Giurisprudenza Ordinata Cronologicamente
Cassazione civile sez. I - 27/5/2013 n. 13083
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
- Dott. RORDORF Renato - Presidente
- Dott. CECCHERINI Aldo - Consigliere
- Dott. DI AMATO Sergio - rel. Consigliere
- Dott. BERNABAI Renato - Consigliere
- Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
sentenza
contro
contro
P.Q.M.
La domanda per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo è proposta con ricorso, sottoscritto dal debitore, al tribunale del luogo in cui l’impresa ha la propria sede principale; il trasferimento della stessa intervenuto nell’anno antecedente al deposito del ricorso non rileva ai fini della individuazione della competenza.
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Cassazione civile, sez. I, 27 maggio 2013, n. 13083
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Sull’ampiezza del potere di controllo di legittimità riservato al giudice
Cassazione civile, sez. I, 27 maggio 2013, n. 13083
“In tema di concordato preventivo, il controllo del tribunale va effettuato sia verificando l’idoneità della documentazione prodotta (per la sua completezza e regolarità) a corrispondere alla funzione che le è propria, consistente nel fornire elementi di giudizio ai creditori, sia accertando la fattibilità giuridica della proposta, sia, infine, valutando l’effettiva idoneità di quest’ultima ad assicurare il soddisfacimento della causa della procedura. Rientrano, dunque, nell’ambito di detto controllo, la correttezza e la coerenza delle argomentazioni svolte e delle motivazioni addotte dal professionista a sostegno del formulato giudizio di fattibilità del piano; l’eventuale impossibilità giuridica di dare esecuzione, sia pure parziale, alla proposta di concordato; l’eventuale inidoneità della proposta, se emergente prima facie, a soddisfare in qualche misura i diversi crediti rappresentati. Resta, invece, riservata ai creditori la valutazione in ordine al merito di detto giudizio, che ha ad oggetto la fattibilità del piano e la sua convenienza economica”. (in www.dejure.it)
Cassazione civile sez. I - 27/5/2013 n. 13083
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
- Dott. RORDORF Renato - Presidente
- Dott. CECCHERINI Aldo - Consigliere
- Dott. DI AMATO Sergio - rel. Consigliere
- Dott. BERNABAI Renato - Consigliere
- Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
sul ricorso 23541/2011 proposto da:
EDILSIDERURGICA MATESE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE VOLONTARIA (c.f. (OMISSIS)), in persona del Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A. GRAMSCI 34, presso l'avvocato FRANCARIO LUCIO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato MANCINI FRANCESCO, giusta procura in calce al ricorso; - ricorrente -
FALLIMENTO EDILSIDERURGICA MATESE S.R.L. (c.f. (OMISSIS)), in persona del Curatore Dott. D.N.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CHELINI 5, presso l'avvocato VERONI FABIO, rappresentato e difeso dall'avvocato BARANELLO FABIO, giusta procura in calce al controricorso; - controricorrente -
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI CAMPOBASSO, PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO, SOLAR SYSTEM S.P.A.; - intimati - avverso la sentenza n. 135/2011 della CORTE D'APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 01/08/2011; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/04/2013 dal Consigliere Dott. SERGIO DI AMATO; udito, per la ricorrente, l'Avvocato LUCIO FRANCARIO che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; udito, per il controricorrente, l'Avvocato FABIO VERONI, con delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso; udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso e condanna alle spese. Fatto SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 1 agosto 2011 la Corte di appello di Campobasso rigettava il reclamo proposto dalla s.r.l. Edilsiderurgica Matese avverso la sentenza in data 6 ottobre 2010 con cui il Tribunale della stessa città ne aveva dichiarato il fallimento, affermando l'inammissibilità della proposta di concordato preventivo dalla stessa presentato nel corso del procedimento L. Fall., ex art. 15. In particolare, per quanto ancora interessa, la Corte di appello osservava che: 1) il reclamo previsto dalla L. Fall., art. 18, nella formulazione dettata dal D.Lgs. n. 169 del 2007, ha un effetto devolutivo pieno, con la conseguenza che nel giudizio innanzi alla Corte di appello non si applicano i limiti previsti in tema di appello dagli artt. 342 e 345 c.p.c.; pertanto, potevano essere prese