Giurisprudenza Ordinata Cronologicamente
Sulla partecipazione a gare pubbliche nelle more tra il deposito della domanda e l’ammissione al concordato
Consiglio di Stato, sez. V, 27 dicembre 2013, n. 6272

“Non va esclusa dalla gara per l’affidamento dei pubblici contratti l’impresa che abbia presentato domanda di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale: invero, inibire all’impresa di partecipare a tali gare nelle more tra il deposito della domanda e l’ammissione al concordato (periodo che potrebbe protrarsi anche per un semestre) palesemente confligge con la finalità della norma volta a preservare la capacità dell’impresa a soddisfare al meglio i creditori attraverso l’acquisizione di nuovi appalti”. (massima redazionale)

Consiglio di Stato sez. V - 27/12/2013 n. 6272

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1941 del 2013, proposto da: CGS S.p.A., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Gianni Zgagliardich, Luigi Manzi e Andrea Manzi, con domicilio eletto presso Andrea Manzi in Roma, via Confalonieri n. 5;
contro
Regione Friuli Venezia Giulia, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Michela Delneri e Daniela Iuri dell'Avvocatura regionale, domiciliata in Roma, Ufficio Distaccato della Regione Friuli Venezia Giulia, piazza Colonna 355; nei confronti di Mingotti s.r.l. in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Dania Benedet e Riccardo Barberis, con domicilio eletto presso Riccardo Barberis in Roma, via A. Pollaiolo 3; Friulana Bitumi s.r.l.; per la riforma della sentenza breve del T.A.R. Friuli Venezia Giulia - Trieste, Sezione I n. 146/2013, resa tra le parti, concernente affidamento dei lavori di sistemazione opera trasversale sul torrente Torre a Valle della statale sud Palmarina - risarcimento danni - mcp; Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Friuli Venezia Giulia e della Mingotti s.r.l.; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 ottobre 2013 il Consigliere Doris Durante; Uditi per le parti gli avvocati Reggio D'Aci per delega dell'avv. Andrea Manzi, Delneri, Barberis e Benedet; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.
- La Regione Friuli Venezia Giulia - Direzione Centrale Ambiente - Energia e Politiche per la Montagna, invitava trentatré imprese alla procedura negoziata per l'affidamento della "Sistemazione opera trasversale sul torrente Torre a Valle della S.S. Palmarina" per l'importo a base d'asta di euro 894.931,37 di cui 39.800,00 per oneri di sicurezza (lettera di invito del 26 ottobre 2012). L'aggiudicazione dei lavori sarebbe avvenuta con il criterio del massimo ribasso ai sensi dell'art. 82, comma 3 del d. lgs. n. 163 del 2006 e con applicazione dell'istituto dell'esclusione automatica delle offerte anomale (art. 86, comma 1 e art. 122, comma 9 del d. lgs. n. 163 del 2006). Alla gara venivano ammesse trenta offerte e, individuata la soglia di anomalia nella percentuale di 23,046, la gara veniva aggiudicata alla Mingotti s.r.l., che aveva offerto il ribasso del 23,02.
2.
- Con ricorso al Tribunale Amministrativo per la Regione Friuli Venezia Giulia, la società CGS impugnava l'aggiudicazione della gara alla Mingotti s.r.l., lamentando che l'illegittima ammissione alla gara della Friulana Bitumi s.r.l., malgrado fosse carente del requisito generale di cui all'art. 38, comma 1, lettera a) del d. lgs. n. 163 del 2006, avrebbe falsato l'esito della procedura che, diversamente, si sarebbe conclusa con l'aggiudicazione in suo favore. Chiedeva, in conseguenza, l'esclusione dalla gara della Friulana Bitumi che, avendo chiesto l'attivazione della procedura di concordato preventivo il giorno dopo la presentazione dell'offerta, era carente del requisito di cui al comma 1, lettera a) dell'art. 38, d. lgs. n. 163 del 2006 e l'aggiudicazione in proprio favore, risultando la migliore offerta una volta che fosse stata rideterminata la soglia dell'anomalia.
3.
- Il TAR Friuli Venezia Giulia respingeva il ricorso sia "per l'inidoneità della questione sollevata a riverberarsi sull'esito della gara, stante l'intervenuta cristallizzazione delle operazioni matematiche che hanno condotto alla individuazione della soglia di anomali", sia perché la dedotta causa di esclusione sarebbe intervenuta dopo la presentazione della domanda di partecipazione, sicché quanto autocertificato dalla ditta alla data di presentazione dell'offerta corrisponderebbe alla esatta realtà.
