Giurisprudenza Ordinata Cronologicamente

Cassazione civile sez. III, 05 febbraio 2015, n. 2078

"In caso di concordato preventivo il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio del debitore, previsto dalla L. F., art. 168, comma 1, comporta che i debiti sorti prima dell'apertura della procedura non possono essere estinti fuori dall'esecuzione concorsuale".
 
(massima redazionale) 
Norma

Art. 1 L.F. Imprese soggette al fallimento e al concordato preventivo


I.
Sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che esercitano una attività commerciale, esclusi gli enti pubblici.

II.
Non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori di cui al primo comma, i quali dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti:

a) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila;

b) aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila;

c) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila.

III.
I limiti di cui alle lettere a), b e c) del secondo comma possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia, sulla base della media delle variazioni degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati intervenute nel periodo di riferimento.

 

(1) Articolo sostituito dall’art. 1 del D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169, pubb. in Gazz. Uff. 16 ottobre 2007, n. 241, con effetto dal 1° gennaio 2008. La norma si applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1° gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente (per il regime transitorio vedi art. 22 D.Lgs. cit.).

Prassi


Tutta la Giurisprudenza

Art. 168 L.F. Effetti della presentazione del ricorso

Art. 168 L.F. Effetti della presentazione del ricorso

 

II) Sul decorso degli interessi al di fuori del concordato preventivo

 

VI) Sulla deroga ex art. 4 d.lgs 170/2004 al divieto di cui all’art. 168 co. 1 L.F.

 

VIII) Sul pagamento del debitor debitoris

 

IX) Sulla sospensione dei procedimenti esecutivi

 

XII) Sulla non consecutio tra procedure concordatarie rispetto all’inefficacia del vincolo ipotecario

 

XIII) Sull’efficacia dell’iscrizione ipotecaria ante tre mesi in caso di successivo fallimento

 

XVI) Sulla natura esecutiva della vendita coattiva della quota del socio moroso

 
Legge Fallimentare Completa
TITOLO I
Disposizioni generali
 
TITOLO II
Del fallimento
 
TITOLO III
Del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione

TITOLO IV
Dell’ammissione controllata

TITOLO V
Della liquidazione coatta amministrativa

TITOLO VI
Disposizioni penali

TITOLO VII
Disposizioni transitorie
Image