in considerazione le questioni sollevate dalla curatela del fallimento nella comparsa di risposta e non prese in considerazione dalla sentenza di primo grado; 2) la società debitrice era stata convocata innanzi al Tribunale a seguito delle istanze di fallimento presentate dal pubblico ministero e dalla s.p.a. Solar System; in sede prefallimentare, dopo un rinvio, aveva presentato una proposta di concordato preventivo, allegando la documentazione e la relazione del professionista, come previsto dalla L. Fall., art. 161, commi 2 e 3, nonchè una proposta di transazione fiscale; il Tribunale con decreto del 25 agosto 2010 aveva chiesto la produzione di documentazione integrativa che era stata depositata con una nota di chiarimenti. All'esito dell'unitario procedimento, nel quale era stata completata la fase esplorativa delle ragioni e delle istanze delle parti, non vi era ragione di convocare nuovamente la debitrice; 3) il controllo del Tribunale sulla proposta di concordato, pur non potendo attingere il merito della convenienza, non consiste soltanto in un controllo formale della completezza e regolarità della documentazione, ma si estende alla correttezza e veridicità dei dati di fatto posti a base della relazione ed alla logicità e congruenza della seconda con riferimento ai primi; 4) l'istanza di transazione fiscale prevedeva una conciliazione "alquanto irreale, se si considera(va) la natura del credito"; 5) la proposta di acquisto della partecipazione della debitrice nella s.r.l. unipersonale S.I.P.G., Società Italiana Parcheggi Gabicce, appariva illogica considerato che proveniva da una società, la s.r.l. TEM, Tecno Edilizia Molisana, con una compagine sociale largamente coincidente con quella della s.r.l. Edilsiderurgica Matese e considerato altresì che la debitrice ed alcuni dei suoi soci avevano prestato fideiussione per mutui, finanziamenti e scoperti di conto corrente facenti capo alla controllata s.r.l. S.I.P.G.; 6) l'attuazione della vendita di un ramo di azienda alla TEM dipendeva interamente da quest'ultima e, quindi, non offriva sufficienti garanzie di equilibrio del piano; 7) la svalutazione dei crediti (65% per quelli non contenziosi ed 85% per quelli contenziosi) mancava di chiarezza in ordine ai criteri seguiti per la determinazione delle percentuali; 8) le poste attive e passive non trovavano corrispondenza nella documentazione allegata dalla società; in particolare, non risultavano nè la fideiussione prestata a garanzia di un mutuo erogato dalla Banca delle Marche alla società controllata, nè il pegno costituito a favore di detta banca sulle quote della società controllata nè gli interessi, successivi alla proposta, maturati a favore dei creditori ipotecari e di quelli privilegiati. La s.r.l. Edilsiderurgica Matese propone ricorso per cassazione, deducendo cinque motivi. Il fallimento resiste con controricorso. Il pubblico ministero e la s.p.a. Solar System, istanti per il fallimento, non hanno svolto attività difensiva. Entrambe le parti hanno presentato memoria. Diritto MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione della L. Fall., artt. 162 e 15, lamentando che erroneamente la Corte di appello aveva escluso la necessità dell'audizione della debitrice prima della pronunzia sulla dichiarazione di inammissibilità della proposta di concordato, trattandosi di audizione che non poteva considerarsi assorbita da quella prevista dall'art. 15 nè sostituita dalla nota a chiarimenti spontaneamente prodotta con i documenti che il Tribunale aveva richiesto senza precisare le finalità sottostanti alla richiesta. Il motivo è infondato. In una situazione analoga, ma in procedimento nel quale trovava applicazione l'originaria formulazione dell'art. 162 l. fall., questa Corte ha affermato il principio secondo cui "il debitore che abbia presentato istanza di ammissione al concordato preventivo in pendenza della procedura fallimentare a suo carico, non deve essere sentito in camera di consiglio per l'esercizio del suo diritto di difesa qualora ne sia stata già disposta l'audizione prima della dichiarazione di fallimento, ed abbia avuto la possibilità di svolgere tutte le difese nel corso della procedura" (Cass. 7 maggio 2010, n. 11113). Tale principio deve essere confermato anche rispetto alla nuova formulazione della L. Fall., art. 162, con la precisazione che l'audizione del debitore è necessaria con riferimento alla proposta di concordato e non più soltanto con riferimento ad eventuali precedenti istanze di fallimento (in questo secondo senso e plurimis Cass. 11 agosto 2000, n. 10673). La L. Fall., art. 162, comma 