Giurisprudenza Ordinata Cronologicamente
Cassazione civile sez. trib. - 10/6/2009 n. 13340
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
- Dott. CICALA Mario - Presidente
- Dott. BOGNANNI Salvatore - Consigliere
- Dott. MAGNO Giuseppe Vito Antonio - Consigliere
- Dott. MELONCELLI Achille - rel. Consigliere
- Dott. MARINUCCI Giuseppe - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
sentenza
contro
P.Q.M.
I.
Durante la procedura di concordato, il debitore conserva l’amministrazione dei suoi beni e l’esercizio dell’impresa, sotto la vigilanza del commissario giudiziale (1).
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Cassazione civile, sez. trib., 10 giugno 2009, n. 13340
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Sulla legittimazione passiva nel giudizio di accertamento tributario
Cassazione civile, sez. tributaria, 10 giugno 2009, n. 13340
“L’avviso di accertamento tributario emesso nei confronti di società ammessa al concordato preventivo con cessione dei beni deve essere notificato al rappresentante legale e non al commissario liquidatore, atteso che il debitore concordatario è l’unico legittimato passivo in ordine alla verifica dei crediti dopo l’omologazione del concordato, sussistendo la legittimazione del liquidatore solo nei giudizi relativi a rapporti obbligatori sorti nel corso ed in funzione delle operazioni di liquidazione”. (massima ufficiale)
Cassazione civile sez. trib. - 10/6/2009 n. 13340
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
- Dott. CICALA Mario - Presidente
- Dott. BOGNANNI Salvatore - Consigliere
- Dott. MAGNO Giuseppe Vito Antonio - Consigliere
- Dott. MELONCELLI Achille - rel. Consigliere
- Dott. MARINUCCI Giuseppe - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
sul ricorso rgn. 946/2006 proposto da: Ministero dell'economia e delle finanze, in persona del Ministro in carica, e dall'Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore in carica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui sono domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi 12; - ricorrenti -
la CQR di Cicognani Roberto e C snc, di seguito "Società" o "contribuente", in persona del legale rappresentante in carica C.R., rappresentata e difesa dagli avvocati SCIARRETTA Romano e Romolo Cipriani, presso il quale è elettivamente domiciliata in Roma, Viale delle Medaglie d'oro 157; - intimata e controricorrente - avverso la sentenza della CTR di Perugia 16 marzo 2005, n. 20/5/05, depositata il 12 aprile 2005 e notificata il 25 ottobre 2005; udita la relazione sulla causa svolta nell'udienza pubblica del 20 marzo 2009 dal Cons. Dott. Achille Meloncelli; udito l'avvocato Alessandro Maddalo per le ricorrenti autorità tributarie; udito l'avv. Romolo Cipriani per la Società; udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale FUCCI Costantino, che ha concluso per l'accoglimento del I motivo del ricorso e per l'assorbimento del secondo.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.1.
Il 24-27 dicembre 2005 è notificato alla CQR di Cicognani Roberto e C snc, di seguito indicata come "società", un ricorso del Ministero dell'economia e delle finanze e dell'Agenzia delle entrate per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, che ha accolto l'appello della società contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Perugia n. 95/07/2002, che aveva rigettato il suo ricorso contro l'avviso di rettifica n. (OMISSIS) dell'IVA 1996, contro l'avviso di ratifica n. (OMISSIS) dell'IVA 1997 e contro l'avviso di accertamento n. (OMISSIS) dell'ILOR 1997.
1.2.
Il 7 febbraio 2006 è notificato alle ricorrenti autorità tributarie il controricorso della Società.
2.