4.
- La società CGS, con l'atto di appello in esame, ha impugnato la suddetta sentenza, chiedendone l'annullamento o la riforma con aggiudicazione della gara in proprio favore o, in via subordinata, la condanna dell'amministrazione al risarcimento del danno. Essa appellante deduce i seguenti motivi: 1) errata valutazione degli elementi di fatto ed erronea ricostruzione sotto un profilo logico - giuridico, con riferimento all'impossibilità, secondo il TAR, di procedere ad un nuovo calcolo della soglia di anomalia in quanto con il taglio delle ali, si sarebbe cristallizzata la graduatoria; 2) errata valutazione e travisamento del contenuto dell'art. 48 del d. lgs. n. 163 del 2006; violazione e falsa applicazione dell'art. 38 del d. lgs. n. 163 del 2006; violazione dell'art. 71 del d.p.r. n. 445 del 2000; violazione degli artt. 11 e 12 del d. lgs. n. 163 del 2006; violazione degli obblighi di correttezza e lealtà nelle procedure di gara da parte di Friulana Bitumi; motivazione carente, illogica e contraddittoria; 3) violazione di legge; violazione ed erronea interpretazione dell'art. 86 del d. lgs. n. 163 del 2006; illogicità e contraddittorietà della motivazione; 4) violazione dell'art. 38, comma 1, lett. a) del d. lgs. n. 163 del 2006; difetto assoluto di motivazione. La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, costituitasi in giudizio, ha censurato le tesi difensive, concludendo per il rigetto dell'appello. La società Mingotti T. s.r.l., costituitasi in giudizio, ha chiesto il rigetto dell'appello. Le parti hanno scambiato memorie difensive e di replica e, alla pubblica udienza dell'8 ottobre 2013, la causa è stata assunta in decisione.
5.
- L'appello è infondato e va respinto.
5.1
- L'appellante lamenta, in sostanza, la mancata esclusione dalla procedura negoziata indetta dalla Regione Friuli Venezia Giulia per l'appalto dei lavori relativi alla "Sistemazione opera trasversale sul torrente Torre a valle della S.S. Palmarina" della Friulana Bitumi s.r.l., la cui esclusione avrebbe comportato un nuovo calcolo per l'individuazione della migliore offerta, con aggiudicazione a suo favore. La causa ostativa alla partecipazione alla gara della Friulana Bitumi sarebbe nella richiesta da essa società presentata per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186bis della legge fallimentare (regio decreto n. 267 del 1942). Tale deposito, a detta della società appellante, avrebbe determinato, in capo alla Friulana Bitumi, il venir meno del requisito di cui al citato art. 38, comma 1, lett. a) del d. lgs. n. 163 del 2006 e pertanto la sua offerta presentata per l'appalto di cui è causa non avrebbe potuto concorrere a determinare la media, secondo quanto previsto dall'art. 86, comma 1 del d. lgs. n. 163 del 2006 ai fini dell'aggiudicazione dell'appalto. La censura è infondata. La disposizione dell'art. 38, comma 1 del d. lgs. n. 163 del 2006, come modificata dall'art. 33, comma 2, l. n. 134 del 2012, dispone "Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, né possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti: a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'art. 186 bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni". Di tali situazioni, non ne ricorreva alcuna al momento in cui la Friulana Bitumi ha presentato l'offerta, atteso che la domanda per l'ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale, è stata presentata successivamente all'offerta, allorché l'impresa era in bonis, come, peraltro, attestato dal Tribunale Fallimentare. Inoltre il legislatore della l. n. 134 del 2012 ha sottratto l'istituto del concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186bis della legge fallimentare, dalle cause che determinano l'esclusione dell'impresa dalla partecipazione alle procedure di affidamento dei contratti pubblici, nonché dalla stipula dei contratti anche di subappalto.
5.2
