Giurisprudenza Ordinata Cronologicamente

Cassazione civile, sez. III, 30 novembre 2010, n. 24263

Sulla posizione giuridica dell’assuntore del concordato rispetto alle liti non proposte Cassazione civile, sez. III, 30 novembre 2010, n. 24263

“All’assuntore del concordato fallimentare può essere attribuita la qualifica di successore a titolo particolare del fallito nella sola ipotesi in cui vi sia stato il suo sub ingresso nelle singole posizioni debitorie con la contestuale liberazione del debitore originario; in mancanza di detta coeva liberazione, l’assuntore non succede al debitore originario nella titolarità passiva del rapporto obbligatorio, sicché egli, in quanto terzo, non è legittimato a proporre opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’articolo 617 cod. proc. civ., relativamente a procedura avente ad oggetto l’immobile di proprietà del debitore originario”. (massima ufficiale)

Cassazione civile sez. III - 30/11/2010 n. 24263

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
- Dott. DI NANNI Luigi Francesco- Presidente
- Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere
- Dott. SPIRITO Angelo - rel. Consigliere
- Dott. TRAVAGLINO Giacomo - Consigliere
- Dott. LEVI Giulio - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 23063-2006 proposto da: S.P. (OMISSIS), in proprio e quale amministratore unico della Società I GIOIELLI S.R.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIOVANNI BETTOLO 17, presso lo studio dell'avvocato MONTEFALCONE CLAUDIO, che la rappresenta e difende giusta delega in atti; - ricorrente -
contro
G.G., elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'Avvocato FARIO MARIA ADELE con studio in 46100 MANTOVA, VIA CONCILIAZIONE 90 giusta delega a margine del controricorso; - controricorrente - e
contro
C.G. (OMISSIS); - intimato - avverso la sentenza n. 323/2006 del TRIBUNALE di MANTOVA, SECONDA SEZIONE, emessa l'8/3/2006, depositata il 20/03/2006, R.G.N. 455/2003; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/10/2010 dal Consigliere Dott. ANGELO SPIRITO; udito l'Avvocato CLAUDIO MONTEFALCONE; udito l'Avvocato MARIA ADELE FARIO; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SCARDACCIONE Eduardo Vittorio che ha concluso per l'accoglimento del primo e del terzo motivo di ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
S.P., in proprio, e la società I Gioielli s.r.l., rappresentata dalla stessa S., proposero reclamo ai sensi dell'art. 591 ter c.p.c. ed opposizione agli atti esecutivi avverso l'avviso di vendita emesso dal notaio delegato nella procedura esecutiva immobiliare promossa da G.G. nei confronti di C.G.. Dedussero le opponenti di essere subentrate nella proprietà dell'immobile pignorato (con atto di pignoramento trascritto il 22 maggio 1999) in forza di sentenza di omologazione del concordato fallimentare trascritta il 15 novembre 1994 ed, in qualità di proprietarie del bene oggetto dell'esecuzione, chiesero che, previa sospensione della vendita, fosse dichiarata la nullità del detto avviso, poichè non era stato loro comunicato e poichè le opponenti non erano state destinatarie nemmeno degli avvisi ex artt. 485 e 489 c.p.c.. Il Tribunale di Mantova, ritenuta proponibile l'opposizione agli atti esecutivi avverso l'atto del notaio delegato, ha dichiarato le opponenti prive di legittimazione ad agire ai sensi dell'art. 617 c.p.c. poichè terze rispetto al processo esecutivo, in quanto: a) il terzo divenuto proprietario in forza di acquisto trascritto prima del pignoramento può proporre soltanto opposizione ai sensi dell'art. 619 c.p.c.; b) secondo la giurisprudenza più recente, anche il terzo che abbia trascritto il suo titolo di acquisto dopo la trascrizione del pignoramento può giovarsi di tale ultimo rimedio, ma non anche di quello dell'opposizione agli atti esecutivi; c) la giurisprudenza di segno contrario a quella da ultimo citata riconosce la legittimazione all'opposizione agli atti esecutivi a chi abbia acquistato successivamente al pignoramento, ma, nel caso di specie, le opponenti avevano fatto leva sulla qualità della S. di prima trascrivente rispetto al G.; d) la sentenza omologativa del concordato fallimentare è stata trascritta in favore della "massa dei creditori" e non anche dell'assuntore del concordato, come avrebbe dovuto se fosse stata traslativa della proprietà dei beni del fallito a quest'ultimo; e) l'assuntore che non può vantare una precedente trascrizione a suo favore della sentenza omologativa del concordato fallimentare non può far valere il suo diritto nei confronti del creditore pignorante; f) la S. non poteva dolersi dell'inosservanza nei suoi confronti dell'art. 498 c.p.c. poichè non era creditrice dell'esecutato, ma semmai sua avente causa. Avverso la sentenza del Tribunale di Mantova hanno proposto ricorso per cassazione sia la S. che la società "I Gioielli", a mezzo di quattro motivi. Si è difeso con controricorso il G.. Diritto MOTIVI DELLA DECISIONE Infondato è il primo motivo, attraverso il quale le ricorrenti (lamentando la violazione delle norme sulla trascrizione e di quelle della legge fallimentare, nonchè i vizi della motivazione) sostengono che la S. non sarebbe stata estranea all'esecuzione, bensì terzo acquirente attraverso l'assunzione del concordato fallimentare (equiparabile al debitore esecutato) e, come tale, ben avrebbe potuto far valere i vizi dell'esecuzione. Infatti, l'assuntore del concordato fallimentare non è successore a titolo particolare del fallito, ma può diventarlo solo se subentra nelle singole posizioni debitorie, con la contestuale liberazione del debitore originario. Circostanza che, nella specie, non s'è verificata, con la conseguenza che le ricorrenti non sono legittimate a proporre opposizione agli atti dell'esecuzione alla quale sono estranee. I motivi secondo (con il quale ci si duole del fatto che non sia stato considerato che mancava l'avviso dell'espropriazione alla srl I Gioielli, acquirente dei beni pignorati), terzo (con il quale si sostiene che, in attesa del decreto del GE sul reclamo, il notaio non avrebbe potuto emettere l'ordinanza di fissazione della vendita) e quarto (che fa riferimento alle discordanze dei verbali di comparizione delle parti davanti al GE) restano assorbiti, introducendo questioni che possono essere fatte valere mediante opposizione agli atti, che, come s'è detto, le ricorrenti non sono legittimate a proporre. In conclusione, il ricorso deve essere respinto, con condanna delle ricorrenti a rivalere la controparte delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 4200,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge. Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2010. Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2010
Norme

Art. 135 L.F. Effetti del concordato


I.
Il concordato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla apertura del fallimento, compresi quelli che non hanno presentato domanda di ammissione al passivo. A questi però non si estendono le garanzie date nel concordato da terzi.
II.
I creditori conservano la loro azione per l’intero credito contro i coobbligati, i fideiussori del fallito e gli obbligati in via di regresso.
Prassi
In questo articolo non sono presenti elementi di prassi.

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Art. 135 L.F. Effetti del concordato

 
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Della liquidazione coatta amministrativa

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