Giurisprudenza Ordinata Cronologicamente
Giurisprudenza
Visite: 307
Cassazione civile, sez. I, 04 maggio 2018, n. 10755 (Rel. Ferro)
Giurisprudenza
Visite: 307
Giurisprudenza
Visite: 307
“Il sub-procedimento di revoca del concordato preventivo si articola in due fasi, di cui la prima, necessaria ed officiosa, si concretizza nella verifica, ad opera del tribunale, della sussistenza dei requisiti per l'adozione del provvedimento; la seconda fase, invece, eventuale e ad impulso di parte, conduce alla dichiarazione di fallimento, ricorrendone i presupposti di cui all’art. 1 e 5 L.F.
In tale contesto, i creditori concordatari non sono portatori di un interesse immediato e diretto che gli possa far assumere la qualifica di litisconsorti necessari, neppure nella fase che conduce all'eventuale dichiarazione di fallimento, non avendo essi diritto al fallimento (o al mancato fallimento) del proprio debitore: ecco che, dunque, la comunicazione prevista, nei loro confronti, dall’art. 173, co. 1 L.F., si atteggia a semplice "litis denuntiatio", volta a consentirne la loro volontaria partecipazione all'udienza, la cui omissione comporta non già una nullità assoluta ed insanabile, ma solo una nullità relativa della prima fase del subprocedimento di revoca che, non ripercuotendosi sull'eventuale fase successiva, non è causa di nullità della sentenza dichiarativa di fallimento.”
Precedenti citati: Cass. 3324/2016; Cass. 18704/2016
(Antonio Pezzano - IlCodiceDeiConcordati.it)
Norme
Art. 173 L.F. Revoca dell’ammissione al concordato e dichiarazione del fallimento nel corso della procedura
I.
Il commissario giudiziale, se accerta che il debitore ha occultato o dissimulato parte dell’attivo, dolosamente omesso di denunciare uno o più crediti, esposto passività insussistenti o commesso altri atti di frode, deve riferirne immediatamente al tribunale, il quale apre d’ufficio il procedimento per la revoca dell’ammissione al concordato, dandone comunicazione al pubblico ministero e ai creditori. La comunicazione ai creditori è eseguita dal commissario giudiziale a mezzo posta elettronica certificata ai sensi dell’articolo 171, secondo comma (1).
Il commissario giudiziale, se accerta che il debitore ha occultato o dissimulato parte dell’attivo, dolosamente omesso di denunciare uno o più crediti, esposto passività insussistenti o commesso altri atti di frode, deve riferirne immediatamente al tribunale, il quale apre d’ufficio il procedimento per la revoca dell’ammissione al concordato, dandone comunicazione al pubblico ministero e ai creditori. La comunicazione ai creditori è eseguita dal commissario giudiziale a mezzo posta elettronica certificata ai sensi dell’articolo 171, secondo comma (1).
II.
All’esito del procedimento, che si svolge nelle forme di cui all’articolo 15, il tribunale provvede con decreto e, su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, accertati i presupposti di cui agli articoli 1 e 5, dichiara il fallimento del debitore con contestuale sentenza, reclamabile a norma dell’articolo 18.
All’esito del procedimento, che si svolge nelle forme di cui all’articolo 15, il tribunale provvede con decreto e, su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, accertati i presupposti di cui agli articoli 1 e 5, dichiara il fallimento del debitore con contestuale sentenza, reclamabile a norma dell’articolo 18.
III.
Le disposizioni di cui al secondo comma si applicano anche se il debitore durante la procedura di concordato compie atti non autorizzati a norma dell’articolo 167 o comunque diretti a frodare le ragioni dei creditori, o se in qualunque momento risulta che mancano le condizioni prescritte per l’ammissibilità del concordato.
Le disposizioni di cui al secondo comma si applicano anche se il debitore durante la procedura di concordato compie atti non autorizzati a norma dell’articolo 167 o comunque diretti a frodare le ragioni dei creditori, o se in qualunque momento risulta che mancano le condizioni prescritte per l’ammissibilità del concordato.
(1) Periodo aggiunto dall’art. 17 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. La nuova disposizione si applica dal 19 dicembre 2012 (data di entrata in vigore della citata legge di conversione) anche alle procedure di fallimento, di concordato preventivo, di liquidazione coatta amministrativa e di amministrazione straordinaria pendenti, rispetto alle quali, alla stessa data, non è stata effettuata la comunicazione rispettivamente prevista dagli artt. 92, 171, 207 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e dall’art. 22 D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270. Per le procedure in cui, alla data 19 dicembre 2012, sia stata effettuata la comunicazione suddetta, la nuova disposizione si applica a decorrere dal 31 ottobre 2013. Il curatore, il commissario giudiziale, il commissario liquidatore e il commissario straordinario entro il 30 giugno 2013 comunicano ai creditori e ai terzi titolari di diritti sui beni il loro indirizzo di posta elettronica certificata e li invitano a comunicare, entro tre mesi, l’indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, avvertendoli di rendere nota ogni successiva variazione e che in caso di omessa indicazione le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria.
