Giurisprudenza Ordinata Cronologicamente

Art. 9 L.F. Regio decreto - 16/03/1942, n.267

I.
Il fallimento è dichiarato dal tribunale del luogo dove l’imprenditore ha la sede principale dell’impresa.
II.
Il trasferimento della sede intervenuto nell’anno antecedente all’esercizio dell’iniziativa per la dichiarazione di fallimento non rileva ai fini della competenza (1).
III.
L’imprenditore, che ha all’estero la sede principale dell’impresa, può essere dichiarato fallito nella Repubblica italiana anche se è stata pronunciata dichiarazione di fallimento all’estero (1).
IV.
Sono fatte salve le convenzioni internazionali e la normativa dell’Unione europea (2).
V.
Il trasferimento della sede dell’impresa all’estero non esclude la sussistenza della giurisdizione italiana, se è avvenuto dopo il deposito del ricorso di cui all’articolo 6 o la presentazione della richiesta di cui all’articolo 7 (2).

 

(1) Comma sostituito dall’art. 7 del D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006.
(2) Comma inserito dall’art. 7 del D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006.

NORMA PRECEDENTE: R.D. n. 267/1942

Art. 9Competenza – I. Il fallimento è dichiarato dal tribunale del luogo dove l’imprenditore ha la sede principale dell’impresa.

II. L’imprenditore, che ha all’estero la sede principale dell’impresa, può essere dichiarato fallito nel territorio dello Stato anche se è stata pronunciata dichiarazione di fallimento all’estero.

III. Sono salve le convenzioni internazionali.

Prassi

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Legge Fallimentare Completa
TITOLO I
Disposizioni generali
 
TITOLO II
Del fallimento
 
TITOLO III
Del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione

TITOLO IV
Dell’ammissione controllata

TITOLO V
Della liquidazione coatta amministrativa

TITOLO VI
Disposizioni penali

TITOLO VII
Disposizioni transitorie
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