I fatti di causa sono i seguenti: a) a seguito di una verifica effettuata dall'Ufficio delle entrate di Spoleto presso la società, la quale non ottempera alla richiesta di esibire la documentazione contabile, sono notificati, rispettivamente il 24 settembre 2001 e il 5 ottobre 2001, alla Società, nella persona del legale rappresentante, l'avviso di rettifica dell'IVA 1996 e l'avviso di accertamento dell'ILOR 1997, adottati con procedimento induttivo; b) la richiesta della Società dell'accertamento con adesione è negata, perchè l'ufficio considera inattendibile la contabilità prodotta, che evidenzia la discordanza tra le rimanenze finali del 1996 e quelle iniziali del 1997; c) la Società ricorre alla CTP di Perugia, deducendo che, con decreto del Tribunale di Terni del 10 marzo 2000, essa era stata ammessa alla procedura concorsuale di concordato preventivo con cessione dei beni propri e dei singoli soci; il 29 novembre 2000 il concordato era stato omologato ed era quindi iniziata la fase liquidatoria; poichè da tale data è stato legittimato a ricevere gli atti della società il liquidatore dei beni ceduti, per la tutela della massa dei creditori, gli avvisi di accertamento di rettifica si dovrebbero ritenere nulli per errata notifica al rappresentante legale; d) la CTP di Perugia respinge il ricorso della Società, il cui appello è, invece, accolto dalla CTR con la sentenza ora impugnata per cassazione.
3.
La sentenza della CTR, oggetto del ricorso per cassazione, è così motivata: i crediti vantati dall'Agenzia delle entrate nei confronti di una società ammessa al concordato preventivo con cessione dei beni devono essere fatti valere nei confronti del commissario liquidatore mediante la notificazione a lui diretta degli avvisi di accertamento, perchè, essendo il credito relativo ad annualità precedenti alla data di presentazione del concordato, non può aggredire prima il debitore e poi i suoi beni a norma della L. Fall., art. 168, i quali, fra l'altro, non si troverebbero più nella disponibilità del debitore.
4.
Il ricorso per cassazione delle autorità tributarie è sostenuto con due motivi d'impugnazione e si conclude con la richiesta che sia cassata la sentenza impugnata, con ogni conseguente statuizione, anche in ordine alle spese processuali.
5.
L'intimata Società resiste con controricorso, a conclusione del quale chiede che il ricorso sia dichiarato improcedibile o inammissibile e, comunque, rigettato. Con vittoria di spese.
6.
Con ordinanza adottata il 30 maggio 1997 si dispose il rinvio della causa a nuovo ruolo, in attesa della pronuncia delle Sezioni unite di questa Corte sulla validità della notificazione del ricorso per cassazione, il cui affidamento all'ufficiale giudiziario sia attestato da un timbro accompagnato da un segno non interpretabile con sicurezza come una firma o come un contrassegno.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
7.
Sulla questione giustificatrice dell'ordinanza di rinvio della causa a nuovo ruolo, ricordata al 6, si sono pronunciate le Sezioni unite di questa Corte con la sentenza 20 giugno 2007, n. 14294, secondo la quale, "ove non venga esibita la ricevuta di cui al D.P.R. 15 dicembre 1959, n. 129, art. 109, la prova della tempestiva consegna all'ufficiale giudiziario dell'atto da notificare può essere ricavata dal timbro apposto su tale atto recante il numero cronologico e la data; solo in caso di contestazione della conformità al vero di quanto da esso indirettamente risulta, l'interessato dovrà farsi carico di esibire idonea certificazione dell'ufficiale giudiziario, la quale, essendo diretta a provare l'ammissibilità del ricorso, potrà essere esibita secondo le previsioni dell'art. 372 c.p.c.". Poichè nel caso di specie manca qualsiasi contestazione sulla data di consegna del documento incorporante il ricorso per cassazione all'ufficiale giudiziario, il timbro non firmato, apposto su di esso, è idoneo ad attestare la data di consegna. Si può, quindi, procedere all'esame del merito del ricorso.
8.1.
Con il primo motivo d'impugnazione si denunciano la violazione e la falsa applicazione del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, artt. 163, 167, 181 e 182.
8.2.
