Giurisprudenza Ordinata Cronologicamente
Cassazione civile sez. VI - 25/11/2013 n. 26336
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
- Dott. DI PALMA Salvatore - Presidente
- Dott. BERNABAI Renato - Consigliere
- Dott. DOGLIOTTI Massimo - Consigliere
- Dott. RAGONESI Vittorio - Consigliere
- Dott. CRISTIANO Magda - rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
contro
P.Q.M.
I.
I crediti derivanti da finanziamenti in qualsiasi forma effettuati (1) in esecuzione di un concordato preventivo di cui agli articoli 160 e seguenti ovvero di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell’articolo 182-bis) sono prededucibili ai sensi e per gli effetti dell’articolo 111.
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Cassazione civile, sez. VI, 25 novembre 2013, n. 26336
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Sulla prededucibilità dei crediti professionali sorti in funzione di procedure concorsuali Cassazione civile, sez. VI, 25 novembre 2013, n. 26336
“Il precetto dell’articolo 111, comma 2, L.F. è chiaro nel prevedere la prededucibilità anche per tutti i crediti, quali quelli del professionista presentatore il concordato preventivo, sorti in funzione di procedure concorsuali e la valorizzazione dell’introduzione dell’articolo 182-quater L.F., a sostegno di una interpretazione immotivatamente restrittiva della disposizione generale fissata nell’articolo 111, cit. (tale cioè da annullarne sostanzialmente la portata), contrasta con la lettera della legge e con l’intenzione del legislatore, all’evidenza individuabile nell’esigenza di favorire il ricorso alle procedure concorsuali diverse da quella liquidatoria del fallimento”. (massima redazionale)
Cassazione civile sez. VI - 25/11/2013 n. 26336
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
- Dott. DI PALMA Salvatore - Presidente
- Dott. BERNABAI Renato - Consigliere
- Dott. DOGLIOTTI Massimo - Consigliere
- Dott. RAGONESI Vittorio - Consigliere
- Dott. CRISTIANO Magda - rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
sul ricorso 24772-2011 proposto da: V.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FILIPPO CEVENINI 12, presso lo studio dell'avvocato SPINGARDI LUCA, rappresentato e difeso dall'avvocato FERRACUTI FABRIZIO unitamente a sè medesimo, giusta delega a margine del ricorso; - ricorrente -
FALLIMENTO NUOVA ORSA MAGGIORE SRL in persona del Curatore Fallimentare pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE FLAMINIO 44, presso lo studio dell'avvocato LETTIERI MARTA, rappresentato e difeso dall'avvocato MARROZZINI ROBERTO, giusta procura in calce al controricorso; - controricorrente - avverso il decreto nel procedimento R.G. 414/2010 del TRIBUNALE di FERMO del 21.3.2011, depositato l'8/09/2011; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/10/2013 dal Consigliere Relatore Dott. MAGDA CRISTIANO; udito per il controricorrente l'Avvocato Roberto Marrozzini che si riporta agli scritti; E' presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CARMELO SGROI che non condivide la relazione scritta e conclude per il rigetto del ricorso e per la pubblica udienza.
FATTO E DIRITTO
L'avvocato V.G. prestò la propria opera professionale in favore della Nuova Orsa Maggiore s.r.l., in nome e per conto della quale presentò due domande di ammissione al concordato preventivo. L'adito tribunale di Fermo accolse la prima domanda, ma l'ammissione della società al concordato venne meno per il mancato raggiungimento delle maggioranze richieste dalla L. fall., art. 177, comma 1. La seconda domanda fu invece dichiarata inammissibile e il tribunale, contestualmente al decreto emesso ai sensi della L. Fall., art. 162, dichiarò il fallimento della società. L'avv. V. chiese l'ammissione dei crediti professionali vantati in relazione alla prima ed alla seconda procedura che quantificò, rispettivamente, in Euro 350.739,52, di cui domandò collocazione in prededuzione, ai sensi della L. Fall., art. 111, comma 2, ed in Euro 204.563,94, di cui domandò collocazione privilegiata, ai sensi dell'art. 2751 bis c.c., n. 2. Il G.D. ammise il primo credito al privilegio, per la minor somma di Euro 139.838,62, pari allo 0,7% del valore della pratica e dichiarò assorbito in tale importo il compenso relativo alla seconda domanda di concordato. L'opposizione L. Fall., ex art. 98, proposta dall'avv. V. contro il provvedimento è stata rigettata dal tribunale di Fermo, con decreto dell'8.9.011. Il tribunale, dopo aver respinto l'eccezione sollevata dall'opponente, di difetto di legittimazione processuale del curatore, costituitosi in giudizio senza richiedere l'autorizzazione del G.D., ha ritenuto generica la censura con la quale il V. aveva lamentato l'applicazione del coefficiente dello 0,7%, sul valore della pratica, di poco superiore ai minimi tariffari, aggiungendo che la decisione trovava giustificazione nell'esito negativo di entrambe le domande; ha quindi escluso che il credito potesse essere ammesso in prededuzione, rilevando che l'art. 182 quater, introdotto dal D.L. n. 48 del 2010, convertito dalla L. n. 122 del 2010, che doveva ritenersi norma avente valore interpretativo, aveva chiarito che l'unico credito funzionale all'apertura della procedura di concordato perciò prededucibile nel successivo fallimento, era quello del professionista attestatore, sempre che il tribunale ne avesse riconosciuto la natura di credito di massa nel decreto di ammissione. Il provvedimento è stato impugnato dall'avv. V. con ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, cui il Fallimento della Nuova Orsa Maggiore ha resistito con controricorso. 