Giurisprudenza Ordinata Cronologicamente
I.
Il commissario giudiziale è, per quanto attiene all’esercizio delle sue funzioni, pubblico ufficiale.
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Cassazione civile, 22 febbraio 2021, n. 4713 (Rel. Amatore)
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“Il giudice, nel motivare il decreto di liquidazione del compenso al commissario giudiziale, può limitarsi ad indicare quali elementi, tra quelli indicati nell'istanza che lo ha sollecitato, lo abbiano convinto ad assumere il provvedimento richiesto, senza doverli trascrivere tutti nel decreto, essendo comunque tenuto, in ottemperanza all'obbligo di motivazione impostogli dall'art. 111, co. 6, Cost., a dar prova, anche per implicito, di aver considerato tutta la materia controversa. Tutto ciò è conforme all’indirizzo della Suprema Corte, tale per cui la motivazione del provvedimento emesso per definire il procedimento in camera di consiglio può essere sommaria, potendo il giudice - tenuto ai sensi dell’art. 111 Cost. a dar prova di aver considerato tutta la materia controversa- indicare gli elementi che lo hanno convinto ad assumere tale provvedimento, senza trascriverli nel decreto.”
Precedenti conformi citati in sentenza: Cass. 16856/2017
(Antonio Pezzano- IlCodiceDeiConcordati.it)
Norme
Art. 165 L.F. Commissario giudiziale
I.
Il commissario giudiziale è, per quanto attiene all’esercizio delle sue funzioni, pubblico ufficiale.
II.
Si applicano al commissario giudiziale gli articoli 36, 37, 38 e 39.
Si applicano al commissario giudiziale gli articoli 36, 37, 38 e 39.
III.
Il commissario giudiziale fornisce ai creditori che ne fanno richiesta, valutata la congruità della richiesta medesima e previa assunzione di opportuni obblighi di riservatezza, le informazioni utili per la presentazione di proposte concorrenti, sulla base delle scritture contabili e fiscali obbligatorie del debitore, nonché ogni altra informazione rilevante in suo possesso. In ogni caso si applica il divieto di cui all’articolo 124, comma primo, ultimo periodo (1).
Il commissario giudiziale fornisce ai creditori che ne fanno richiesta, valutata la congruità della richiesta medesima e previa assunzione di opportuni obblighi di riservatezza, le informazioni utili per la presentazione di proposte concorrenti, sulla base delle scritture contabili e fiscali obbligatorie del debitore, nonché ogni altra informazione rilevante in suo possesso. In ogni caso si applica il divieto di cui all’articolo 124, comma primo, ultimo periodo (1).
IV.
La disciplina di cui al terzo comma si applica anche in caso di richieste, da parte di creditori o di terzi, di informazioni utili per la presentazione di offerte ai sensi dell’articolo 163-bis (1).
La disciplina di cui al terzo comma si applica anche in caso di richieste, da parte di creditori o di terzi, di informazioni utili per la presentazione di offerte ai sensi dell’articolo 163-bis (1).
V.
Il commissario giudiziale comunica senza ritardo al pubblico ministero i fatti che possono interessare ai fini delle indagini preliminari in sede penale e dei quali viene a conoscenza nello svolgimento delle sue funzioni (2).
Il commissario giudiziale comunica senza ritardo al pubblico ministero i fatti che possono interessare ai fini delle indagini preliminari in sede penale e dei quali viene a conoscenza nello svolgimento delle sue funzioni (2).
(1) Comma aggiunto dall’art. 3 del D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132.
(2) Comma aggiunto dall’art. 4 del D.L. 27 giugno 2015 n. 83 in sede di conversione dalla L. 6 agosto 2015 n. 132.
(*) Le modifiche di cui alle note 1 e 2 si applicano ai procedimenti di concordato preventivo introdotti successivamente alla data del 21 agosto 2015 di entrata in vigore della citata legge di conversione.
Prassi
- Le nuove incompatibilità degli ausiliari e dei coadiutori nominati nelle procedure concorsuali a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 54/2018 Documento di ricerca 1.8.18 a cura del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e della Fondazione Nazionale dei Commercialisti
- Pronto Ordini CNDCEC 17 luglio 2015, n. 157 Attribuzione incarichi previsti dalla legge fallimentare agli iscritti nella sezione B dell’Albo
Tutta la Giurisprudenza
Art. 165 L.F. Commissario giudiziale
Art. 165 L.F. Commissario giudiziale
I) Sulla legittimazione processuale del commissario giudiziale
II) Sullo svolgimento del doppio incarico di commissario giudiziale e liquidatore
III) Sulla posizione processuale del commissario giudiziale
IV) Sul compenso del commissario giudiziale
- Cassazione civile, sez. I, 7 giugno 2021, n. 15789 (Rel. Pazzi)
- Cassazione civile, sez. I, 20 aprile 2016, n. 7973 (Rel. Nappi)
- Cassazione civile, sez. I, 20 aprile 2016, n. 7973 (Rel. Nappi)
- Cassazione civile, sez. I, 3 agosto 2016, n. 16269 (Rel. Bisogni)
- Cassazione civile, sez. I, 16 giugno 2010, n. 14581
- Cassazione civile, sez. I, 18 febbraio 2009, n. 3901
V) Sulla natura comunque professionale dell'attività svolta dal commissario giudiziale
VI) Sull’inammissibilità dell’impugnazione dei provvedimenti relativi agli acconti liquidati al commissario
VII) Sulla motivazione del decreto di liquidazione del compenso al commissario giudiziale
Legge Fallimentare Completa
TITOLO I
Disposizioni generali
TITOLO II
Del fallimento
TITOLO III
Del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione
TITOLO IV
Dell’ammissione controllata
TITOLO V
Della liquidazione coatta amministrativa
TITOLO VI
Disposizioni penali
TITOLO VII
Disposizioni transitorie