Le ricorrenti autorità tributarie sostengono, al riguardo, che il giudice d'appello avrebbe palesemente violato la normativa indicata in rubrica, perchè, controvertendosi intorno ad avvisi di accertamento di un credito tributario nei confronti della società, si discuterebbe solo della sussistenza di tale credito e non della sua deduzione nell'ambito della massa creditoria, come conseguenza del fatto che legittimato ad agire per la tutela dei suoi interessi sarebbe l'imprenditore e non il commissario liquidatore. Ne deriverebbe la piena legittimità della notifica degli atti impositivi alla società in persona del legale rappresentante. Questa conclusione sarebbe confermata dal comportamento processuale della stessa società, la quale ha presentato direttamente ricorso alla CTP, delegando un proprio procuratore alle liti senza autorizzazione nè da parte del commissario giudiziale nè da parte del commissario liquidatore. In subordine si rileva che, anche se fosse fondata la tesi del giudice d'appello, essa avrebbe al più condotto a configurare un litisconsorzio necessario, per cui la CTR avrebbe potuto, semmai, ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti del liquidatore D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ex art. 14, ma mai avrebbe potuto annullare gli avvisi di accertamento legittimamente notificati. 8.3. La questione di diritto sottoposta all'esame della Corte è, dunque, la seguente: se l'avviso di accertamento tributario destinato ad una società ammessa al concordato preventivo con cessione dei beni debba essere notificato al rappresentante legale della società o al commissario liquidatore. Per la soluzione della questione è necessario precisare che in fatto risulta incontestato tra le parti: a) che la sentenza di omologazione del concordato con cessione dei beni della Società è stata adottata il 29 novembre 2000; b) che il 24 settembre 2001 e il 15 ottobre 2001 sono stati notificati alla Società i due atti d'imposizione tributaria oggetto della presente controversia. Il giudice d'appello, come s'è veduto, ha dichiarato la nullità degli atti impositivi, perchè i crediti vantati dall'Agenzia delle entrate nei confronti di una società ammessa al concordato preventivo con cessione dei beni devono essere fatti valere nei confronti del commissario liquidatore e, quindi, la loro notificazione dev'essere diretta, non al rappresentante legale della società, ma direttamente al commissario liquidatore. La decisione non è conforme al principio di diritto, statuito dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo cui "La procedura di concordato preventivo mediante la cessione dei beni ai creditori comporta ... il trasferimento agli organi della procedura non della proprietà dei beni e della titolarità dei crediti, ma solo dei poteri di gestione finalizzati alla liquidazione, con la conseguenza che il debitore cedente conserva il diritto di esercitare le azioni o di resistervi nei confronti dei terzi, a tutela del proprio patrimonio, soprattutto dopo che sia intervenuta la sentenza di omologazione; per effetto della detta sentenza, invero, è da ritenere che sia venuto meno il potere di gestione del commissario, mentre quello del liquidatore è da intendere conferito nell'ambito del suo mandato (L. Fall., art. 182), e perciò limitato ai rapporti obbligatori sorti nel corso ed in funzione delle operazioni di liquidazione" (Corte di Cassazione 13 aprile 2005, n. 7661). Poichè "nella procedura concordataria non esiste una norma come la L. Fall., art. 43 (R.D. n. 267 del 1942), che dispone la perdita per il fallito della capacità processuale, ... il debitore concordatario è l'unico legittimato passivo in ordine alla verifica dei crediti dopo l'omologazione del concordato preventivo con cessione dei beni, sussistendo la legittimazione del liquidatore solo nei giudizi che investono lo scopo liquidatorio della procedura; parte della dottrina tuttavia, ammette l'intervento volontario del liquidatore nei giudizi relativi alla verifica dei crediti" (Corte di Cassazione 20 maggio 2004, n. 9643). Si deve conseguentemente escludere che "il debitore perda la legittimazione processuale e/o che il liquidatore sia litisconsorte necessario del debitore nei giudizi relativi alla verifica dei crediti" (Corte di cassazione 20 maggio 2004, n. 9643). Dal momento che il liquidatore giudiziale, che non è litisconsorte necessario, non è stato comunque parte del giudizio di merito, neanche a titolo di interventore adesivo dipendente, non si pone alcun problema di integrazione del contraddittorio. Nello stesso senso, ma a contrario, Corte di Cassazione 13 marzo 2003, n. 3716. 8.4. In conclusione, il motivo è fondato, perchè vige il seguente principio di diritto: "l'atto amministrativo d'imposizione tributaria è validamente notificato al rappresentante legale della società ammessa al concordato preventivo con cessione dei beni ai creditori".
9.