2, nel testo dettato dal D.Lgs. n. 169 del 2007, prevede che "il Tribunale, se all'esito del procedimento verifica che non ricorrono i presupposti di cui all'art. 160, commi 1 e 2, e art. 161, sentito il debitore in camera di consiglio, con decreto non soggetto a reclamo dichiara inammissibile la proposta di concordato". La lettera della norma suggerisce che nella successione delle operazioni la verifica dei presupposti del concordato precede l'audizione del debitore in relazione alla proposta e la decisione. Tale successione delle operazioni, tuttavia, non è funzionale ad una preventiva comunicazione al debitore delle eventuali ragioni di inammissibilità, come sembra dimostrare il fatto che lo stesso art. 162, comma 1, non prevede l'obbligo del tribunale di indicare al debitore eventuali insufficienze del piano e della produzione documentale, ma affida alla discrezionalità dello stesso tribunale la valutazione di una tale opportunità. La prevista successione più semplicemente si spiega con il fatto che il legislatore ha tenuto presente un autonomo procedimento nel quale la presentazione della proposta di concordato non si inserisce in un precedente procedimento prefallimentare e, quindi, l'esame della proposta depositata in tribunale, senza previe pendenze, precede l'audizione del debitore e la decisione. Pertanto, la successione delle operazioni descritta nella L. Fall., art. 162, non è vincolante quando la proposta di concordato preventivo si inserisce, invece, nell'ambito di un procedimento prefallimentare; ne consegue che, ai fini del rispetto dell'obbligo di audizione del debitore, è sufficiente che lo stesso sia stato sentito in relazione alla sua proposta di concordato preventivo ed abbia avuto modo di illustrarla e di svolgere le proprie difese, mentre non è necessario che al debitore siano contestate le eventuali ragioni di inammissibilità. Nel caso in esame il ricorso è stato presentato in udienza, nel corso del procedimento prefallimentare, dopo altra udienza nella quale la società aveva chiesto rinvio per depositare la proposta di concordato. Si deve, pertanto concludere che la debitrice, presentando in udienza la sua proposta di concordato preventivo, ha avuto pienamente garantito il suo diritto di difesa. Con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione degli artt. 342 e 345 c.p.c., lamentando che la Corte di appello aveva disatteso il principio generale secondo cui il giudizio di reclamo non può vertere su questioni nuove non esaminate nel procedimento conclusosi con il provvedimento reclamato. Il motivo, prescindendo da ogni valutazione sulla applicabilità o meno degli artt. 342 e 345 c.p.c., nel procedimento L. Fall., ex art. 18, è inammissibile per genericità, non essendo state neppure indicate le questioni nuove dedotte dal fallimento. Con il terzo motivo la ricorrente deduce la violazione della L. Fall., art. 182, in quanto erroneamente la sentenza impugnata aveva ritenuto che la natura dei crediti tributari non si conciliasse con la riduzione proposta nel piano concordatario e, comunque, si era pronunziata su una domanda di transazione fiscale la cui valutazione era riservata all'Agenzia delle Entrate ed all'Agente per la riscossione competenti per territorio. Con il quarto motivo la ricorrente deduce la violazione della L. Fall., art. 161, lamentando che la Corte territoriale anzichè limitarsi a verificare la completezza e regolarità della documentazione prodotta dal debitore ed a riscontrare la presenza nella relazione del professionista degli elementi necessari per svolgere la funzione di informazione dei creditori, aveva compiuto una inammissibile indagine sul merito dei singoli punti della proposta concordataria ed aveva accertato la veridicità dei dati aziendali, anticipando sotto tale profilo l'indagine riservata al commissario giudiziale dopo l'ammissione alla procedura. Con il quinto motivo la ricorrente deduce il vizio di motivazione, lamentando che contraddittoriamente la Corte di appello, pur riconoscendo la prevalente natura contrattuale del concordato preventivo, aveva poi svolto un pesante controllo di merito. I motivi possono essere esaminati congiuntamente in quanto tutti attinenti ai limiti del sindacato del tribunale sulla proposta concordataria. Sul tema sono recentemente intervenute le Sezioni unite di questa Corte, le quali, con la sentenza 23 gennaio 2013, n. 1521, hanno stabilito che il controllo del Tribunale "va effettuato sia verificando l'idoneità della documentazione prodotta (per la sua completezza e regolarità) a corrispondere alla funzione che le è