1) Con il primo motivo, denunciando violazione della L. Fall., art. 31, il ricorrente sostiene che il curatore, per potersi costituire ritualmente in giudizio, avrebbe dovuto munirsi dell'autorizzazione del giudice delegato al fallimento. Il motivo appare manifestamente infondato, atteso che fra i giudizi di contestazione dei crediti, nei quali, a norma della L. Fall., art. 31, comma 2, così come novellato dal D.Lgs. n. 5 del 2006, il curatore può stare in giudizio senza l'autorizzazione del giudice delegato, rientrano tutti i giudizi di impugnazione dello stato passivo contemplati dalla L. Fall., art. 98. (Cass. n. 7918/012). 2) Con il secondo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione del provvedimento impugnato, che avrebbe drasticamente ridotto la misura del compenso in base ad argomentazioni lacunose. Il motivo appare inammissibile, sia perchè assolutamente generico, sia perchè non rivolge alcuna critica all'assunto del tribunale secondo il quale la riduzione operata trovava giustificazione nell'esito negativo di entrambe le domande di concordato. 3) Con il terzo ed il quarto motivo l'avv. V. lamenta che al credito non sia stata riconosciuta collocazione in prededuzione. Rileva, per un verso, che L. Fall., art. 182 quater, è norma inapplicabile al caso di specie, in quanto priva di valore interpretativo ed introdotta in data successiva non solo alla domanda di ammissione ma anche al deposito del ricorso in opposizione; contesta, per altro verso, in via generale, la correttezza della conclusione raggiunta dal tribunale. I motivi, che sono fra loro connessi e che possono essere congiuntamente esaminati, appaiono manifestamente fondati. Al di là della palese inapplicabilità al caso di specie della L. Fall., art. 182 quater, va infatti rilevato che la valorizzazione dell'introduzione di tale norma a sostegno di un'interpretazione immotivatamente restrittiva della disposizione generale dettata dalla L. Fall., art. 111, comma 2, (tale da annullarne sostanzialmente la portata) contrasta con la lettera della legge e con l'intenzione del legislatore, all'evidenza individuabile nell'esigenza di favorire il ricorso alle procedure concorsuali diverse da quella fallimentare (Cass. n. 8533/013). Si dovrebbe pertanto concludere per il rigetto dei primi due motivi di ricorso e per l'accoglimento del terzo e del quarto motivo, con conseguente cassazione del decreto impugnato in relazione ai motivi accolti; inoltre, non apparendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, questa Corte potrebbe decidere nel merito, riconoscendo la collocazione in prededuzione del credito dell'avv. V. già ammesso al passivo. Tanto potrebbe essere deciso in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c..
Entrambe le parti hanno depositato memoria. Il collegio, ritenutane l'opportunità, rimette la causa alla pubblica udienza. Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2013. Depositato in Cancelleria il 25 novembre 2013
Norma
Art. 182-quater L.F. Disposizioni in tema di prededucibilità dei crediti nel concordato preventivo, negli accordi di ristrutturazione dei debiti
I.
I crediti derivanti da finanziamenti in qualsiasi forma effettuati (1) in esecuzione di un concordato preventivo di cui agli articoli 160 e seguenti ovvero di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell’articolo 182-bis) sono prededucibili ai sensi e per gli effetti dell’articolo 111.
II.
Sono parificati ai crediti di cui al primo comma i crediti derivanti da finanziamenti erogati in funzione della presentazione della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo o della domanda di omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti, qualora i finanziamenti siano previsti dal piano di cui all’articolo 160 o dall’accordo di ristrutturazione e purché la prededuzione sia espressamente disposta nel provvedimento con cui il tribunale accoglie la domanda di ammissione al concordato preventivo ovvero l’accordo sia omologato (2).
Sono parificati ai crediti di cui al primo comma i crediti derivanti da finanziamenti erogati in funzione della presentazione della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo o della domanda di omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti, qualora i finanziamenti siano previsti dal piano di cui all’articolo 160 o dall’accordo di ristrutturazione e purché la prededuzione sia espressamente disposta nel provvedimento con cui il tribunale accoglie la domanda di ammissione al concordato preventivo ovvero l’accordo sia omologato (2).
