Giurisprudenza Ordinata Cronologicamente
Cassazione civile sez. III - 20/8/2013 n. 19233
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
- Dott. SEGRETO Antonio - Presidente
- Dott. TRAVAGLINO Giacomo - Consigliere
- Dott. SCARANO Luigi Alessandro - rel. Consigliere
- Dott. LANZILLO Raffaella - Consigliere
- Dott. D'AMICO Paolo - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
sentenza
contro
contro
contro
contro
P.Q.M.
I.
Dopo l’omologazione del concordato, il commissario giudiziale ne sorveglia l’adempimento, secondo le modalità stabilite nella sentenza di omologazione. Egli deve riferire al giudice ogni fatto dal quale possa derivare pregiudizio ai creditori.
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Cassazione civile, sez. III, 20 agosto 2013, n. 19233
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Sulla legittimazione passiva durante l’esecuzione del concordato
Cassazione civile, sez. III, 20 agosto 2013, n. 19233
“Con riguardo alla controversia promossa per far valere una pretesa creditoria nei confronti di imprenditore ammesso al concordato preventivo, la legittimazione passiva spetta all’imprenditore medesimo e quindi, in caso di società, al suo organo rappresentativo, e non già al Commissario giudiziale o al liquidatore giudiziale in caso di concordato con cessione dei beni, posto che detta procedura non incide sulla capacità processuale del debitore (salva la facoltà di intervento in causa di detto Commissario o liquidatore)”. (massima redazionale)
Cassazione civile sez. III - 20/8/2013 n. 19233
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
- Dott. SEGRETO Antonio - Presidente
- Dott. TRAVAGLINO Giacomo - Consigliere
- Dott. SCARANO Luigi Alessandro - rel. Consigliere
- Dott. LANZILLO Raffaella - Consigliere
- Dott. D'AMICO Paolo - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
sul ricorso 27439-2007 proposto da:
L.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI SAVORELLI 11, presso lo studio dell'avvocato CHIOZZA ANNA, rappresentato e difeso dagli avvocati MAGLIONI MARCO, MIRRI PIER PAOLO, giusta delega in atti; - ricorrente -
CONCORDATO PREVENTIVO IMP. COSTR. PADOVANI AMEDEO DEGLI EREDI DI VEO PADOVANI S.N.C., in persona del liquidatore Avv. S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA QUINTINO SELLA 41, presso lo studio dell'avvocato BOVELACCI CAMILLA, rappresentata e difesa dall'avvocato DELLA CASA ANTONIO, giusta delega in atti; IMP. COSTR. PADOVANI AMEDEO DEGLI EREDI DI VEO PADOVANI S.N.C., in persona del legale rappresentante pro tempore Ing. P.R.U., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LEONE IV 99 INT 14, presso lo studio dell'avvocato FERZI CARLO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato SAVINI GIUSEPPE, giusta delega in atti; - controricorrenti - e
INAIL; - intimato - sul ricorso 31116-2007 proposto da: I.N.A.I.L., in persona del Dirigente con incarico di livello generale Dott. V.P., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio dell'avvocato ROSSI ANDREA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato TARANTINO CRISTOFARO, giusta procura speciale notarile del Dott. Notaio CARLO FEDERICO TUCCARI del 26/11/2007 Rep n. 74680; - ricorrente -
IMP. COSTR. PADOVANI AMEDEO DEGLI EREDI DI VEO PADOVANI S.N.C., in persona del legale rappresentante pro tempore Ing. P.R.U., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LEONE IV 99 INT 14, presso lo studio dell'avvocato FERZI CARLO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato SAVINI GIUSEPPE, giusta delega in atti; - controricorrente - e
CONCORDATO PREVENTIVO IMP. COSTR. PADOVANI AMEDEO DEGLI EREDI DI VEO PADOVANI S.N.C., L.R.; - intimati - avverso la sentenza n. 178/2007 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 07/02/2007 R.G.N. 738/2003; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/06/2013 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO; udito l'Avvocato LEOPOLDO MURATORI per delega; udito l'Avvocato ANDREA ROSSI; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. BASILE Tommaso che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 7/2/2007 la Corte d'Appello di Bologna dichiarava inammissibili i gravami interposti dal sig. L.R. e dall'Inail nei confronti della pronunzia Trib. Ravenna 14/5/2002, di rigetto delle domande dai essi proposte nei confronti dell'Impresa costruzioni Padovani degli eredi di Veo Padovani s.n.c. e del Concordato preventivo Impresa costruzioni Padovani degli eredi di Veo Padovani s.n.c. - in persona del commissario liquidatore pro tempore. Domande, rispettivamente, di risarcimento dei danni asseritamente subiti all'esito di sinistro occorsogli il (OMISSIS) allorquando nell'esecuzione di un lavoro quale