propria, consistente nel fornire elementi di giudizio ai creditori (in tal senso la consolidata giurisprudenza di questa Corte, e segnatamente C. 11/3586, C. 10/21860, C. 09/22927), sia accertando la fattibilità giuridica della proposta (...), sia infine valutando l'effettiva idoneità di quest'ultima ad assicurare il soddisfacimento della causa della procedura (la regolazione della crisi secondo le indicate modalità di soddisfacimento dei crediti, n.d.r.). Rientra dunque certamente, nell'ambito del detto controllo, una delibazione in ordine alla correttezza delle argomentazioni svolte e delle motivazioni addotte dal professionista a sostegno del formulato giudizio di fattibilità del piano, così come analogamente deve dirsi per quanto concerne la coerenza complessiva delle conclusioni finali prospettate (si pensi ad esempio ad un giudizio di fattibilità ancorato ad un complesso di dati, la cui sommatoria deponesse viceversa in favore di conclusioni di segno opposto) ovvero l'impossibilità giuridica di dare esecuzione (sia pure parziale) alla proposta di concordato (...), ovvero la rilevazione del dato, se emergente prima facie, da cui poter desumere l'inidoneità della proposta a soddisfare in qualche misura i diversi crediti rappresentati, nel rispetto dei termini di adempimento previsti". Viceversa, secondo la stessa decisione, soltanto ai creditori "spetta formulare un giudizio in ordine alla convenienza economica della soluzione prospettata, che a sua volta presuppone una valutazione prognostica in ordine alla fattibilità del piano; (...) conseguentemente a quest'ultima valutazione resta del tutto estraneo il giudice, nelle varie fasi in cui è potenzialmente chiamato ad intervenire". Alla stregua di tali principi certamente il sindacato della Corte di appello ha ecceduto, sotto diversi profili, i limiti del controllo della proposta di concordato preventivo affidato al giudice. In particolare, come lamentato dalla ricorrente e come riferito in narrativa, la Corte di appello, pur premettendo di non voler sindacare il merito e la convenienza della proposta concordataria, ha svolto valutazioni di convenienza e di fattibilità economica con riferimento alla accettabilità della transazione fiscale da parte dell'amministrazione finanziaria, alla possibilità di vendere la partecipazione sociale nella s.r.l. S.I.P.G. alle condizioni previste nel piano, alla certezza della realizzabilità della vendita di un ramo di azienda alla s.r.l. TEM. Ciò nonostante tali sconfinamenti in ambiti riservati alla valutazione dei creditori non sono decisivi ai fini della cassazione della sentenza, atteso che la Corte di appello, come riferito in narrativa, ha anche fondato il giudizio di inammissibilità sul fatto che le poste attive e passive non trovavano corrispondenza nella documentazione allegata dalla società; in particolare, non risultavano nè la fideiussione prestata a garanzia di un mutuo erogato dalla Banca delle Marche alla società controllata, nè il pegno costituito a favore di detta banca sulle quote della società controllata nè gli interessi successivi alla proposta maturati a favore dei creditori ipotecari e di quelli privilegiati. Tali rilievi, infatti, non attengono, come sostenuto dalla ricorrente, ad un controllo della veridicità dei dati aziendali e non comportano lo svolgimento di una attività riservata al commissario giudiziale (Cass. 25 ottobre 2010, n. 21860), ma attengono ad un giudizio di chiarezza e completezza dell'attestazione del professionista sulla base di quanto emerge ictu oculi dal raffronto tra la documentazione prodotta ed il contenuto dell'attestazione del professionista. Tale giudizio è certamente compreso nei poteri del giudice e da solo, se negativo, comporta l'inammissibilità della proposta concordataria. Soccorrono giusti motivi, in considerazione sia del fatto che il ricorso è stato proposto prima della citata sentenza delle Sezioni unite n. 1521/2013 sia della non linearità del percorso argomentativo seguito dalla sentenza impugnata, per compensare le spese del giudizio di cassazione.
rigetta il ricorso; compensa le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 11 aprile 2013. Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2013
Norme
Art. 161 L.F. Domanda di concordato
I.La domanda per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo è proposta con ricorso, sottoscritto dal debitore, al tribunale del luogo in cui l’impresa ha la propria sede principale; il trasferimento della stessa intervenuto nell’anno antecedente al deposito del ricorso non rileva ai fini della individuazione della competenza.