- Assume, invero, l'appellante che sarebbe fatto salvo dall'esclusione il concordato con continuità aziendale se ammesso, mentre nella fase antecedente che va dalla proposizione del ricorso per l'ammissione al concordato preventivo alla dichiarazione di ammissione, sarebbe precluso all'impresa di partecipare alla gara. Questa tesi non può essere condivisa perché in contrasto con la riforma della legge fallimentare operata con il d.l. n. 83 del 2012, convertito in l. n. 134 del 2012. Invero, con la riforma delle procedure concorsuali il legislatore si è posto come obiettivo quello di migliorare l'efficienza dei procedimenti di composizione delle crisi d'impresa disciplinati dalla legge fallimentare, superando le criticità emerse in sede applicativa e promuovendo l'emersione anticipata della difficoltà di adempimento dell'imprenditore. L'opzione di fondo che ha orientato l'intervento è quello di incentivare l'impresa a denunciare per tempo la propria situazione di crisi, piuttosto che quella di assoggettarla a misure di controllo esterno che la rilevino. Tale intento è espresso in maniera chiara nella Relazione illustrativa al disegno di legge per la conversione in l. del d.l. n. 83 del 2012, dalla quale risulta che tra i più gravi disincentivi al tempestivo accesso delle imprese in crisi alle procedure di concordato preventivo e ai procedimenti di omologazione degli accordi di ristrutturazione è stata individuata anche la mancanza di una disciplina specifica che faciliti il concordato con continuità aziendale, soprattutto prevedendo la continuazione dei contratti in corso. Di qui la particolare attenzione prestata dall'ultima riforma della legge fallimentare al concordato preventivo e agli accordi di ristrutturazione dei debiti, e l'introduzione di un nuovo istituto, quale il "concordato con continuità aziendale" ora disciplinato dall'art. 186bis della legge fallimentare. L'imprenditore, dunque, ai sensi di tale disposizione può presentare ricorso per concordato preventivo con continuità aziendale con le modalità di cui all'art. 161 della medesima legge fallimentare e depositare anche successivamente nei termini consentiti dalla legge un "piano di concordato contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta" che prevede la prosecuzione dell'attività di impresa da parte del debitore, la cessione dell'azienda in esercizio ovvero il conferimento dell'azienda in esercizio in una o più società, anche di nuova costituzione. Tra gli effetti che si producono col deposito di tale domanda, tra gli altri, è previsto che i contratti in corso anche con pubbliche amministrazioni non si risolvono per effetto dell'apertura della procedura e anche eventuali pattuizioni che prevedano tale effetto diventano inefficaci; l'ammissione al concordato non impedisce la continuazione di contratti pubblici se il professionista indipendente ha attestato la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento. Di tale continuazione può beneficiare anche la società cessionaria o conferitaria d'azienda o di rami d'azienda cui i contratti siano trasferiti. Il giudice delegato, all'atto di cessione o del conferimento, dispone la cancellazione delle iscrizioni e trascrizioni esistenti sugli immobili. Dopo il deposito del ricorso e fino al decreto di apertura della procedura, il debitore oltre gli atti urgenti di straordinaria amministrazione previa autorizzazione del tribunale, può compiere gli atti di ordinaria amministrazione. I crediti di terzi eventualmente sorti per effetto degli atti legalmente compiuti dal debitore sono prededucibili con la conseguenza che i fornitori hanno diritto di ricevere l'intero compenso delle forniture o delle prestazioni rese senza essere sottoposti agli effetti di potenziali azioni revocatorie. L'ammissione al concordato non impedisce la partecipazione a procedure di assegnazione di contratti pubblici, quando l'impresa presenta in gara: a) una relazione di un professionista abilitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto; la dichiarazione di altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica, nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, il quale si impegni nei confronti del concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto. Dunque, alla luce delle finalità della legge di riforma che ha quale obiettivo quello di guidare l'impresa oltre la crisi e ciò nell'interesse anche del mercato e degli stessi creditori, non trova spazio l'interpretazione dell'art. 38 del d. lgs. n. 163 del 2006 prospettata dalla società appellante che vorrebbe l'esclusione dalla gara di un'impresa che abbia presentato domanda