Giurisprudenza Ordinata Cronologicamente
I.
Gli effetti della riapertura sono regolati dagli articoli 122 e 123.
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Cassazione civile, sez. I, 14 gennaio 2016, n. 509
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“Una volta intervenuta la risoluzione del concordato preventivo e pronunciata la sentenza di fallimento, l’azione del curatore volta a dichiarare l’inefficacia dei pagamenti eseguiti al di là dei limiti stabiliti nella sentenza di omologazione o in violazione del principio della "par condicio creditorum" e dell'ordine delle prelazioni, si differenzia dalle azioni revocatorie fallimentare per una semplificazione degli elementi costitutivi non essendo necessaria la prova dell’insolvenza, quantunque si imponga in ogni caso una lettura restrittiva dei presupposti operativi, rappresentando un’eccezione al principio della stabilità delle riscossioni sancito dall’art. 140 co. 3 lf applicabile in via analogica anche alla risoluzione del concordato preventivo.”
(Antonio Pezzano – IlCodiceDeiConcordati.it)
Norma
Art. 140 L.F. Gli effetti della riapertura
I.
Gli effetti della riapertura sono regolati dagli articoli 122 e 123.
II.
Possono essere riproposte le azioni revocatorie già iniziate e interrotte per effetto del concordato.
Possono essere riproposte le azioni revocatorie già iniziate e interrotte per effetto del concordato.
III.
I creditori anteriori conservano le garanzie per le somme tuttora ad essi dovute in base al concordato risolto o annullato e non sono tenuti a restituire quanto hanno già riscosso.
I creditori anteriori conservano le garanzie per le somme tuttora ad essi dovute in base al concordato risolto o annullato e non sono tenuti a restituire quanto hanno già riscosso.
IV.
Essi concorrono per l’importo del primitivo credito, detratta la parte riscossa in parziale esecuzione del concordato.
Essi concorrono per l’importo del primitivo credito, detratta la parte riscossa in parziale esecuzione del concordato.
Prassi
In questo articolo non sono presenti elementi di prassi.
Tutta la Giurisprudenza
Art. 140 L.F. Gli effetti della riapertura
I) Sulla ripetibilità dei pagamenti eseguiti in caso di concordato risolto
II) Sulla legittimazione dei creditori ad escutere la garanzia del concordato risolto
III) Sulla prescrizione della ripetibilità dei pagamenti eseguiti in caso di concordato risolto
Legge Fallimentare Completa
TITOLO I
Disposizioni generali
TITOLO II
Del fallimento
TITOLO III
Del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione
TITOLO IV
Dell’ammissione controllata
TITOLO V
Della liquidazione coatta amministrativa
TITOLO VI
Disposizioni penali
TITOLO VII
Disposizioni transitorie