Comunicazione BANCA D'ITALIA, 11 novembre 2015

Norma

Art. 6. L. 27 gennaio 2012, n. 3. Finalità e definizioni


I.
Al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento non soggette né assoggettabili a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo, è consentito al debitore concludere un accordo con i creditori nell’ambito della procedura di composizione della crisi disciplinata dalla presente sezione. Con le medesime finalità, il consumatore può anche proporre un piano fondato sulle previsioni di cui all’articolo 7, comma 1, ed avente il contenuto di cui all’articolo 8.
II. Ai fini del presente capo, si intende: a) per “sovraindebitamento”: la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, ovvero la definitiva incapacità del debitore di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni; b) per “consumatore”: il debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.
(1) Articolo modificato dall’art. 18 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, entrata in vigore il 19 dicembre 2012. Le modifiche si applicano ai procedimenti instaurati dal trentesimo giorno successivo a quello della data di entrata in vigore della citata legge di conversione.
Giurisprudenza

Sulla nozione di consumatore ai sensi della L. n. 3/12

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