imbianchino all'interno del cantiere della società convenuta precipitava nel vano ascensore, e di condanna al pagamento a titolo di rivalsa di quanto al L. erogato all'esito del sinistro in argomento. Avverso la suindicata pronunzia del giudice dell'appello il L. propone ora ricorso per cassazione, affidato ad unico complesso motivo, illustrato da memoria. Resistono con separati controricorsi la società Impresa costruzioni Padovani degli eredi di Veo Padovani s.n.c., il Concordato preventivo Impresa costruzioni Padovani degli eredi di Veo Padovani s.n.c. - in persona del commissario liquidatore pro tempore, e l'Inail, il quale ultimo spiega altresì ricorso incidentale sulla base di 2 motivi, illustrati da memoria.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico complesso motivo il ricorrente in via principale denunzia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 163, 164, 327 e 344 c.p.c., in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5; nonchè omessa, insufficiente e erronea motivazione su punto decisivo della controversia, in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1 n. 5. Si duole che la corte di merito abbia erroneamente ritenuto che l'atto introduttivo fosse rivolto al mai menzionato Concordato preventivo Impresa costruzioni Padovani degli eredi di Veo Padovani s.n.c. anzichè alla società Impresa costruzioni Padovani degli eredi di Veo Padovani s.n.c., viceversa correttamente e tempestivamente evocata; e che essendo stata immotivatamente disposta rinnovazione della notificazione dell'atto di appello effettuata tempestivamente, erroneamente si è da tale giudice escluso che gli effetti sostanziali e processuali della domanda si siano prodotti sin dal momento della prima notificazione. Lamenta non essersi considerato che, in ogni caso, i vizi relativi alla vocatio in ius sono sanati anche dalla costituzione del convenuto, e nella specie l'appellata Impresa costruzioni Padovani Amedeo s.n.c. (...), si è ritualmente costituita in data 13.02.2004. Con il 2 motivo il ricorrente in via incidentale denunzia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 163, 164 e 327 c.p.c., in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4. Si duole che sia stata erroneamente dichiarata l'inammissibilità dell'atto di appello proposto dal L., non essendosi determinata nel caso incertezza assoluta in ordine all'individuazione del soggetto che il medesimo intendeva evocare in giudizio. Lamenta che in ogni caso la rinnovazione della notificazione dal medesimo effettuata ha sanato i vizi con effetti ex tunc. I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto concernenti la medesima questione, sono fondati. Premesso che - come correttamente sottolineato nell'impugnata sentenza - con riguardo alla controversia promossa per far valere una pretesa creditoria nei confronti di imprenditore ammesso al concordato preventivo la legittimazione passiva spetta all'imprenditore medesimo, e quindi in caso di società al suo organo rappresentativo, e non già al Commissario giudiziale o al liquidatore giudiziale in caso di concordato con cessione dei beni, posto che detta procedura non incide sulla capacità processuale del debitore (salva la facoltà di intervento in causa di detto Commissario o liquidatore) (v. Cass., 10/9/1999, n. 9663; Cass., 6/4/1995, n. 4033; Cass., 30/10/1991, n. 11542) non prevedendo l'art. 145 c.p.c. la necessaria indicazione della persona fisica del rappresentante dell'ente (v. Cass., 25/2/2009, n. 12039), questa Corte ha al riguardo già avuto modo di affermare il principio in base al quale la erronea indicazione dell'organo della persona giuridica convenuta che ne ha la rappresentanza in giudizio determina la nullità dell'atto introduttivo del giudizio solo quando si traduca in incertezza assoluta sull'identificazione dell'ente convenuto (v. Cass., 5/9/2005, n. 17771; Cass., 5/11/1981, n. 5814; e già Cass., 13/4/1973, n. 1046). Si è per altro verso da questa Corte precisato che ove come nella specie il giudice, rilevata la nullità, ordini la rinnovazione dell'atto introduttivo nullo, ai sensi dell'art. 164 c.p.c., comma 2 (nel testo vigente, modificato dalla L. n. 353 del 1990, art. 9) la notifica ha efficacia sanante del vizio con efficacia ex tunc (cfr., da ultimo, Cass., 14/1/2011, n. 776; Cass., Cass., 18/10/2011, n. 21847. Cfr. anche Cass., 16/10/2009, n. 22024). Gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono cioè sin dal momento della prima notificazione. Orbene, la corte di merito ha nell'impugnata sentenza invero disatteso i suindicati principi. In particolare là dove, dato atto della effettuata notifica da parte del L. dell'atto di appello all'impresa Padovani ... in persona del