Giurisprudenza Ordinata Cronologicamente
Sulla legittimità del solo creditore a richiedere la risoluzione di un concordato fallimentare ove anche omologato ante D.Lgs. n. 169/2007
Cassazione civile, sez. VI, 22 febbraio 2012, n. 2672

“La dichiarazione di risoluzione del concordato fallimentare, che sia stato omologato anteriormente alla modifica dell’articolo 137 L.F., quale introdotta dal d.lg. n. 169 del 2007 ed entrata in vigore il 1º gennaio 2008, è assoggettata alle nuove disposizioni, in quanto l’articolo 22 del cit. d.lg., per il quale la novella si applica alle procedure di concordato fallimentare aperte dopo la sua entrata in vigore, va inteso siccome riferito al procedimento che viene definito con il provvedimento di omologazione e non anche all’autonoma fase della risoluzione, per la quale dunque vige l’ordinario principio del tempus regit actum; ne consegue che la relativa iniziativa può essere assunta solo da un creditore e non d’ufficio da parte del tribunale. (Principio affermato dalla S.C. che, affermando l’illegittimità della dichiarazione di risoluzione del concordato fallimentare, per carenza di legittimazione del curatore, ha formulato tale rilievo d’ufficio, avendo l’impugnazione nel merito della pronuncia di primo grado precluso la formazione del giudicato implicito sulla legittimazione ad causam)”. (massima ufficiale)

Cassazione civile sez. VI - 22/2/2012 n. 2672

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
- Dott. PLENTEDA Donato - Presidente
- Dott. PICCININNI Carlo - Consigliere
- Dott. ZANICHELLI Vittorio - rel. Consigliere
- Dott. CULTRERA Maria Rosaria - Consigliere
- Dott. DI VIRGILIO Maria Rosa - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da: S.S. e S.C., con domicilio eletto in Roma, piazza di Pietra n. 26, presso l'Avv. Jouvenal Long Daniela, rappresentati e difesi dall'Avv. Tournier Giorgio, come da procura a margine del ricorso; - ricorrenti -
contro
ST.ST., fallito, in persona del curatore pro tempore; - intimato - per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Lecce depositata il 23 luglio 2010; Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2012 dal Consigliere relatore Dott. Vittorio Zanichelli.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
S.S. e S.C. ricorrono per cassazione nei confronti della sentenza in epigrafe della Corte d'appello che ha rigettato il loro reclamo avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Brindisi ha dichiarato la risoluzione del concordato fallimentare proposto nell'ambito del fallimento di St.St. e contestualmente disposto la riapertura della procedura. L'intimata curatela non ha proposto difese. La causa è stata assegnata alla camera di consiglio in esito al deposito della relazione redatta dal Consigliere Dott. Vittorio Zanichelli con la quale sono stati ravvisati i presupposti di cui all'art. 375 c.p.c.. I ricorrenti hanno depositato memoria.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere rilevata d'ufficio l'illegittimità della dichiarazione di risoluzione del concordato fallimentare proposto da S. S. e S.C. operata dal Tribunale in assenza di idonea iniziativa di parte. Premesso che il procedimento è iniziato in seguito a segnalazione in data 26 novembre 2009 del curatore fallimentare circa il ritenuto inadempimento del concordato da parte dell'assuntrice C. S., a procedimento si deve applicare la disciplina della L. Fall., art. 137 quale derivante dalle modifiche introdotte, a far tempo dal 1 gennaio 2008, dal D.Lgs. n. 169 del 2007, immediatamente applicabili anche al concordato de quo benchè lo stesso sia stato omologato in precedenza (nel 2004), dal momento che la disposizione di cui al D.Lgs. citato, art. 22 secondo cui le disposizioni del medesimo si applicano "alle procedure ... di concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in vigore" deve essere intesa come riferita al procedimento che viene definito con il provvedimento di omologazione e non anche all'autonoma fase dell'eventuale risoluzione per la quale non vi è ragione di non applicare il principio del tempus regit actum, non essendovi il rischio di interferenza di normative diverse nell'ambito dello stesso istituto. Ne consegue che l'iniziativa per la risoluzione del concordato poteva essere assunta solo da un creditore, essendo stata ormai esclusa quella di ufficio, eventualmente in esito a segnalazione del curatore o del comitato dei creditori. La rilevata carenza di legittimazione del curatore può essere rilevata anche in questa fase in quanto l'impugnazione nel merito della pronuncia di primo grado impedisce la formazione del giudicato implicito sulla legittimazione ad causam (Cassazione civile, sez. lav., 13/10/2009, n. 21703). L'impugnata sentenza deve dunque essere cassata e, pronunciandosi sul ricorso, deve essere annullata la sentenza di risoluzione del concordato pronunciata dal Tribunale di Brindisi in quanto il giudizio non poteva essere iniziato. La novità della questione induce alla compensazione delle spese.
P.Q.M.
la Corte, cassa la sentenza impugnata e, pronunciando sul ricorso, annulla la sentenza del Tribunale di Brindisi di risoluzione del concordato fallimentare datata 9.12/2/2010. Compensa le spese. Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2012. Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2012
Norma

Art. 137 L.F. Risoluzione del concordato


I.
Se le garanzie promesse non vengono costituite o se il proponente non adempie regolarmente gli obblighi derivanti dal concordato, ciascun creditore può chiederne la risoluzione.
II.
Si applicano le disposizioni dell’articolo 15 in quanto compatibili.
III.
Al procedimento è chiamato a partecipare anche l’eventuale garante.
IV.
La sentenza che risolve il concordato riapre la procedura di fallimento ed è provvisoriamente esecutiva.
V.
La sentenza è reclamabile ai sensi dell’articolo 18.
VI.
Il ricorso per la risoluzione deve proporsi entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l’ultimo adempimento previsto nel concordato.
VII.
Le disposizioni di questo articolo non si applicano quando gli obblighi derivanti dal concordato sono stati assunti dal proponente o da uno o più creditori con liberazione immediata del debitore.
VIII.
Non possono proporre istanza di risoluzione i creditori del fallito verso cui il terzo, ai sensi dell’articolo 124, non abbia assunto responsabilità per effetto del concordato.
 

 

(1) Articolo sostituito dall’art. 9 del D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169. La modifica si applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1° gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente (art. 22 D.Lgs. cit.).
Prassi
In questo articolo non sono presenti elementi di prassi.

Legge Fallimentare Completa
TITOLO I
Disposizioni generali
 
TITOLO II
Del fallimento
 
TITOLO III
Del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione

TITOLO IV
Dell’ammissione controllata

TITOLO V
Della liquidazione coatta amministrativa

TITOLO VI
Disposizioni penali

TITOLO VII
Disposizioni transitorie
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