III.
In deroga agli articoli 2467 e 2497-quinquies del codice civile, il primo e il secondo comma si applicano anche ai finanziamenti effettuati dai soci fino alla concorrenza dell’ottanta per cento del loro ammontare. Si applicano i commi primo e secondo quando il finanziatore ha acquisito la qualità di socio in esecuzione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti o del concordato preventivo (3).
In deroga agli articoli 2467 e 2497-quinquies del codice civile, il primo e il secondo comma si applicano anche ai finanziamenti effettuati dai soci fino alla concorrenza dell’ottanta per cento del loro ammontare. Si applicano i commi primo e secondo quando il finanziatore ha acquisito la qualità di socio in esecuzione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti o del concordato preventivo (3).
Comma abrogato (4)
IV.
Con riferimento ai crediti indicati al secondo comma, i creditori, anche se soci (5), sono esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze per l’approvazione del concordato ai sensi dell’articolo 177 e dal computo della percentuale dei crediti prevista all’articolo 182-bis, primo e sesto comma.
Con riferimento ai crediti indicati al secondo comma, i creditori, anche se soci (5), sono esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze per l’approvazione del concordato ai sensi dell’articolo 177 e dal computo della percentuale dei crediti prevista all’articolo 182-bis, primo e sesto comma.
(1) La legge 7 agosto 2012, n. 134, che ha convertito, con modificazioni, il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, ha soppresso le parole “da banche e intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui agli artt. 106 e 107 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385,”. La modifica si applica dal 11 settembre 2012 (art. 33, comma 3, D.L. 83/2012 cit.).
(2) Comma sostituito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che ha convertito, con modificazioni, il D.L. 22 giugno 2012, n. 83. La modifica si applica dal 11 settembre 2012 (art. 33, comma 3, D.L. 83/2012 cit.).
(3) Comma sostituito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che ha convertito, con modificazioni, il D.L. 22 giugno 2012, n. 83. La modifica si applica dal 11 settembre 2012 (art. 33, comma 3, D.L. 83/2012 cit.).
(4) Comma abrogato dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che ha convertito, con modificazioni, il D.L. 22 giugno 2012, n. 83. La modifica si applica dal 11 settembre 2012 (art. 33, comma 3, D.L. 83/2012 cit.).
(5) La legge 7 agosto 2012, n. 134, che ha convertito, con modificazioni, il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, ha sostituito le parole “ai commi secondo, terzo e quarto, i creditori” con le parole “al secondo comma, i creditori, anche se soci,”. La modifica si applica dal 11 settembre 2012 (art. 33, comma 3, D.L. 83/2012 cit.).
Prassi
- http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/qef/2017-0387/index.html Relazione della Banca d’Italia, settembre 2017, n. 387
- Finanziamenti alle imprese in crisi e priorità nel rimborso: gli effetti della prededucibilità nel concordato preventivo (link da bancaditalia.it)
- Linee-guida, Finanziamento alle imprese in crisi, 28 aprile 2015, II edizione, edite da Università degli Studi di Firenze, CNDCEC, Assonime
Linee-guida per il finanziamento alle imprese in crisi seconda edizione 2015 - Circolare della Banca d’Italia, Centrale dei rischi, dell’11 febbraio 1991, n. 139, (14° aggiornamento) del 29 aprile 2011
Istruzioni per gli intermediari creditizi
Tutta la Giurisprudenza
Art. 182-quater L.F. Disposizioni in tema di prededucibilità dei crediti nel concordato preventivo, negli accordi di ristrutturazione dei debiti
Art. 182-quater L.F. Disposizioni in tema di prededucibilità dei crediti nel concordato preventivo, negli accordi di ristrutturazione dei debiti
I) Sulla prededucibilità endoconcordataria dei crediti professionali anteriormente sorti in funzione della presentazione di una domanda di concordato preventivo
II) Sulla prededucibilità dei crediti professionali sorti in funzione di procedure concorsuali
III) Sulla prededucibilità del credito del professionista svolgente attività funzionale alla procedura concorsuale
IV) Sulla prededucibilità dei cd. finanziamenti anomali
V) Sulla prededucibilità dei crediti professionali
VI) Sulla ratio della postergazione da finanziamento soci anche rispetto alle s.p.a.
VII) Sulla natura non decisoria dei provvedimenti sulla prededuzione assunti in sede di ammissione
VIII) Sui finanziamenti “ponte” dei soci
IX) Sulla prededucibilità dei finanziamenti negli A.D.R.
Legge Fallimentare Completa
TITOLO I
Disposizioni generali
TITOLO II
Del fallimento
TITOLO III
Del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione
TITOLO IV
Dell’ammissione controllata
TITOLO V
Della liquidazione coatta amministrativa
TITOLO VI
Disposizioni penali
TITOLO VII
Disposizioni transitorie