commissario liquidatore, in quanto nelle more instauratasi procedura di concordato; e posto in rilievo che all'esito di eccezione mossa dal costituitosi Concordato preventivo Impresa costruzioni Padovani degli eredi di Veo Padovani s.n.c. -in persona del Commissario liquidatore pro tempore - è stata disposta la rinnovazione della notifica dell'appello principale ai sensi dell'art. 164 c.p.c., comma 2 nei confronti del legale rappresentante dell'impresa Padovani tale giudice è quindi pervenuto a dichiarare (in accoglimento dell'eccezione sollevata dalla successivamente costituitasi Impresa costruzioni Padovani degli eredi di Veo Padovani s.n.c.) l'inammissibilità del gravame di merito dal medesimo proposto. Pronunzia argomentata dalla ritenuta invalidità ai fini di sanatoria della mera rinnovazione, concettualmente riconducibile alle sole ipotesi di irregolarità normativamente disciplinate, ed inidonea pertanto a suscitare una sostanziale rimessione in termini per la proposizione dell'impugnazione nei confronti della parte a vantaggio della quale il decorso si sia ormai compiuto, come nella specie, con la formazione del giudicato e la connessa improponibilità. Con il 1 motivo il ricorrente in via incidentale denunzia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 327, 333 e 343 c.p.c. nonchè omessa pronuncia, in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4. Si duole che sia stata erroneamente dichiarato inammissibile il proprio appello incidentale, essendo stato esso depositato in data 16 giugno 2003, quando ancora non era trascorso il termine annuale per impugnare la sentenza di primo grado non notificata. Il motivo è fondato. Nell'impugnata sentenza la corte di merito, all'esito della declaratoria di inammissibilità dell'appello principale proposto dal L., ha apoditticamente dichiarato altresì caducato l'appello in via incidentale proposto dall'Inail, senza invero valutare e dare conto con congrua motivazione siffatta (ulteriore) pronunzia in ordine alla relativa tempestività. Dell'impugnata sentenza s'impone quindi, assorbita ogni altra questione, la cassazione in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d'Appello di Bologna perchè, in diversa composizione, proceda a nuovo esame, facendo dei suindicati disattesi principi applicazione. Il giudice del rinvio pronunzierà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
La Corte riunisce i ricorsi e li accoglie nei termini di cui in motivazione. Cassa l'impugnata sentenza e rinvia, anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione, alla Corte d'Appello di Bologna, in diversa composizione. Così deciso in Roma, il 5 giugno 2013. Depositato in Cancelleria il 20 agosto 2013
Norme
Art. 185 L.F. Esecuzione del concordato
I.
Dopo l’omologazione del concordato, il commissario giudiziale ne sorveglia l’adempimento, secondo le modalità stabilite nella sentenza di omologazione. Egli deve riferire al giudice ogni fatto dal quale possa derivare pregiudizio ai creditori.
II.
Si applica il secondo comma dell’articolo 136.
Si applica il secondo comma dell’articolo 136.
III.
Il debitore è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione alla proposta di concordato presentata da uno o più creditori, qualora sia stata approvata e omologata (1).
Il debitore è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione alla proposta di concordato presentata da uno o più creditori, qualora sia stata approvata e omologata (1).
IV.
Nel caso in cui il commissario giudiziale rilevi che il debitore non sta provvedendo al compimento degli atti necessari a dare esecuzione alla suddetta proposta o ne sta ritardando il compimento, deve senza indugio riferirne al tribunale. Il tribunale, sentito il debitore, può attribuire al commissario giudiziale i poteri necessari a provvedere in luogo del debitore al compimento degli atti a questo richiesti (1).
Nel caso in cui il commissario giudiziale rilevi che il debitore non sta provvedendo al compimento degli atti necessari a dare esecuzione alla suddetta proposta o ne sta ritardando il compimento, deve senza indugio riferirne al tribunale. Il tribunale, sentito il debitore, può attribuire al commissario giudiziale i poteri necessari a provvedere in luogo del debitore al compimento degli atti a questo richiesti (1).
V.
Il soggetto che ha presentato la proposta di concordato approvata e omologata dai creditori può denunziare al tribunale i ritardi o le omissioni da parte del debitore, mediante ricorso al tribunale notificato al debitore e al commissario giudiziale, con il quale può chiedere al tribunale di attribuire al commissario giudiziale i poteri necessari a provvedere in luogo del debitore al compimento degli atti a questo richiesti (1).