II.
Il debitore deve presentare con il ricorso:
Il debitore deve presentare con il ricorso:
a) una aggiornata relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’impresa;
b) uno stato analitico ed estimativo delle attività e l’elenco nominativo dei creditori, con l’indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione;
c) l’elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso del debitore;
d) il valore dei beni e i creditori particolari degli eventuali soci illimitatamente responsabili;
e) un piano contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta; in ogni caso, la proposta deve indicare l’utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile che il proponente si obbliga ad assicurare a ciascun creditore (1).
III.
Il piano e la documentazione di cui ai commi precedenti devono essere accompagnati dalla relazione di un professionista, designato dal debitore, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 67, terzo comma, lett. d), che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano medesimo. Analoga relazione deve essere presentata nel caso di modifiche sostanziali della proposta o del piano.
Il piano e la documentazione di cui ai commi precedenti devono essere accompagnati dalla relazione di un professionista, designato dal debitore, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 67, terzo comma, lett. d), che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano medesimo. Analoga relazione deve essere presentata nel caso di modifiche sostanziali della proposta o del piano.
IV.
Per la società la domanda deve essere approvata e sottoscritta a norma dell’articolo 152.
Per la società la domanda deve essere approvata e sottoscritta a norma dell’articolo 152.
V.
La domanda di concordato è comunicata al pubblico ministero ed è pubblicata, a cura del cancelliere, nel registro delle imprese entro il giorno successivo al deposito in cancelleria.Al pubblico ministero è trasmessa altresì copia degli atti e documenti depositati a norma del secondo e del terzo comma, nonché copia della relazione del commissario giudiziale prevista dall’articolo 172 (2).
La domanda di concordato è comunicata al pubblico ministero ed è pubblicata, a cura del cancelliere, nel registro delle imprese entro il giorno successivo al deposito in cancelleria.Al pubblico ministero è trasmessa altresì copia degli atti e documenti depositati a norma del secondo e del terzo comma, nonché copia della relazione del commissario giudiziale prevista dall’articolo 172 (2).
VI.
L’imprenditore può depositare il ricorso contenente la domanda di concordato unitamente ai bilanci relativi agli ultimi tre esercizi e all’elenco nominativo dei creditori con l’indicazione dei rispettivi crediti, riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo entro un termine fissato dal giudice compreso fra sessanta e centoventi giorni e prorogabile, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni. Nello stesso termine, in alternativa e con conservazione sino all’omologazione degli effetti prodotti dal ricorso, il debitore può depositare domanda ai sensi dell’articolo 182-bis, primo comma. In mancanza, si applica l’articolo 162, commi secondo e terzo. Con decreto motivato che fissa il termine di cui al primo periodo, il tribunale può nominare il commissario giudiziale di cui all’articolo 163, secondo comma, n. 3; si applica l’articolo 170, secondo comma. Il commissario giudiziale, quando accerta che il debitore ha posto in essere una delle condotte previste dall’articolo 173, deve riferirne immediatamente al tribunale che, nelle forme del procedimento di cui all’articolo 15 e verificata la sussistenza delle condotte stesse, può, con decreto, dichiarare improcedibile la domanda e, su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, accertati i presupposti di cui agli articoli 1 e 5, dichiara il fallimento del debitore con contestuale sentenza reclamabile a norma dell’articolo 18.
