Giurisprudenza Ordinata Cronologicamente
I.
Il concordato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla apertura del fallimento, compresi quelli che non hanno presentato domanda di ammissione al passivo. A questi però non si estendono le garanzie date nel concordato da terzi.
Giurisprudenza
Affichages : 319
Cassazione civile, sez. I, 22 febbraio 2021, n. 4695 (Rel. Mercolino)
Giurisprudenza
Affichages : 319
Giurisprudenza
Affichages : 319
“Il versamento della cauzione, assicurando da un lato la serietà della proposta concordataria ed aggiungendosi dall'altro alle garanzie prestate per l'adempimento delle condizioni offerte, trasferisce a carico del proponente il rischio della mancata attuazione, cui fa seguito in ogni caso l'incameramento della somma versata, e ciò tanto nel caso in cui la proposta sia stata formulata dal debitore quanto nel caso in cui sia stata formulata da un terzo assuntore, il quale non può considerarsi estraneo all'iniziativa, assumendo in proprio gli obblighi derivanti dall'omologazione
del concordato.”
Precedenti conformi citati in sentenza: Cass. 19604/2017
(Antonio Pezzano- IlCodiceDeiConcordati.it)
Norme
Art. 135 L.F. Effetti del concordato
I.
Il concordato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla apertura del fallimento, compresi quelli che non hanno presentato domanda di ammissione al passivo. A questi però non si estendono le garanzie date nel concordato da terzi.
II.
I creditori conservano la loro azione per l’intero credito contro i coobbligati, i fideiussori del fallito e gli obbligati in via di regresso.
I creditori conservano la loro azione per l’intero credito contro i coobbligati, i fideiussori del fallito e gli obbligati in via di regresso.
Prassi
In questo articolo non sono presenti elementi di prassi.
Tutta la Giurisprudenza
Art. 135 L.F. Effetti del concordato
I) Sull’esdebitazione del fallito
II) Sugli effetti del concordato nei confronti dei creditori rimasti estranei al fallimento
III) Sulla posizione dell’assuntore del concordato fallimentare
IV) Sulla possibilità dei coobligati del debitore di avvalersi dell’accordo transattivo stipulato con il garante il concordato fallimentare
V) Sulla natura degli effetti esdebitatori relativi agli accordi successivi all’omologa del concordato
II) Sugli effetti del concordato nei confronti dei creditori rimasti estranei al fallimento
III) Sulla posizione dell’assuntore del concordato fallimentare
IV) Sulla possibilità dei coobligati del debitore di avvalersi dell’accordo transattivo stipulato con il garante il concordato fallimentare
V) Sulla natura degli effetti esdebitatori relativi agli accordi successivi all’omologa del concordato
I) Sull’esdebitazione del fallito
II) Sugli effetti del concordato nei confronti dei creditori rimasti estranei al fallimento
III) Sulla posizione dell’assuntore del concordato fallimentare
IV) Sulla possibilità dei coobligati del debitore di avvalersi dell’accordo transattivo stipulato con il garante il concordato fallimentare
V) Sulla natura degli effetti esdebitatori relativi agli accordi successivi all’omologa del concordato
VI) Sugli effetti del versamento della cauzione nel concordato fallimentare
Legge Fallimentare Completa
TITOLO I
Disposizioni generali
TITOLO II
Del fallimento
TITOLO III
Del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione
TITOLO IV
Dell’ammissione controllata
TITOLO V
Della liquidazione coatta amministrativa
TITOLO VI
Disposizioni penali
TITOLO VII
Disposizioni transitorie