Giurisprudenza Ordinata Cronologicamente
I.
Nell’adunanza dei creditori il commissario giudiziale illustra la sua relazione e le proposte definitive del debitore e quelle eventualmente presentate dai creditori ai sensi dell’articolo 163, comma quarto (1).
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Cassazione civile, sez. un., 28 dicembre 2016, n. 27073
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“Il decreto con cui il tribunale dichiara l'inammissibilità della proposta di concordato, ai sensi della L. Fall., art. 162, comma 2 (anche eventualmente a seguito della mancata approvazione della proposta, ai sensi dell'art. 179, comma 1) ovvero revoca l'ammissione alla procedura di concordato, ai sensi dell'art. 173, senza emettere consequenziale sentenza dichiarativa del fallimento del debitore, non è soggetto a ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., comma 7, non avendo carattere decisorio; viceversa, il decreto con cui il tribunale definisce (in senso positivo o negativo) il giudizio di omologazione del concordato preventivo, senza emettere consequenziale sentenza dichiarativa del fallimento del debitore, ha carattere decisorio, ma, essendo reclamabile ai sensi della L. Fall., art. 183, comma 1, non è soggetto a ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., comma 7, il quale è proponibile avverso il provvedimento della corte d'appello conclusivo del giudizio sull'eventuale reclamo. D’altra parte, il primo principio sopra enunciato, non comporta il rischio che la funzione nomofilattica del giudice di legittimità non abbia modo di esprimersi con riguardo agli istituti della inammissibilità della proposta di concordato e della revoca dell'ammissione alla procedura: essa, invero, trova comunque spazio allorché - come avviene normalmente - alle decisioni di inammissibilità o revoca consegua la sentenza dichiarativa del fallimento del debitore, impugnabile, come si è visto, anche per motivi di censura relativi a quelle decisioni presupposte, con rimedi culminanti appunto nel ricorso per cassazione. Ne è compromessa la tutela giurisdizionale dei diritti del debitore proponente, garantiti in ogni caso dall'intervento di un giudice, quello di merito, che è giudice al pari di quello di legittimità; ferma rimanendo la riproponibilità della domanda di concordato non essendosi prodotto alcun giudicato contrario.”
(Principio di diritto enunciato)
Norme
Art. 175 L.F. Discussione della proposta di concordato
I.
Nell’adunanza dei creditori il commissario giudiziale illustra la sua relazione e le proposte definitive del debitore e quelle eventualmente presentate dai creditori ai sensi dell’articolo 163, comma quarto (1).
II.
[...] (2)
III.
Ciascun creditore puo' esporre le ragioni per le quali non ritiene ammissibili o convenienti le proposte di concordato e sollevare contestazioni sui crediti concorrenti. Il debitore puo' esporre le ragioni per le quali non ritiene ammissibili o fattibili le eventuali proposte concorrenti. Quando il tribunale ha disposto che l'adunanza sia svolta in via telematica, la discussione sulla proposta del debitore e sulle eventuali proposte concorrenti e' disciplinata con decreto, non soggetto a reclamo, reso dal giudice delegato almeno dieci giorni prima dell'adunanza.(3) (4)
IV.
Il debitore ha facoltà di rispondere e contestare a sua volta i crediti, e ha il dovere di fornire al giudice gli opportuni chiarimenti.
[...] (2)
III.
Ciascun creditore puo' esporre le ragioni per le quali non ritiene ammissibili o convenienti le proposte di concordato e sollevare contestazioni sui crediti concorrenti. Il debitore puo' esporre le ragioni per le quali non ritiene ammissibili o fattibili le eventuali proposte concorrenti. Quando il tribunale ha disposto che l'adunanza sia svolta in via telematica, la discussione sulla proposta del debitore e sulle eventuali proposte concorrenti e' disciplinata con decreto, non soggetto a reclamo, reso dal giudice delegato almeno dieci giorni prima dell'adunanza.(3) (4)
IV.
Il debitore ha facoltà di rispondere e contestare a sua volta i crediti, e ha il dovere di fornire al giudice gli opportuni chiarimenti.
V.
Sono sottoposte alla votazione dei creditori tutte le proposte presentate dal debitore e dai creditori, seguendo, per queste ultime, l'ordine temporale del loro deposito. (5)
Sono sottoposte alla votazione dei creditori tutte le proposte presentate dal debitore e dai creditori, seguendo, per queste ultime, l'ordine temporale del loro deposito. (5)
_______________
(1) L'art. 3 del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132, ha aggiunto, alla fine del comma, le seguenti parole "e quelle eventualmente presentate dai creditori ai sensi dell'articolo 163, comma quarto."
(2) Comma soppresso dall'art. 3 del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132.
(3) Comma sostituito dall'art. 3 del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132.
(4) Ultimo periodo aggiunto dal D.L. 3 maggio 2016, n. 59, convertito con modificazioni dalla L. 30 giugno 2016, n. 119. La modifica è entrata in vigore il 4 maggio 2016.
(5) Comma aggiunto dall'art. 3 del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132.
(*) Le modifiche di cui alle note 1, 2, 3 e 5 si applicano ai procedimenti di concordato preventivo introdotti successivamente alla data del 21 agosto 2015 di entrata in vigore della citata legge di conversione.
(2) Comma soppresso dall'art. 3 del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132.
(3) Comma sostituito dall'art. 3 del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132.
(4) Ultimo periodo aggiunto dal D.L. 3 maggio 2016, n. 59, convertito con modificazioni dalla L. 30 giugno 2016, n. 119. La modifica è entrata in vigore il 4 maggio 2016.
(5) Comma aggiunto dall'art. 3 del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132.
(*) Le modifiche di cui alle note 1, 2, 3 e 5 si applicano ai procedimenti di concordato preventivo introdotti successivamente alla data del 21 agosto 2015 di entrata in vigore della citata legge di conversione.
Prassi
In questo articolo non sono presenti elementi di prassi.
Tutta la Giurisprudenza
Art. 175 L.F. Discussione della proposta di concordato
Art. 175 L.F. Discussione della proposta di concordato
I) Sul divieto di apportare modifiche alla proposta concordataria
II) Sulla relazione attestante la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano
III) Sul momento finale per la determinazione degli aventi diritto al voto
IV) Sui mezzi di impugnazione del decreto che dichiara l’inammissibilità della proposta
Legge Fallimentare Completa
TITOLO I
Disposizioni generali
TITOLO II
Del fallimento
TITOLO III
Del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione
TITOLO IV
Dell’ammissione controllata
TITOLO V
Della liquidazione coatta amministrativa
TITOLO VI
Disposizioni penali
TITOLO VII
Disposizioni transitorie