Giurisprudenza Ordinata Cronologicamente

Art. 6, D.L. 23 dicembre 2003, n. 347, convertito in L. 18 febbraio 2004, n. 39. Azioni revocatorie

I.
Il commissario straordinario può proporre le azioni revocatorie previste dagli articoli 49 e 91 del D.Lgs. n. 270 anche nel caso di autorizzazione all’esecuzione del programma di ristrutturazione, purché funzionali nell’interesse dei creditori (1) (2) (3) .
I-bis. Nel caso in cui la soddisfazione dei creditori avvenga attraverso un concordato, si applica l’articolo 4- bis, comma 1, lettera c-bis) (4) .
I-ter. I termini stabiliti dalle disposizioni della sezione III del capo III del titolo secondo del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, si computano a decorrere dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 2 dell’articolo 2. Tale disposizione si applica anche in tutti i casi di conversione della procedura in fallimento (5) (6) (7) (8) (9) . (1) Comma così modificato prima dalla legge di conversione 18 febbraio 2004, n. 39 e poi dall’art. 4-ter, D.L. 3 maggio 2004, n. 119, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. (2) La Corte costituzionale, con ordinanza 13-28 dicembre 2006, n. 456 (Gazz. Uff. 3 gennaio 2007, n. 1, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 6, commi 1 e 1-ter, convertito, con modificazioni, nella legge 18 febbraio 2004, n. 39, come modificato dal D.L. 3 maggio 2004, n. 119, convertito nella legge 5 luglio 2004, n. 166, nonché del combinato disposto degli artt. 6, comma 1, e 4- bis, comma 10, come modificato dal D.L. n. 119 del 2004, convertito nella legge n. 166 del 2004, questioni sollevate in riferimento agli artt. 3, 41 e 42 della Costituzione. (3) La Corte costituzionale, con ordinanza 21 marzo-5 aprile 2007, n. 118 (Gazz. Uff. 11 aprile 2007, n. 15, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 6, commi 1 e 1-ter, convertito, con modificazioni, nella legge 18 febbraio 2004, n. 39, come, rispettivamente, modificato dall’art. 4-ter e aggiunto dall’art. 4-quater del D.L. 3 maggio 2004, n. 119, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 2004, n. 166, nonché del combinato disposto degli artt. 6, comma 1, e 4-bis, comma 10, come, rispettivamente, modificato dall’art. 4-ter e sostituito dall’art. 3 del D.L. n. 119 del 2004, modificati dalla legge di conversione n. 166 del 2004, questioni sollevate in riferimento agli artt. 3, 41 e 42 della Costituzione. (4) Comma aggiunto dall’art. 4-quater, D.L. 3 maggio 2004, n. 119, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. (5) Comma aggiunto dall’art. 4-quater, D.L. 3 maggio 2004, n. 119, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. (6) La Corte costituzionale, con sentenza 5-21 aprile 2006, n. 172 (Gazz. Uff. 26 aprile 2006, n. 17, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 6, convertito, con modificazioni, nella legge 18 febbraio 2004, n. 39, come modificato dal D.L. 3 maggio 2004, n. 119, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 2004, n. 166, sollevate in riferimento agli articoli 3 e 41 della Costituzione. (7) La Corte costituzionale, con ordinanza 4-7 dicembre 2006, n. 409 (Gazz. Uff. 13 dicembre 2006, n. 49, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 6, convertito, con modificazioni, nella legge 18 febbraio 2004, n. 39, come modificato dagli artt. 4-ter e 4-quater del D.L. 3 maggio 2004, n. 119, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 2004, n. 166, sollevate in riferimento agli articoli 3 e 41 della Costituzione. (8) La Corte costituzionale, con ordinanza 13-28 dicembre 2006, n. 456 (Gazz. Uff. 3 gennaio 2007, n. 1, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 6, commi 1 e 1-ter, convertito, con modificazioni, nella legge 18 febbraio 2004, n. 39, come modificato dal D.L. 3 maggio 2004, n. 119, convertito nella legge 5 luglio 2004, n. 166, nonché del combinato disposto degli artt. 6, comma 1, e 4- bis, comma 10, come modificato dal D.L. n. 119 del 2004, convertito nella legge n. 166 del 2004, questioni sollevate in riferimento agli artt. 3, 41 e 42 della Costituzione. (9) La Corte costituzionale, con ordinanza 21 marzo-5 aprile 2007, n. 118 (Gazz. Uff. 11 aprile 2007, n. 15, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 6, commi 1 e 1-ter, convertito, con modificazioni, nella legge 18 febbraio 2004, n. 39, come, rispettivamente, modificato dall’art. 4-ter e aggiunto dall’art. 4-quater del D.L. 3 maggio 2004, n. 119, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 2004, n. 166, nonché del combinato disposto degli artt. 6, comma 1, e 4-bis, comma 10, come, rispettivamente, modificato dall’art. 4-ter e sostituito dall’art. 3 del D.L. n. 119 del 2004, modificati dalla legge di conversione n. 166 del 2004, questioni sollevate in riferimento agli artt. 3, 41 e 42 della Costituzione.
Giurisprudenza

Sulla nozione di consumatore ai sensi della L. n. 3/12

Legge Fallimentare Completa
TITOLO I
Disposizioni generali
 
TITOLO II
Del fallimento
 
TITOLO III
Del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione

TITOLO IV
Dell’ammissione controllata

TITOLO V
Della liquidazione coatta amministrativa

TITOLO VI
Disposizioni penali

TITOLO VII
Disposizioni transitorie
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