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Cassazione civile, sez. I, 23 novembre 2020, n. 26567 (Rel. Vella)
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“Nella fase esecutiva del concordato preventivo sono ricorribili per Cassazione, ex art. 111 Cost., i provvedimenti che siano (alternativamente): i) “abnormi”, in quanto viziati da carenza assoluta di potestà decisionale; ii) non aventi natura meramente ordinatoria ma idonei, comunque, a pregiudicare in modo definitivo e con carattere decisorio i diritti soggettivi delle parti, in contrasto con i dettami dell’omologazione del concordato (sì da poter essere inquadrati nel novero dei cd. "atti di giurisdizione esecutiva" ex art. 615 c.p.c.); iii) incompatibili con i diritti dei terzi maturati medio tempore.
Precedenti conformi citati in sentenza:Cass 19858/2010; Cass. 5993/2011; Cass. 8966/2014; Cass. 17835/2019; Cass. 5447/2019
(Antonio Pezzano- IlCodiceDeiConcordati.it)
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