Giurisprudenza Ordinata Cronologicamente
I.
I crediti derivanti da finanziamenti in qualsiasi forma effettuati (1) in esecuzione di un concordato preventivo di cui agli articoli 160 e seguenti ovvero di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell’articolo 182-bis) sono prededucibili ai sensi e per gli effetti dell’articolo 111.
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Cassazione civile, sez. I, 29 luglio 2015, n. 16049
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“I finanziamenti dei soci nella s.r.l. e nel gruppo, cd. anomali restano prestiti e non divengono apporti di capitale, i quali ultimi verranno rimborsati solo all'esito della liquidazione, quindi dopo la restituzione anche dei prestiti anomali. Pertanto il finanziamento sarà non più discrezionalmente, ma solo subordinatamente restituibile, onde la causa resta quella di finanziamento; tanto è vero che, nel caso dell'art. 2467 c.c., la disciplina di cui all'art. 182 quater l.f., sottrae alla regola della postergazione, ed anzi rendere prededucibili ai sensi dell'art. 111 l.f., i finanziamenti effettuati dai soci per la presentazione o per l'esecuzione di una domanda di ammissione a concordato preventivo o di un piano di ristrutturazione dei debiti, o per i finanziamenti di coloro che, dapprima terzi, siano diventati soci in esecuzione del concordato preventivo o dell'accordo di ristrutturazione”.
(massima redazionale)
Norma
Art. 182-quater L.F. Disposizioni in tema di prededucibilità dei crediti nel concordato preventivo, negli accordi di ristrutturazione dei debiti
I.
I crediti derivanti da finanziamenti in qualsiasi forma effettuati (1) in esecuzione di un concordato preventivo di cui agli articoli 160 e seguenti ovvero di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell’articolo 182-bis) sono prededucibili ai sensi e per gli effetti dell’articolo 111.
II.
Sono parificati ai crediti di cui al primo comma i crediti derivanti da finanziamenti erogati in funzione della presentazione della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo o della domanda di omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti, qualora i finanziamenti siano previsti dal piano di cui all’articolo 160 o dall’accordo di ristrutturazione e purché la prededuzione sia espressamente disposta nel provvedimento con cui il tribunale accoglie la domanda di ammissione al concordato preventivo ovvero l’accordo sia omologato (2).
Sono parificati ai crediti di cui al primo comma i crediti derivanti da finanziamenti erogati in funzione della presentazione della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo o della domanda di omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti, qualora i finanziamenti siano previsti dal piano di cui all’articolo 160 o dall’accordo di ristrutturazione e purché la prededuzione sia espressamente disposta nel provvedimento con cui il tribunale accoglie la domanda di ammissione al concordato preventivo ovvero l’accordo sia omologato (2).
III.
In deroga agli articoli 2467 e 2497-quinquies del codice civile, il primo e il secondo comma si applicano anche ai finanziamenti effettuati dai soci fino alla concorrenza dell’ottanta per cento del loro ammontare. Si applicano i commi primo e secondo quando il finanziatore ha acquisito la qualità di socio in esecuzione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti o del concordato preventivo (3).
In deroga agli articoli 2467 e 2497-quinquies del codice civile, il primo e il secondo comma si applicano anche ai finanziamenti effettuati dai soci fino alla concorrenza dell’ottanta per cento del loro ammontare. Si applicano i commi primo e secondo quando il finanziatore ha acquisito la qualità di socio in esecuzione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti o del concordato preventivo (3).
Comma abrogato (4)
IV.
Con riferimento ai crediti indicati al secondo comma, i creditori, anche se soci (5), sono esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze per l’approvazione del concordato ai sensi dell’articolo 177 e dal computo della percentuale dei crediti prevista all’articolo 182-bis, primo e sesto comma.
Con riferimento ai crediti indicati al secondo comma, i creditori, anche se soci (5), sono esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze per l’approvazione del concordato ai sensi dell’articolo 177 e dal computo della percentuale dei crediti prevista all’articolo 182-bis, primo e sesto comma.
(1) La legge 7 agosto 2012, n. 134, che ha convertito, con modificazioni, il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, ha soppresso le parole “da banche e intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui agli artt. 106 e 107 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385,”. La modifica si applica dal 11 settembre 2012 (art. 33, comma 3, D.L. 83/2012 cit.).
(2) Comma sostituito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che ha convertito, con modificazioni, il D.L. 22 giugno 2012, n. 83. La modifica si applica dal 11 settembre 2012 (art. 33, comma 3, D.L. 83/2012 cit.).
(3) Comma sostituito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che ha convertito, con modificazioni, il D.L. 22 giugno 2012, n. 83. La modifica si applica dal 11 settembre 2012 (art. 33, comma 3, D.L. 83/2012 cit.).
(4) Comma abrogato dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che ha convertito, con modificazioni, il D.L. 22 giugno 2012, n. 83. La modifica si applica dal 11 settembre 2012 (art. 33, comma 3, D.L. 83/2012 cit.).
(5) La legge 7 agosto 2012, n. 134, che ha convertito, con modificazioni, il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, ha sostituito le parole “ai commi secondo, terzo e quarto, i creditori” con le parole “al secondo comma, i creditori, anche se soci,”. La modifica si applica dal 11 settembre 2012 (art. 33, comma 3, D.L. 83/2012 cit.).
Prassi
- http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/qef/2017-0387/index.html Relazione della Banca d’Italia, settembre 2017, n. 387
- Finanziamenti alle imprese in crisi e priorità nel rimborso: gli effetti della prededucibilità nel concordato preventivo (link da bancaditalia.it)
- Linee-guida, Finanziamento alle imprese in crisi, 28 aprile 2015, II edizione, edite da Università degli Studi di Firenze, CNDCEC, Assonime
Linee-guida per il finanziamento alle imprese in crisi seconda edizione 2015 - Circolare della Banca d’Italia, Centrale dei rischi, dell’11 febbraio 1991, n. 139, (14° aggiornamento) del 29 aprile 2011
Istruzioni per gli intermediari creditizi
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Art. 182-quater L.F. Disposizioni in tema di prededucibilità dei crediti nel concordato preventivo, negli accordi di ristrutturazione dei debiti
Art. 182-quater L.F. Disposizioni in tema di prededucibilità dei crediti nel concordato preventivo, negli accordi di ristrutturazione dei debiti
I) Sulla prededucibilità endoconcordataria dei crediti professionali anteriormente sorti in funzione della presentazione di una domanda di concordato preventivo
II) Sulla prededucibilità dei crediti professionali sorti in funzione di procedure concorsuali
III) Sulla prededucibilità del credito del professionista svolgente attività funzionale alla procedura concorsuale
IV) Sulla prededucibilità dei cd. finanziamenti anomali
V) Sulla prededucibilità dei crediti professionali
VI) Sulla ratio della postergazione da finanziamento soci anche rispetto alle s.p.a.
VII) Sulla natura non decisoria dei provvedimenti sulla prededuzione assunti in sede di ammissione
VIII) Sui finanziamenti “ponte” dei soci
IX) Sulla prededucibilità dei finanziamenti negli A.D.R.
Legge Fallimentare Completa
TITOLO I
Disposizioni generali
TITOLO II
Del fallimento
TITOLO III
Del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione
TITOLO IV
Dell’ammissione controllata
TITOLO V
Della liquidazione coatta amministrativa
TITOLO VI
Disposizioni penali
TITOLO VII
Disposizioni transitorie