Prassi
In questo articolo non sono presenti elementi di prassi.
Tutta la Giurisprudenza
Art. 173 L.F. Revoca dell’ammissione al concordato e dichiarazione del fallimento nel corso della procedura
Art. 173 L.F. Revoca dell’ammissione al concordato e dichiarazione del fallimento nel corso della procedura
I) Sul controllo d’ufficio in ogni fase del permanere delle condizioni di ammissibilità e dell’assenza di atti in frode
II) Sulla dichiarazione di fallimento a seguito di revoca dell’ammissione alla procedura di concordato
- Cassazione civile, ord. sez. I, 4 agosto 2017, n. 19611 (Rel. Nappi)
- Cassazione civile, sez. I, 03 maggio 2017, n. 10712 (Rel. Acierno)
- Cassazione civile, sez. I, 23 settembre 2016, n. 18704 (Rel. Di Marzio)
- Cassazione civile, sez. I, 26 febbraio 2016, n. 3813
- Cassazione civile sez. I, 18 aprile 2014, n. 9050
- Cassazione civile, sez. I, 2 agosto 2013, n. 18546
- Cassazione civile, sez. I, 10 aprile 2012, n. 5657
- Cassazione civile, sez. I, 16 marzo 2012, n. 4209
- Cassazione civile, sez. I, 23 giugno 2011, nn. 13817 e 13818
III) Sul compimento di atti in frode ai creditori
- Cassazione civile, sez. I, 10 aprile 2019, n. 10105 (Rel. Solaini)
- Cassazione civile, sez. I, 20 aprile 2018, n. 9932 (Rel. Ferro)
- Cassazione civile, sez. I, 23 marzo 2018, n. 7379 (Rel. Campese)
- Cassazione civile, Sez. I, 11 maggio 2017, n. 11540 (Rel. Terrusi)
- Cassazione civile, sez. I, 07 dicembre 2016, n. 25165 (Rel. Genovese)
- Cassazione civile, sez. I, 07 dicembre 2016, n. 25164 (Rel. Di Marzio)
- Cassazione civile, sez. I, 29 novembre 2016, n. 24288 (Rel. Didone)
- Cassazione civile, sez. I, 29 novembre 2016, n. 24288 (Rel. Didone)
- Cassazione penale, sez. V, 06 ottobre 2016, n. 50675 (Rel. Settembre)
- Cassazione penale, sez. V, 06 ottobre 2016, n. 50675 (Rel. Settembre)
- Cassazione civile, sez. I, 05 maggio 2016, n. 9027
- Cassazione civile, sez. VI, 31 marzo 2016, n. 6240
- Cassazione civile, sez. I, 29 gennaio 2015, n. 1726
- Cassazione civile sez. I, 29 luglio 2014, n. 17191
- Cassazione civile sez. I, 26 giugno 2014, n. 14552
- Cassazione civile sez. I, 18 aprile 2014, n. 9050
- Cassazione civile, sez. I, 15 ottobre 2013, n. 23387
- Cassazione civile, sez. I, 5 agosto 2011, n. 17038
- Cassazione civile, sez. I, 23 giugno 2011, nn. 13817 e 13818
IV) Sul rapporto tra concordato preventivo e fallimento
V) Sull’iniziativa del Tribunale nell’apertura del procedimento di revoca per atti in frode
VI) Sull’intervento del Pubblico Ministero nella procedura di concordato e sull'eventuale legittimazione alla richiesta di fallimento
VII) Sulle condizioni di ammissibilità del concordato rispetto alla regolare tenuta della contabilità ed alla veridicità dei dati aziendali
VIII) Sulla convocazione del debitore ai fini delle declaratoria di revoca
X) Sui mezzi di impugnazione del decreto che dichiara l’inammissibilità della proposta
XI) Sull’interesse dei creditori al concordato preventivo ed all’impugnazione della conseguente sentenza di fallimento
XII) Sui pagamenti di crediti anteriori e sulla non necessaria natura di atti in frode
XIII) Sulla posizione dei creditori nel sub-procedimento ex art. 173 L.F.
XIV) Sui pagamenti di crediti anteriori e sulla non necessaria natura di atti in frode
XV) Sull’interazione fra giurisdizione civile e penale in tema di atti in frode ai creditori
XVI) Sulla possibile natura non fraudolenta delle valutazioni estimative
XVII) Sull'irreclamabilità ex artt. 164/26 del provvedimento ex art. 173
XVIII) Sull’impugnabilità autonoma del provvedimento ex art. 173 L.F.
XIX) Sull’efficacia dei pagamenti e degli atti di straordinaria amministrazione in difetto di autorizzazione
XX) Sulla natura degli atti di straordinaria amministrazione
Legge Fallimentare Completa
TITOLO I
Disposizioni generali
TITOLO II
Del fallimento
TITOLO III
Del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione
TITOLO IV
Dell’ammissione controllata
TITOLO V
Della liquidazione coatta amministrativa
TITOLO VI
Disposizioni penali
TITOLO VII
Disposizioni transitorie