Giurisprudenza Ordinata Cronologicamente

Cassazione civile, 22 febbraio 2021, n. 4713 (Rel. Amatore)

“Il giudice, nel motivare il decreto di liquidazione del compenso al commissario giudiziale, può limitarsi ad indicare quali elementi, tra quelli indicati nell'istanza che lo ha sollecitato, lo abbiano convinto ad assumere il provvedimento richiesto, senza doverli trascrivere tutti nel decreto, essendo comunque tenuto, in ottemperanza all'obbligo di motivazione impostogli dall'art. 111, co. 6, Cost., a dar prova, anche per implicito, di aver considerato tutta la materia controversa. Tutto ciò è conforme all’indirizzo della Suprema Corte, tale per cui la motivazione del provvedimento emesso per definire il procedimento in camera di consiglio può essere sommaria, potendo il giudice - tenuto ai sensi dell’art. 111 Cost. a dar prova di aver considerato tutta la materia controversa-  indicare gli elementi che lo hanno convinto ad assumere tale provvedimento, senza trascriverli nel decreto.”
Precedenti conformi citati in sentenza: Cass. 16856/2017
(Antonio Pezzano- IlCodiceDeiConcordati.it)
Norme

Art. 39 L.F. Compenso del curatore


I.
Il compenso e le spese dovuti al curatore, anche se il fallimento si chiude con concordato, sono liquidati ad istanza del curatore con decreto del tribunale non soggetto a reclamo, su relazione del giudice delegato, secondo le norme stabilite con decreto del Ministro della giustizia.
II.
La liquidazione del compenso è fatta dopo l’approvazione del rendiconto e, se del caso, dopo l’ese­cuzione del concordato. È in facoltà del tribunale di accordare al curatore acconti sul compenso per giustificati motivi.
III.
Se nell’incarico si sono succeduti più curatori, il compenso è stabilito secondo criteri di proporzionalità ed è liquidato, in ogni caso, al termine della procedura, salvi eventuali acconti. Salvo che non ricorrano giustificati motivi, ogni acconto liquidato dal tribunale deve essere preceduto dalla presentazione di un progetto di ripartizione parziale (1).
IV.
Nessun compenso, oltre quello liquidato dal tribunale, può essere preteso dal curatore, nemmeno per rimborso di spese. Le promesse e i pagamenti fatti contro questo divieto sono nulli, ed è sempre ammessa la ripetizione di ciò che è stato pagato, indipendentemente dall’esercizio dell’azione penale.

(1) Periodo aggiunto dall’art. 7 lett. a) del D.L. 27 giugno 2015, n. 83 in sede di conversione dalla L. 6 agosto 2015 n. 132, entrata in vigore il 21 agosto 2015. La modifica si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore della citata legge di conversione.
Tutta la Giurisprudenza

Art. 39 L.F. Compenso del curatore

Art. 39 L.F. Compenso del curatore

 
 

I) Sulla motivazione del decreto di liquidazione del compenso al commissario giudiziale

 
Legge Fallimentare Completa
TITOLO I
Disposizioni generali
 
TITOLO II
Del fallimento
 
TITOLO III
Del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione

TITOLO IV
Dell’ammissione controllata

TITOLO V
Della liquidazione coatta amministrativa

TITOLO VI
Disposizioni penali

TITOLO VII
Disposizioni transitorie
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