di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale, in base ad un'interpretazione estensiva della norma e ad un asserito effetto retroattivo della domanda di ammissione al concordato preventivo, ovvero a tempo antecedente la presentazione dell'istanza di ammissione (nel caso in esame l'offerta è stata presentata dalla società prima che fosse presentata la domanda di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale). Inibire all'impresa di partecipare alle gare per affidamento dei pubblici contratti nelle more tra il deposito della domanda e l'ammissione al concordato (periodo che potrebbe protrarsi anche per un semestre) palesemente confligge con la finalità della norma volta a preservare la capacità dell'impresa a soddisfare al meglio i creditori attraverso l'acquisizione di nuovi appalti.
5.3
- Assume ancora l'appellante che la partecipazione alle pubbliche gare di un'impresa con situazione di crisi aziendale emersa formalmente successivamente alla presentazione dell'offerta, in ragione della mancanza di solidità, possa minare, già dalle origini, la formulazione di un corretto ribasso d'asta e quindi la stessa par condicio dei concorrenti. Tale timore nel caso è infondato, atteso che la Friulana Bitumi, legittimamente ammessa a presentare offerta, ha presentato un ribasso pari al 9,66%, ben più remunerativo di quello offerto dalla società appellante pari a 23,29% e quindi non può davvero ritenersi indice della propensione dell'impresa in crisi a praticare ribassi particolarmente elevati per aggiudicarsi il contratto.
5.4
- In conclusione, deve ritenersi, che non sussisteva in capo alla Friulana Bitumi la causa di esclusione di cui all'art. 38, comma 1, lett. a), atteso che l'offerta era stata presentata dalla società prima di avviare procedura di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale e che l'intervenuta esclusione dalla gara in forza del c.d. "taglio delle ali" ha esentato la società dal presentare la documentazione integrativa di cui all'art. 186bis, comma 4, legge fallimentare. Invero il punto di equilibrio tra la previsione dell'art. 38, comma 1, lett. a) e l'art. 186bis della legge fallimentare va individuato nella possibilità dell'azienda in crisi che abbia chiesto l'ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale di concorrere alle gare e di acquisire le relative commesse, solo se in grado di fornire, qualora risulti aggiudicataria, ma comunque entro il momento dell'aggiudicazione definitiva, la documentazione prevista dall'art. 186bis, comma 4 della legge fallimentare.
5.5
- Quanto alla necessità di "salvaguardare il diritto alla libera iniziativa economica privata" è proprio l'interpretazione del combinato disposto di cui agli artt. 186bis della legge fallimentare e 38 del codice dei contratti pubblici, prospettata dall'appellante, a palesarsi fortemente limitativa e discriminatoria del diritto alla libera iniziativa economica privata e in contrasto con l'art. 41 della Costituzione come interpretato da ultimo dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 46 del 13 marzo 2013, con la quale ha sancito che "eventuali restrizioni e limitazioni alla libera iniziativa economica debbano trovare puntuale giustificazione in interessi di rango costituzionale", che non sembrano ricorrere nel caso dell'impresa che chieda o sia ammessa al concordato preventivo con continuità aziendale, il cui istituto tende proprio ad evitare che le imprese in tale situazione escano dal mercato con danno per l'economia generale.
5.6
- Quanto sin qui esposto sull'insussistenza a carico della Friulana Bitumi della causa di esclusione contestata dall'appellante, consente di prescindere dall'esaminare l'altro profilo evidenziato dal TAR relativo alla carenza di interesse concreto ed attuale della ricorrente a rimettere in gioco una procedura già definita. Per le ragioni esposte, l'appello deve essere respinto. La novità delle questioni trattate consente di disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, respinge l "appello. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2013 con l'intervento dei magistrati: Mario Luigi Torsello, Presidente Francesco Caringella, Consigliere Antonio Amicuzzi, Consigliere Doris Durante, Consigliere, Estensore Nicola Gaviano, Consigliere DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 27 DIC. 2013
Norma

