Se le garanzie promesse non vengono costituite o se il proponente non adempie regolarmente gli obblighi derivanti dal concordato, ciascun creditore può chiederne la risoluzione.
Si applicano le disposizioni dell’articolo 15 in quanto compatibili.
Al procedimento è chiamato a partecipare anche l’eventuale garante.
La sentenza che risolve il concordato riapre la procedura di fallimento ed è provvisoriamente esecutiva.
La sentenza è reclamabile ai sensi dell’articolo 18.
Il ricorso per la risoluzione deve proporsi entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l’ultimo adempimento previsto nel concordato.
Le disposizioni di questo articolo non si applicano quando gli obblighi derivanti dal concordato sono stati assunti dal proponente o da uno o più creditori con liberazione immediata del debitore.
Non possono proporre istanza di risoluzione i creditori del fallito verso cui il terzo, ai sensi dell’articolo 124, non abbia assunto responsabilità per effetto del concordato.
NORMA PRECEDENTE: D.Lgs. n. 5/2006
Art. 137. Risoluzione del concordato (1). – I. Se le garanzie promesse non vengono costituite in conformità del concordato o se il proponente non adempie regolarmente agli obblighi derivanti dal concordato e dal decreto di omologazione, il curatore e il comitato dei creditori devono riferirne al tribunale. Questo procede a norma dell’articolo 26 sesto, settimo e ottavo comma. Al procedimento partecipa anche l’eventuale garante. Nello stesso modo provvede il tribunale su ricorso di uno o più creditori o anche d’ufficio.
II. Il decreto che risolve il concordato riapre la procedura di fallimento ed è provvisoriamente esecutivo.
III. Il decreto è reclamabile ai sensi dell’articolo 131.
IV. Il ricorso per la risoluzione deve proporsi entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l’ultimo adempimento previsto nel concordato.
V. Le disposizioni di questo articolo non si applicano quando gli obblighi derivanti dal concordato sono stati assunti da un terzo con liberazione immediata del debitore.
VI. Non possono proporre istanza di risoluzione i creditori del fallito verso cui il terzo, ai sensi dell’articolo 124, non abbia assunto responsabilità per effetto del concordato.
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(1) Articolo sostituito dall’art. 124 del D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006 e si applica ai concordati proposti successivamente anche se relativi a procedure fallimentari aperte prima della predetta entrata in vigore.
NORMA PRECEDENTE: R.D. n. 267/1942
Art. 137. Risoluzione del concordato. – I. Se le garanzie promesse non vengono costituite in conformità del concordato o se il fallito non adempie regolarmente agli obblighi derivanti dal concordato e dalla sentenza di omologazione, il curatore deve riferirne al tribunale. Questo ordina la comparizione del fallito e dei fideiussori, se ve ne sono, e con sentenza emessa in camera di consiglio e non soggetta a gravame pronunzia la risoluzione del concordato. Nello stesso modo provvede il tribunale su ricorso di uno o più creditori o anche d’ufficio.
II. Con la sentenza che risolve il concordato, il tribunale riapre la procedura di fallimento.
III. La risoluzione non può essere pronunziata trascorso un anno dalla scadenza dell’ultimo pagamento stabilito nel concordato.
IV. Le disposizioni di questo articolo non si applicano quando gli obblighi derivanti dal concordato sono stati assunti da un terzo con liberazione immediata del debitore.