Giurisprudenza Ordinata Cronologicamente
I.
Nell’adunanza dei creditori il commissario giudiziale illustra la sua relazione e le proposte definitive del debitore e quelle eventualmente presentate dai creditori ai sensi dell’articolo 163, comma quarto (1).
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Cassazione civile, sez. I, 05 maggio 2016, n. 9027
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“Le variazioni del piano concordatario che, pur non comportando un mutamento della percentuale di soddisfacimento offerta ai creditori, attengono alle modalità di attuazione del piano medesimo incidendo, non solo sui tempi della liquidazione, ma anche sulla fruttuosità della stessa, e quindi sulla fattibilità economica del concordato, non possono considerarsi indifferenti per i creditori. Pertanto richiedono un aggiornamento dell’attestazione ex art. 161 co. 3 L.F., non potendo ritenersi sufficiente allo scopo la relazione predisposta dal commissario giudiziale.”
Precedenti conformi citati in sentenza: Cass. 8575/2015
(Antonio Pezzano – IlCodiceDeiConcordati.it)
Norme
Art. 175 L.F. Discussione della proposta di concordato
I.
Nell’adunanza dei creditori il commissario giudiziale illustra la sua relazione e le proposte definitive del debitore e quelle eventualmente presentate dai creditori ai sensi dell’articolo 163, comma quarto (1).
II.
[...] (2)
III.
Ciascun creditore puo' esporre le ragioni per le quali non ritiene ammissibili o convenienti le proposte di concordato e sollevare contestazioni sui crediti concorrenti. Il debitore puo' esporre le ragioni per le quali non ritiene ammissibili o fattibili le eventuali proposte concorrenti. Quando il tribunale ha disposto che l'adunanza sia svolta in via telematica, la discussione sulla proposta del debitore e sulle eventuali proposte concorrenti e' disciplinata con decreto, non soggetto a reclamo, reso dal giudice delegato almeno dieci giorni prima dell'adunanza.(3) (4)
IV.
Il debitore ha facoltà di rispondere e contestare a sua volta i crediti, e ha il dovere di fornire al giudice gli opportuni chiarimenti.
[...] (2)
III.
Ciascun creditore puo' esporre le ragioni per le quali non ritiene ammissibili o convenienti le proposte di concordato e sollevare contestazioni sui crediti concorrenti. Il debitore puo' esporre le ragioni per le quali non ritiene ammissibili o fattibili le eventuali proposte concorrenti. Quando il tribunale ha disposto che l'adunanza sia svolta in via telematica, la discussione sulla proposta del debitore e sulle eventuali proposte concorrenti e' disciplinata con decreto, non soggetto a reclamo, reso dal giudice delegato almeno dieci giorni prima dell'adunanza.(3) (4)
IV.
Il debitore ha facoltà di rispondere e contestare a sua volta i crediti, e ha il dovere di fornire al giudice gli opportuni chiarimenti.
V.
Sono sottoposte alla votazione dei creditori tutte le proposte presentate dal debitore e dai creditori, seguendo, per queste ultime, l'ordine temporale del loro deposito. (5)
Sono sottoposte alla votazione dei creditori tutte le proposte presentate dal debitore e dai creditori, seguendo, per queste ultime, l'ordine temporale del loro deposito. (5)
_______________
(1) L'art. 3 del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132, ha aggiunto, alla fine del comma, le seguenti parole "e quelle eventualmente presentate dai creditori ai sensi dell'articolo 163, comma quarto."
(2) Comma soppresso dall'art. 3 del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132.
(3) Comma sostituito dall'art. 3 del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132.
(4) Ultimo periodo aggiunto dal D.L. 3 maggio 2016, n. 59, convertito con modificazioni dalla L. 30 giugno 2016, n. 119. La modifica è entrata in vigore il 4 maggio 2016.
(5) Comma aggiunto dall'art. 3 del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132.
(*) Le modifiche di cui alle note 1, 2, 3 e 5 si applicano ai procedimenti di concordato preventivo introdotti successivamente alla data del 21 agosto 2015 di entrata in vigore della citata legge di conversione.
(2) Comma soppresso dall'art. 3 del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132.
(3) Comma sostituito dall'art. 3 del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132.
(4) Ultimo periodo aggiunto dal D.L. 3 maggio 2016, n. 59, convertito con modificazioni dalla L. 30 giugno 2016, n. 119. La modifica è entrata in vigore il 4 maggio 2016.
(5) Comma aggiunto dall'art. 3 del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132.
(*) Le modifiche di cui alle note 1, 2, 3 e 5 si applicano ai procedimenti di concordato preventivo introdotti successivamente alla data del 21 agosto 2015 di entrata in vigore della citata legge di conversione.
Prassi
In questo articolo non sono presenti elementi di prassi.
Tutta la Giurisprudenza
Art. 175 L.F. Discussione della proposta di concordato
Art. 175 L.F. Discussione della proposta di concordato
I) Sul divieto di apportare modifiche alla proposta concordataria
II) Sulla relazione attestante la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano
III) Sul momento finale per la determinazione degli aventi diritto al voto
IV) Sui mezzi di impugnazione del decreto che dichiara l’inammissibilità della proposta
Legge Fallimentare Completa
TITOLO I
Disposizioni generali
TITOLO II
Del fallimento
TITOLO III
Del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione
TITOLO IV
Dell’ammissione controllata
TITOLO V
Della liquidazione coatta amministrativa
TITOLO VI
Disposizioni penali
TITOLO VII
Disposizioni transitorie