Art. 186-bis L.F. Concordato con continuità aziendale


I.
Quando il piano di concordato di cui al­l’articolo 161, secondo comma, lettera e) prevede la prosecuzione dell’attività di impresa da parte del debitore, la cessione dell’azienda in esercizio ovvero il conferimento dell’azienda in esercizio in una o più società, anche di nuova costituzione, si applicano le disposizioni del presente articolo. Il piano può prevedere anche la liquidazione di beni non funzionali all’esercizio dell’impresa.
II.
Nei casi previsti dal presente articolo:
a) il piano di cui all’articolo 161, secondo comma, lettera e), deve contenere anche un’analitica indicazione dei costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione dell’attività d’impresa prevista dal piano di concordato, delle risorse finanziarie necessarie e delle relative modalità di copertura;
b) la relazione del professionista di cui all’articolo 161, terzo comma, deve attestare che la prosecuzione dell’attività d’impresa prevista dal piano di concordato è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori;
c) il piano può prevedere, fermo quanto disposto dall’articolo 160, secondo comma, una moratoria sino ad un anno dall’omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione. In tal caso, i creditori muniti di cause di prelazione di cui al periodo precedente non hanno diritto al voto.
III.
Fermo quanto previsto nell’articolo 169-bis, i contratti in corso di esecuzione alla data di deposito del ricorso, anche stipulati con pubbliche amministrazioni, non si risolvono per effetto dell’apertura della procedura. Sono inefficaci eventuali patti contrari. L’ammissione al concordato preventivo non impedisce la continuazione di contratti pubblici se il professionista designato dal debitore di cui al­l’articolo 67 ha attestato la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento. Di tale continuazione può beneficiare, in presenza dei requisiti di legge, anche la società cessionaria o conferitaria d’azienda o di rami d’azienda cui i contratti siano trasferiti. Il giudice delegato, all’atto della cessione o del conferimento, dispone la cancellazione delle iscrizioni e trascrizioni. Le disposizioni del presente comma si applicano anche nell'ipotesi in cui l'impresa e' stata ammessa a concordato che non prevede la continuità aziendale se il predetto professionista attesta che la continuazione è necessaria per la migliore liquidazione dell'azienda in esercizio. (2)
IV.
Successivamente al deposito della domanda di cui all'articolo 161, la partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici deve essere autorizzata dal tribunale, e, dopo il decreto di apertura, dal giudice delegato, acquisito il parere del commissario giudiziale ove già nominato. (3)
V.
L’ammissione al concordato preventivo non impedisce la partecipazione a procedure di assegnazione di contratti pubblici, quando l’impresa presenta in gara:
a) una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’articolo 67, terzo comma, lettera d) che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.(4)
b) (4)
VI.
Fermo quanto previsto dal comma precedente, l’impresa in concordato può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. In tal caso la dichiarazione di cui al precedente comma, lettera b), può provenire anche da un operatore facente parte del raggruppamento.
VII.
Se nel corso di una procedura iniziata ai sensi del presente articolo l’esercizio dell’attività d’im­­presa cessa o risulta manifestamente dannoso per i creditori, il tribunale provvede ai sensi dell’ar­ticolo 173. Resta salva la facoltà del debitore di modificare la proposta di concordato (5).
 
