Giurisprudenza Ordinata Cronologicamente
I.
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Cassazione civile, sez. I, 01 febbraio 2016, n. 1869
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“Ai sensi della L. 27 gennaio 2012, n. 3, la nozione di consumatore per essa abilitato al piano, come modalità di ristrutturazione del passivo e per le altre prerogative ivi previste, non abbia riguardo in sè e per sè ad una persona priva, dal lato attivo, di relazioni d'impresa o professionali, invero compatibili se pregresse ovvero attuali, purché non abbiano dato vita ad obbligazioni residue, potendo il soggetto anche svolgere l'attività di professionista o imprenditore, invero solo esigendo l'art. 6, comma 2, lett. b), una specifica qualità della sua insolvenza finale, in essa cioè non potendo comparire obbligazioni assunte per gli scopi di cui alle predette attività ovvero comunque esse non dovendo più risultare attuali, essendo consumatore solo il debitore che, persona fisica, risulti aver contratto obbligazioni - non soddisfatte al momento della proposta di piano - per far fronte ad esigenze personali o familiari o della più ampia sfera attinente agli impegni derivanti dall'estrinsecazione della propria personalità sociale, dunque anche a favore di terzi, ma senza riflessi diretti in un'attività d'impresa o professionale propria, salvo gli eventuali debiti di cui all'art. 7, comma 1, terzo periodo (tributi costituenti risorse proprie dell'Unione Europea, imposta sul valore aggiunto e ritenute operate e non versate) che sono da pagare in quanto tali, sulla base della verifica di effettività solutoria commessa al giudice nella sede di cui alla L. n. 3 del 2012, art. 12 bis, comma 3.”
(Massima Ufficiale)
Norma
Art. 6. L. 27 gennaio 2012, n. 3. Finalità e definizioni
I.
Al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento non soggette né assoggettabili a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo, è consentito al debitore concludere un accordo con i creditori nell’ambito della procedura di composizione della crisi disciplinata dalla presente sezione. Con le medesime finalità, il consumatore può anche proporre un piano fondato sulle previsioni di cui all’articolo 7, comma 1, ed avente il contenuto di cui all’articolo 8.
II. Ai fini del presente capo, si intende: a) per “sovraindebitamento”: la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, ovvero la definitiva incapacità del debitore di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni; b) per “consumatore”: il debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.
(1) Articolo modificato dall’art. 18 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, entrata in vigore il 19 dicembre 2012. Le modifiche si applicano ai procedimenti instaurati dal trentesimo giorno successivo a quello della data di entrata in vigore della citata legge di conversione.
Prassi
- Comunicazione BANCA D'ITALIA, 11 novembre 2015
I procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione per i soggetti. Riflessi sulla classificazione per qualità del credito dei debitori - Circolare ADE, 6 maggio 2015, n. 19/E
Transazione fiscale e composizione della crisi da sovraindebitamento – Evoluzione normativa e giurisprudenziale
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Art. 6. L. 27 gennaio 2012, n. 3. Finalità e definizioni
Sulla nozione di consumatore ai sensi della L. n. 3/12 Cassazione civile, sez. I, 01 febbraio 2016, n. 1869
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Del fallimento
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TITOLO IV
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TITOLO V
Della liquidazione coatta amministrativa
TITOLO VI
Disposizioni penali
TITOLO VII
Disposizioni transitorie