazione civile, sez. I, 31 maggio 2019, n. 15101 (Rel. Amatore)
- Cassazione civile, sez. I, 31 maggio 2019, n. 15101 (Rel. Amatore)
- Cassazione civile, sez. I, 31 maggio 2019, n. 15101 (Rel. Amatore)
- Cassazione civile, sez. I, 31 maggio 2019, n. 15101 (Rel. Amatore)
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- Cassazione civile, sez. I, 29 maggio 2019, n. 14717 (Rel. Vella)
- Cassazione civile, sez. I, 29 maggio 2019, n. 14717 (Rel. Vella)
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- Cassazione civile, sez. I, 29 maggio 2019, n. 14713 (Rel. Terrusi)
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- Cassazione civile, sez. I, 29 maggio 2019, n. 14713 (Rel. Terrusi)
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- Cassazione civile, sez. I, 29 maggio 2019, n. 14713 (Rel. Terrusi)
XXIX) Sulla natura del pre-concordato ex art. 161, co. 6 L.F.
XXX) Sui rapporti tra concordato preventivo e fallimento
XXXI) Sulla capacità processuale dell'imprenditore che ha presentato la domanda di ammissione al concordato o che sia stato ammesso al concordato
XXXII) Sulla non ostatività della procedura di concordato preventivo all’ accertamento dei crediti tributari pregressi ed alla irrogazioni di sanzioni
XXXIII) Sui rapporti fra concordato preventivo e sequestro penale di beni
XXXIV) Sull’impugnazione del diniego della omologazione del concordato preventivo
XXXV) Sull’ampiezza del reclamo ex art. 18 L.F
XXXVI) Sulla possibilità di partecipare alle gare pubbliche in caso di presentazione di domanda di concordato ex art. 161, co. 6 L.F
XXXVII) Sulla prededucibilità dei crediti professionali
Legge Fallimentare Completa
TITOLO I
Disposizioni generali
TITOLO II
Del fallimento
TITOLO III
Del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione
TITOLO IV
Dell’ammissione controllata
TITOLO V
Della liquidazione coatta amministrativa
TITOLO VI
Disposizioni penali
TITOLO VII
Disposizioni transitorie