(1) Comma aggiunto dall’art. 33 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. La modifica si applica ai procedimenti di concordato preventivo introdotti dal 11 settembre 2012 (art. 33, comma 3, D.L. 83/2012 cit.).
(2) Comma così modificato dall'art. 2, co. 4 lett. B) b) numero 1 del Decreto Legge del 18/04/2019 - N. 32, convertito, con modificazioni, dalla Legge del 14/06/2019 - N. 55. La modifica è entrata in vigore il 19 aprile 2019.
(3) Comma sostituito dall'art. 2, co. 4 lett. B) b) numero 2 del Decreto Legge del 18/04/2019 - N. 32, convertito, con modificazioni, dalla Legge del 14/06/2019 - N. 55. La modifica è entrata in vigore il 19 aprile 2019. Detto art.2 ha inoltre sostituito l'art. 110 del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (c.d. Codice Appalti) disciplinandone il regime temporale: 
1. Al codice dei contratti pubblici di cui al decreto le- gislativo 18 aprile 2016, n. 50, l’art. 110 è sostituito dal seguente:
 Art. 110 - Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o di risoluzione del contratto e misure straordinarie di gestione 
1. Fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e seguenti, le stazioni appaltanti, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o forniture. 
2. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta. 
3. Il curatore della procedura di fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio dell'impresa, può eseguire i contratti già stipulati dall'impresa fallita con l'autorizzazione del giudice delegato. 
4. Alle imprese che hanno depositato la domanda di cui all'articolo 161, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica l'articolo 186-bis del predetto regio decreto. Per la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici tra il momento del deposito della domanda di cui al primo periodo ed il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e' sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. 
5. L'impresa ammessa al concordato preventivo non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto. 
6. L'ANAC può subordinare la partecipazione, l'affidamento di subappalti e la stipulazione dei relativi contratti alla necessità che l'impresa in concordato si avvalga di un altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica, nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, che si impegni nei confronti dell'impresa concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto o alla concessione quando l'impresa non è in possesso dei requisiti aggiuntivi che l'ANAC individua con apposite linee guida. 
7. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 32 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, in materia di misure straordinarie di gestione di imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione.". 
2. Le disposizioni di cui all'articolo 110 del decreto legislativo n. 50 del 2016, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, si applicano alle procedure in cui il bando o l'avviso con cui si indice la gara è pubblicato nel periodo temporale compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto e la data di entrata in vigore del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14, nonche', per i contratti non preceduti dalla pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui gli inviti a presentare le offerte sono stati inviati nel corso del medesimo periodo temporale. 
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14, si applicano le disposizioni dell'articolo 372 del predetto decreto. 
(4) Lettera b b) abrogata dall'art. 2, co. 4 lett. B) b) numero 2-bis del Decreto Legge del 18/04/2019 - N. 32, convertito, con modificazioni, dalla Legge del 14/06/2019 - N. 55. La modifica è entrata in vigore il 18 giugno 2019.
La disposizione  abrogata  recitava: "b) la dichiarazione di altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, il quale si è impegnato nei confronti del concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione piu' in grado di dare regolare esecuzione all'appalto. Si applica l'articolo 49 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. " 
(5) L'art. 20 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 132, ha aggiunto all'art. 16-bis del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 settembre 2012, n. 221, i seguenti commi: 
9-ter. Unitamente all'istanza di cui all'articolo 119, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il curatore deposita un rapporto riepilogativo finale redatto in conformità a quanto previsto dall'articolo 33, quinto comma, del medesimo regio decreto. Conclusa l'esecuzione del concordato preventivo con cessione dei beni, si procede a norma del periodo precedente, sostituendo il liquidatore al curatore. 
9-quater. Il commissario giudiziale della procedura di concordato preventivo di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ogni sei mesi successivi alla presentazione della relazione di cui all'articolo 172, primo comma, del predetto regio decreto redige un rapporto riepilogativo secondo quanto previsto dall'articolo 33, quinto comma, dello stesso regio decreto e lo trasmette ai creditori a norma dell'articolo 171, secondo comma, del predetto regio decreto. Conclusa l'esecuzione del concordato si applica il comma 9-ter, sostituendo il commissario al curatore. 
9-quinquies. Entro dieci giorni dall'approvazione del progetto di distribuzione, il professionista delegato a norma dell'articolo 591-bis del codice di procedura civile deposita un rapporto riepilogativo finale delle attività svolte.
9-sexies. I rapporti riepilogativi periodici e finali previsti per le procedure concorsuali e il rapporto riepilogativo finale previsto per i procedimenti di esecuzione forzata devono essere depositati con modalità telematiche nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici, nonché' delle apposite specifiche tecniche del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia. I relativi dati sono estratti ed elaborati, a cura del Ministero della giustizia, anche nell'ambito di rilevazioni statistiche nazionali. 
Entrata in vigore L'art. 20 citato, al sesto comma, prevede che le modifiche di cui sopra si applicano, anche alle procedure di amministrazione straordinaria pendenti alla data del 13 settembre 2014, a decorrere dal novantesimo giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei decreti previsti all'articolo 40, comma 1-bis, e 75, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270.
Prassi


Tutta la Giurisprudenza

Art. 186-bis L.F. Concordato con continuità aziendale

Art. 186-bis L.F. Concordato con continuità aziendale

 
 

II) Sull’abuso di diritto in materia fiscale durante una procedura concorsuale

 

III) Sulla continuazione dei rapporti di lavoro in deroga all’art. 2112 c.c.

 

IV) Sulla clausola generale della “migliore soddisfazione dei creditori”

 

V) Sulla possibilità di partecipare alle gare pubbliche anche in caso di presentazione di concordato con riserva finalizzato alla continuità aziendale

 

VI) Sui rapporti fra concordato preventivo e sequestro penale di beni

 

VII) Sul concordato in continuità e gli aiuti di stato

 

IX) Sulla partecipazione alle gare per l’affidamento di contratti pubblici in forma di RTI anche per le imprese che rivestano la qualità di mandataria

 

X) Sui limiti di sindacato del Giudice in caso di ritenuto esercizio manifestamente dannoso dell’attività d’impresa

 

XII) Sulla disciplina applicabile alla liquidazione di beni non funzionali all’esercizio dell’impresa

 

XIV) Sulla prededucibilità dei crediti professionali

Legge Fallimentare Completa
TITOLO I
Disposizioni generali
 
TITOLO II
Del fallimento
 
TITOLO III
Del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione

TITOLO IV
Dell’ammissione controllata

TITOLO V
Della liquidazione coatta amministrativa

TITOLO VI
Disposizioni penali

TITOLO VII
Disposizioni transitorie
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