Giurisprudenza Ordinata Cronologicamente
I.
Durante la procedura di concordato, il debitore conserva l’amministrazione dei suoi beni e l’esercizio dell’impresa, sotto la vigilanza del commissario giudiziale (1).
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Cassazione civile sez. I, 18 dicembre 2014, n. 26691
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“I pagamenti effettuati dall'imprenditore concordatario afferenti debiti sorti anteriormente sono inefficaci nel successivo fallimento qualora non autorizzati del giudice delegato ex art. 167, co. 2, l. fall in quanto eseguito in violazione della "par condicio creditorum". (massima redazionale)
Norma
Art. 167 L.F. Amministrazione dei beni durante la procedura
I.
Durante la procedura di concordato, il debitore conserva l’amministrazione dei suoi beni e l’esercizio dell’impresa, sotto la vigilanza del commissario giudiziale (1).
II.
I mutui, anche sotto forma cambiaria, le transazioni, i compromessi, le alienazioni di beni immobili, le concessioni di ipoteche o di pegno, le fideiussioni, le rinunzie alle liti, le ricognizioni di diritti di terzi, le cancellazioni di ipoteche, le restituzioni di pegni, le accettazioni di eredità e di donazioni e in genere gli atti eccedenti la ordinaria amministrazione, compiuti senza l’autorizzazione scritta del giudice delegato, sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al concordato.
I mutui, anche sotto forma cambiaria, le transazioni, i compromessi, le alienazioni di beni immobili, le concessioni di ipoteche o di pegno, le fideiussioni, le rinunzie alle liti, le ricognizioni di diritti di terzi, le cancellazioni di ipoteche, le restituzioni di pegni, le accettazioni di eredità e di donazioni e in genere gli atti eccedenti la ordinaria amministrazione, compiuti senza l’autorizzazione scritta del giudice delegato, sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al concordato.
III.
Con il decreto previsto dall’articolo 163 o con successivo decreto, il tribunale può stabilire un limite di valore al di sotto del quale non è dovuta l’autorizzazione di cui al secondo comma (2).
Con il decreto previsto dall’articolo 163 o con successivo decreto, il tribunale può stabilire un limite di valore al di sotto del quale non è dovuta l’autorizzazione di cui al secondo comma (2).
(1) Comma modificato dall’art. 143 del D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006.
(2) Comma introdotto dall’art. 143 del D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006.
Prassi
In questo articolo non sono presenti elementi di prassi.
Tutta la Giurisprudenza
Art. 167 L.F. Amministrazione dei beni durante la procedura
Art. 167 L.F. Amministrazione dei beni durante la procedura
I) Sulla ricorribilità avverso il decreto di autorizzazione del giudice
II) Sulla legittimazione passiva rispetto alla domanda di accertamento del credito
III) Sugli atti posti in essere su autorizzazione del giudice delegato
IV) Sull’autorizzazione del conferimento di incarico al professionista
V) Sulla legittimazione passiva rispetto alla domanda di accertamento di credito e condanna
VI) Sulla legittimazione passiva nel giudizio di accertamento tributario
VII) Sull’inefficacia dei pagamenti non autorizzati afferenti debiti anteriori
VIII) Sull’impugnabilità dei provvedimenti autorizzativi
IX) Sui poteri del debitore ammesso alla procedura di concordato preventivo con cessione dei beni
X) Sull’efficacia dei pagamenti e degli atti di straordinaria amministrazione in difetto di autorizzazione
XI) Sulla natura degli atti di straordinaria amministrazione
XII) Sulla natura del pre-concordato ex art. 161, co. 6 L.F.
XIII) Sull'abuso dello strumento concordatario
XIV) Sulla legittimità del pagamento effettuato dal debitor debitoris posteriormente al pignoramento trascritto prima della pubblicazione della domanda di concordato preventivo
Legge Fallimentare Completa
TITOLO I
Disposizioni generali
TITOLO II
Del fallimento
TITOLO III
Del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione
TITOLO IV
Dell’ammissione controllata
TITOLO V
Della liquidazione coatta amministrativa
TITOLO VI
Disposizioni penali
TITOLO VII
Disposizioni transitorie