L’imprenditore può depositare il ricorso contenente la domanda di concordato unitamente ai bilanci relativi agli ultimi tre esercizi e all’elenco nominativo dei creditori con l’indicazione dei rispettivi crediti, riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo entro un termine fissato dal giudice compreso fra sessanta e centoventi giorni e prorogabile, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni. Nello stesso termine, in alternativa e con conservazione sino all’omologazione degli effetti prodotti dal ricorso, il debitore può depositare domanda ai sensi dell’articolo 182-bis, primo comma. In mancanza, si applica l’articolo 162, commi secondo e terzo. Con decreto motivato che fissa il termine di cui al primo periodo, il tribunale può nominare il commissario giudiziale di cui all’articolo 163, secondo comma, n. 3; si applica l’articolo 170, secondo comma. Il commissario giudiziale, quando accerta che il debitore ha posto in essere una delle condotte previste dall’articolo 173, deve riferirne immediatamente al tribunale che, nelle forme del procedimento di cui all’articolo 15 e verificata la sussistenza delle condotte stesse, può, con decreto, dichiarare improcedibile la domanda e, su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, accertati i presupposti di cui agli articoli 1 e 5, dichiara il fallimento del debitore con contestuale sentenza reclamabile a norma dell’articolo 18.
VII.
Dopo il deposito del ricorso e fino al decreto di cui all’articolo 163 il debitore può compiere gli atti urgenti di straordinaria amministrazione previa autorizzazione del tribunale, il quale può assumere sommarie informazioni e deve acquisire il parere del commissario giudiziale, se nominato. Nello stesso periodo e a decorrere dallo stesso termine il debitore può altresì compiere gli atti di ordinaria amministrazione. I crediti di terzi eventualmente sorti per effetto degli atti legalmente compiuti dal debitore sono prededucibili ai sensi dell’articolo 111.
Dopo il deposito del ricorso e fino al decreto di cui all’articolo 163 il debitore può compiere gli atti urgenti di straordinaria amministrazione previa autorizzazione del tribunale, il quale può assumere sommarie informazioni e deve acquisire il parere del commissario giudiziale, se nominato. Nello stesso periodo e a decorrere dallo stesso termine il debitore può altresì compiere gli atti di ordinaria amministrazione. I crediti di terzi eventualmente sorti per effetto degli atti legalmente compiuti dal debitore sono prededucibili ai sensi dell’articolo 111.
VIII.
Con il decreto che fissa il termine di cui al sesto comma, primo periodo, il tribunale deve disporre gli obblighi informativi periodici, anche relativi alla gestione finanziaria dell’impresa e all’attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano, che il debitore deve assolvere, con periodicità almeno mensile e sotto la vigilanza del commissario giudiziale se nominato, sino alla scadenza del termine fissato. Il debitore, con periodicità mensile, deposita una situazione finanziaria dell’impresa che, entro il giorno successivo, è pubblicata nel registro delle imprese a cura del cancelliere. In caso di violazione di tali obblighi, si applica l’articolo 162, commi secondo e terzo. Quando risulta che l’attività compiuta dal debitore è manifestamente inidonea alla predisposizione della proposta e del piano, il tribunale, anche d’ufficio, sentito il debitore e il commissario giudiziale se nominato, abbrevia il termine fissato con il decreto di cui al sesto comma, primo periodo. Il tribunale può in ogni momento sentire i creditori.
Con il decreto che fissa il termine di cui al sesto comma, primo periodo, il tribunale deve disporre gli obblighi informativi periodici, anche relativi alla gestione finanziaria dell’impresa e all’attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano, che il debitore deve assolvere, con periodicità almeno mensile e sotto la vigilanza del commissario giudiziale se nominato, sino alla scadenza del termine fissato. Il debitore, con periodicità mensile, deposita una situazione finanziaria dell’impresa che, entro il giorno successivo, è pubblicata nel registro delle imprese a cura del cancelliere. In caso di violazione di tali obblighi, si applica l’articolo 162, commi secondo e terzo. Quando risulta che l’attività compiuta dal debitore è manifestamente inidonea alla predisposizione della proposta e del piano, il tribunale, anche d’ufficio, sentito il debitore e il commissario giudiziale se nominato, abbrevia il termine fissato con il decreto di cui al sesto comma, primo periodo. Il tribunale può in ogni momento sentire i creditori.
IX.
La domanda di cui al sesto comma è inammissibile quando il debitore, nei due anni precedenti, ha presentato altra domanda ai sensi del medesimo comma alla quale non abbia fatto seguito l’ammissione alla procedura di concordato preventivo o l’omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti.
La domanda di cui al sesto comma è inammissibile quando il debitore, nei due anni precedenti, ha presentato altra domanda ai sensi del medesimo comma alla quale non abbia fatto seguito l’ammissione alla procedura di concordato preventivo o l’omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti.
X.