La riconosciuta fondatezza del primo motivo d'impugnazione rende superfluo l'esame del secondo motivo, proposto in via subordinata, con il quale si denuncia l'omesso esame di un punto di fatto decisivo della controversia.
10.
Le precedenti considerazioni comportano l'accoglimento del primo motivo del ricorso, assorbito il secondo, la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio della causa ad altra Sezione della CTR dell'Umbria, che, oltre ad applicare il principio di diritto enunciato nel 8.4, liquiderà le spese processuali relative al giudizio di Cassazione.
la Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese processuali relative al giudizio di Cassazione, ad altra Sezione della CTR dell'Umbria. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 marzo 2009. Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2009
Norma
Art. 167 L.F. Amministrazione dei beni durante la procedura
I.
Durante la procedura di concordato, il debitore conserva l’amministrazione dei suoi beni e l’esercizio dell’impresa, sotto la vigilanza del commissario giudiziale (1).
II.
I mutui, anche sotto forma cambiaria, le transazioni, i compromessi, le alienazioni di beni immobili, le concessioni di ipoteche o di pegno, le fideiussioni, le rinunzie alle liti, le ricognizioni di diritti di terzi, le cancellazioni di ipoteche, le restituzioni di pegni, le accettazioni di eredità e di donazioni e in genere gli atti eccedenti la ordinaria amministrazione, compiuti senza l’autorizzazione scritta del giudice delegato, sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al concordato.
I mutui, anche sotto forma cambiaria, le transazioni, i compromessi, le alienazioni di beni immobili, le concessioni di ipoteche o di pegno, le fideiussioni, le rinunzie alle liti, le ricognizioni di diritti di terzi, le cancellazioni di ipoteche, le restituzioni di pegni, le accettazioni di eredità e di donazioni e in genere gli atti eccedenti la ordinaria amministrazione, compiuti senza l’autorizzazione scritta del giudice delegato, sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al concordato.
III.
Con il decreto previsto dall’articolo 163 o con successivo decreto, il tribunale può stabilire un limite di valore al di sotto del quale non è dovuta l’autorizzazione di cui al secondo comma (2).
Con il decreto previsto dall’articolo 163 o con successivo decreto, il tribunale può stabilire un limite di valore al di sotto del quale non è dovuta l’autorizzazione di cui al secondo comma (2).
(1) Comma modificato dall’art. 143 del D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006.
(2) Comma introdotto dall’art. 143 del D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006.
Prassi
In questo articolo non sono presenti elementi di prassi.
Tutta la Giurisprudenza
Art. 167 L.F. Amministrazione dei beni durante la procedura
Art. 167 L.F. Amministrazione dei beni durante la procedura
I) Sulla ricorribilità avverso il decreto di autorizzazione del giudice
II) Sulla legittimazione passiva rispetto alla domanda di accertamento del credito
III) Sugli atti posti in essere su autorizzazione del giudice delegato
IV) Sull’autorizzazione del conferimento di incarico al professionista
V) Sulla legittimazione passiva rispetto alla domanda di accertamento di credito e condanna
VI) Sulla legittimazione passiva nel giudizio di accertamento tributario
VII) Sull’inefficacia dei pagamenti non autorizzati afferenti debiti anteriori
VIII) Sull’impugnabilità dei provvedimenti autorizzativi
IX) Sui poteri del debitore ammesso alla procedura di concordato preventivo con cessione dei beni
X) Sull’efficacia dei pagamenti e degli atti di straordinaria amministrazione in difetto di autorizzazione
XI) Sulla natura degli atti di straordinaria amministrazione
XII) Sulla natura del pre-concordato ex art. 161, co. 6 L.F.
XIII) Sull'abuso dello strumento concordatario
XIV) Sulla legittimità del pagamento effettuato dal debitor debitoris posteriormente al pignoramento trascritto prima della pubblicazione della domanda di concordato preventivo
Legge Fallimentare Completa
TITOLO I
Disposizioni generali
TITOLO II
Del fallimento
TITOLO III
Del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione
TITOLO IV
Dell’ammissione controllata
TITOLO V
Della liquidazione coatta amministrativa
TITOLO VI
Disposizioni penali
TITOLO VII
Disposizioni transitorie