Il soggetto che ha presentato la proposta di concordato approvata e omologata dai creditori può denunziare al tribunale i ritardi o le omissioni da parte del debitore, mediante ricorso al tribunale notificato al debitore e al commissario giudiziale, con il quale può chiedere al tribunale di attribuire al commissario giudiziale i poteri necessari a provvedere in luogo del debitore al compimento degli atti a questo richiesti (1).
VI.
Fermo restando il disposto dell’articolo 173, il tribunale, sentiti in camera di consiglio il debitore e il commissario giudiziale, può revocare l’organo amministrativo, se si tratta di società, e nominare un amministratore giudiziario stabilendo la durata del suo incarico e attribuendogli il potere di compiere ogni atto necessario a dare esecuzione alla suddetta proposta, ivi inclusi, qualora tale proposta preveda un aumento del capitale sociale del debitore, la convocazione dell’assemblea straordinaria dei soci avente ad oggetto la delibera di tale aumento di capitale e l’esercizio del voto nella stessa. Quando è stato nominato il liquidatore a norma dell’articolo 182, i compiti di amministratore giudiziario possono essere a lui attribuiti (1).
Fermo restando il disposto dell’articolo 173, il tribunale, sentiti in camera di consiglio il debitore e il commissario giudiziale, può revocare l’organo amministrativo, se si tratta di società, e nominare un amministratore giudiziario stabilendo la durata del suo incarico e attribuendogli il potere di compiere ogni atto necessario a dare esecuzione alla suddetta proposta, ivi inclusi, qualora tale proposta preveda un aumento del capitale sociale del debitore, la convocazione dell’assemblea straordinaria dei soci avente ad oggetto la delibera di tale aumento di capitale e l’esercizio del voto nella stessa. Quando è stato nominato il liquidatore a norma dell’articolo 182, i compiti di amministratore giudiziario possono essere a lui attribuiti (1).
(1) Comma aggiunto dall’art. 3 del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132. La modifica si applica ai procedimenti di concordato preventivo introdotti successivamente alla data del 21 agosto 2015 di entrata in vigore della citata legge di conversione.
Prassi
- Interpello dell’Agenzia delle Entrate, 15 gennaio 2014, prot. n. 5378/14
Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Istanza presentata il 20 settembre 2013 concernente l’interpr20tazione dell’art. 5 del D.Lgs. n. 446 del 1997 - Circolare dell’Agenzia delle Entrate, 5 agosto 2011, n. 41/E
D.L. 6 luglio 2001, n. 98. recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2011, n. 11. Commento alle novità fiscali - Circolare dell’Agenzia del Territorio, 9 luglio 2010, n. 2
Attuazione del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 – Articolo 19, comma 14 - Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate, 3 aprile 2008, n. 127/E
Interpello articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Fatturazione prestazioni professionali nell’ambito delle procedure concorsuali – D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 - Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate, 18 marzo 2002, n. 89/E
Termini per l’emissione di una nota credito dopo la chiusura del fallimento. Interpello – articolo 11 legge 27 luglio 2000, n. 212 - Circolare, Ministero delle Finanze – Dip. Entrate Aff. Giuridici Uff. del Dir. Centrale, 17 aprile 2000, n. 77
I.V.A. – Variazioni in diminuzione per mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive rimaste infruttuose. Articolo 26, secondo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni – Articolo 2, comma 1, lett. c-bis) del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30 – Articolo 13-bis, commi 1 e 2, del D.L. 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140
Tutta la Giurisprudenza
Art. 185 L.F. Esecuzione del concordato
Art. 185 L.F. Esecuzione del concordato
I) Sul divieto di cumulo degli incarichi di liquidatore e commissario giudiziale
III) Sui diritti dei creditori prelatizi in assenza di beni
IV) Sull’inesistenza, nel patrimonio del debitore, di bene gravato da privilegio speciale
V) Sulla legittimazione passiva durante l’esecuzione del concordato
VI) Sull’incompetenza del giudice concorsuale in sede esecutiva di c.p. con cessione dei beni
VII) Sui poteri officiosi del giudice
VIII) Sulla ricorribilità in Cassazione dei provvedimenti emessi nella fase esecutiva del concordato preventivo
Legge Fallimentare Completa
TITOLO I
Disposizioni generali
TITOLO II
Del fallimento
TITOLO III
Del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione
TITOLO IV
Dell’ammissione controllata
TITOLO V
Della liquidazione coatta amministrativa
TITOLO VI
Disposizioni penali
TITOLO VII
Disposizioni transitorie