Fermo quanto disposto dall’articolo 22, comma 1, quando pende il procedimento per la dichiarazione di fallimento il termine di cui al sesto comma è di sessanta giorni, prorogabili, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni.
Fermo quanto disposto dall’articolo 22, comma 1, quando pende il procedimento per la dichiarazione di fallimento il termine di cui al sesto comma è di sessanta giorni, prorogabili, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni.
(1) L’art. 4 del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132, dopo le parole «adempimento della proposta», ha aggiunte le seguenti: “; in ogni caso, la proposta deve indicare l’utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile che il proponente si obbliga ad assicurare a ciascun creditore”.
(2) Periodo aggiunto dall’art. 4 del D.L. 27 giugno 2015, n. 83 in sede di conversione dalla L. 6 agosto 2015 n. 132.
(*) Le modifiche di cui alle note 1 e 2 si applicano ai procedimenti di concordato preventivo introdotti successivamente alla data del 21 agosto 2015 di entrata in vigore della citata legge di conversione.
Prassi
- Linee-guida, Finanziamento alle imprese in crisi, 28 aprile 2015, II edizione, edite da Università degli Studi di Firenze, CNDCEC, Assonime. Linee-guida per il finanziamento alle imprese in crisi seconda edizione 2015
- Determinazione ANAC, 8 aprile 2015, n. 5Effetti della domanda di concordato preventivo ex art. 161, comma 6, del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e ss.mm.ii. (c.d. concordato "in bianco") sulla disciplina degli appalti pubblici
- Bozza dei “Principi di comportamento del collegio sindacale di società non quotate”Emanata dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, ed in pubblica consultazione fino al 21.4.2015
- Documento per la consultazione della Banca d’Italia, 7 febbraio 2014
Le novità in tema di concordato preventivo. Riflessi sulla classificazione per qualità del credito dei debitori - Documento per la consultazione della Banca d’Italia, 29 novembre 2013
Le novità in tema di concordato preventivo. Riflessi sulla classificazione per qualità del credito dei debitori
Circolare della Banca d’Italia, Centrale dei rischi, dell’11 febbraio 1991, n. 139, (14° aggiornamento) del 29 aprile 2011
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Art. 160 L.F. Presupposti per l’ammissione alla procedura
I) Sulla legittimità costituzionale dell’art. 160 L.F.
II) Sul controllo di legittimità demandato al giudice e su quello di merito riservato ai creditori
- Cassazione civile, sez. VI, 01 marzo 2018, n. 4790 (Rel. Ferro)
- Cassazione civile, sez. I, 22 giugno 2017, n. 15463 (Rel. Scaldaferri)
- Cassazione civile, sez. I, 16 giugno 2017, n. 14976 (Rel. Terrusi)
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- Cassazione civile, sez. I, 09 giugno 2017, n. 14444 (Rel. Ferro)
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- Cassazione civile, sez. I, 3 maggio 2017, n. 10711 (Rel. Acierno)
- Cassazione civile, sez. VI, 23 novembre 2016, n. 23882 (Rel. Cristiano)
- Cassazione civile, sez. I, 22 giugno 2016, n. 12964
- Cassazione civile, sez. I, 04 maggio 2016, n. 8799
- Cassazione civile, sez. VI, 18 dicembre 2015, n. 25586
- Cassazione civile, sez. I, 17 marzo 2015, n. 5265
- Cassazione civile sez. I, 22 maggio 2014, n. 11423
- Cassazione civile, sez. I, 25 settembre 2013, n. 21901
- Cassazione civile, sez. I, 27 maggio 2013, n. 13083
- Cassazione civile, sez. I, 9 maggio 2013, n. 11014
- Cassazione civile, sez. un., 23 gennaio 2013, n. 1521
- Cassazione civile, sez. I, 23 giugno 2011, nn. 13817 e 13818
- Cassazione civile, sez. I, 14 febbraio 2011, n. 3586
- Cassazione civile, sez. I, 25 ottobre 2010, n. 21860
III) Sul contenuto della proposta di concordato
- Cassazione Civile, sez. I, 12 giugno 2020 n. 11347 (Rel. Dolmetta)
- Cassazione Civile, Sez. I, 08 giugno 2020 n. 10884 (Rel. Falabella)
- Cassazione civile, sez. I, 8 febbraio 2017, n. 3317 (Rel. Ferro)
- Cassazione civile, sez. I, 11 aprile 2016, n. 7066
- Cassazione civile, sez. VI, ord, 21 ottobre 2011, n. 21924
IV) Sul classamento dei creditori
VI) Sul concordato con cessione dei beni
- Cassazione civile, sez. I, 10 maggio 2017, n. 11460 (Rel. Di Marzio)
- Cassazione civile, sez. II, 04 settembre 2015, n. 17606
- Cassazione civile, sez. I, 18 maggio 2015, n. 10086
- Cassazione civile, sez. I, 8 maggio 2013, n. 10724
- Cassazione civile, sez. III, 3 aprile 2013, n. 8102
- Cassazione civile, sez. un., 23 gennaio 2013, n. 1521
- Cassazione civile, sez. I, 23 giugno 2011, nn. 13817 e 13818
- Cassazione civile, sez. I, 12 maggio 2010, n. 11520
- Cassazione civile, sez. trib., 9 gennaio 2009, n. 222
VII) Sui rapporti tra concordato preventivo e fallimento
- Cassazione civile, sez. I, 20 febbraio 2020, n. 4343 (Rel. Campese)
- Cassazione civile, sez. I, 20 febbraio 2020, n. 4343 (Rel. Campese)
- Cassazione civile, sez. I, 20 febbraio 2020, n. 4343 (Rel. Campese)
- Cassazione civile, sez. I, 20 febbraio 2020, n. 4343 (Rel. Campese)
- Cassazione civile, sez. VI, 15 luglio 2016, n. 14518
- Cassazione civile, sez. I, 6 novembre 2013, n. 24969
- Cassazione civile, sez. VI, 11 giugno 2013, n. 14684
- Cassazione civile, sez. un., 23 gennaio 2013, n. 1521
- Cassazione civile, sez. I, 24 ottobre 2012, n. 18190
VIII) Sull’abuso di diritto in materia fiscale durante una procedura concorsuale
IX) Sul pagamento dilazionato o ridotto dei creditori prelatizi e sul relativo diritto di voto
- Cassazione civile, sez. I, 04 maggio 2016, n. 8804
- Cassazione civile, sez. I, 23 febbraio 2016, n. 3482
- Cassazione civile, sez. I, 02 settembre 2015, n. 17461
- Cassazione civile sez. I, 26 settembre 2014, n. 20388
- Cassazione civile sez. I, 9 maggio 2014, n. 10112
- Cassazione civile, sez. I, 6 novembre 2013, n. 24970
- Cassazione civile, sez. I, 17 maggio 2013, n. 12064
X) Sul beneficio dell’esonero dal pagamento del contributo di mobilità
XI) Sulla non obbligatorietà di garantire una percentuale di pagamento in caso di concordato con cessione dei beni
XII) Sulla ristrutturazione dei debiti mediante cessioni di partecipazioni sociali
XIII) Sulle differenze tra cessione concordataria "pro solvendo" e "pro soluto"
XIV) Sul controllo del Tribunale in ordine alla veridicità dei dati aziendali in caso di cessione dei beni
XVI) Sull’inammissibilità della rinuncia della domanda concordataria
XVII) Sul controllo del Tribunale sulla relazione del professionista
XVIII) Sulla domanda di concordato dell’impresa cancellata
XX) Sul pagamento dei creditori di grado prelatizio anteriore in caso di crediti tributari non falcidiabili
XXI) Sulla clausola generale della “migliore soddisfazione dei creditori”
XXII) Sull’interpretazione della proposta concordataria
XXIII) Sulla natura neutrale rispetto all’attivo patrimoniale del ricavato dei beni dei soci illimitatamente responsabili
XXIV) Sulla natura neutrale rispetto all’attivo patrimoniale del ricavato dei beni dei soci illimitatamente responsabili
XXV) Sulla facoltatività del patto di stralcio dei prelatizi
XXVII) Sull’abuso dello strumento concordatario
Legge Fallimentare Completa
TITOLO I
Disposizioni generali
TITOLO II
Del fallimento
TITOLO III
Del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione
TITOLO IV
Dell’ammissione controllata
TITOLO V
Della liquidazione coatta amministrativa
TITOLO VI
Disposizioni penali
TITOLO VII
Disposizioni transitorie