Cassazione civile sez. VI, 28 maggio 2014, n.11887
Sulla comunicazione della proposta di concordato fallimentare
Cassazione civile sez . VI , 28 maggi o 2014, n. 11887
“I destinatari della comunicazione della proposta di concordato fallimentare di cui all'art. 125 L.F. sono i soli creditori ammessi al voto e cioè quelli ammessi al passivo anche provvisoriamente e con riserva ex art. 127, co.1, L.F. Quindi non quelli che abbiano proposto domanda di ammissione al passivo ex art. 101 L.F. ma su cui ancora non vi è stata pronuncia del GD”. ***
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
- Dott. DI PALMA Salvatore - Presidente
- Dott. BERNABAI Renato - rel. Consigliere
- Dott. DOGLIOTTI Massimo - Consigliere
- Dott. RAGONESI Vittorio - Consigliere
- Dott. DE CHIARA Carlo - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
sul ricorso 13861/2013 proposto da:
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (OMISSIS) in persona del Ministro pro tempore e AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende, ope legis; - ricorrenti -
CURATELA DEL FALLIMENTO F.LLI PARDINI SPA in persona del Curatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA XX SETTEMBRE n. 3, presso lo studio dell'avvocato SASSANI BRUNO N., che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati LUISO Francesco R., IACOMINI GIOVANNI, giusta delega a margine del controricorso; - controricorrente - AVVERSO il provvedimento R.G. 6371/1994 del TRIBUNALE di LUCCA, depositato il 21/01/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/03/2014 dal Consigliere Relatore Dott. RENATO BERNABAI.
FATTO
RITENUTO IN FATTO
- che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione, in applicazione dell'art. 380-bis cod. proc. civ.: Dopo la dichiarazione di fallimento della F.lli Pardini spa emessa in data 19.9.1994 dal Tribunale di Lucca, il Ministero delle Finanze presentava istanza d'insinuazione tardiva al passivo nella procedura fallimentare per il recupero di un ingente credito per illecita percezione di aiuti comunitari da parte della società. L'istanza veniva respinta dal Tribunale di Luca con sentenza n. 908/2001 e così anche la necessaria impugnazione della Corte d'appello di Firenze con sentenza n. 1555/2003. Nel successivo ricorso per cassazione questa Corte cassava la sentenza di secondo grado e rinviava il giudizio alla corte territoriale in diversa composizione, al fine di verificare l'an e il quantum del credito vantato dal ricorrente, nonchè l'eventuale accoglimento dell'istanza tardiva di insinuazione al passivo. Sub iudice tali questioni, la procedura fallimentare proseguiva con un'istanza di concordato fallimentare presentata in data 11.04.2012 da parte della Assunzioni e Investimenti s.r.l., sottoposta al voto dei creditori e successivamente approvata. In data 16 ottobre 2013 l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze riceveva comunicazione del curatore fallimentare dell'avvenuta proposta di concordato e il giudice delegato fissava un termine per la proposizione di eventuali opposizioni. L'Agenzia delle Dogane riceveva solo comunicazione dell'avvenuta omologa del concordato fallimentare (21 gennaio 2013), in data 25 marzo 2013. Il 28 marzo 2013 il Ministero delle finanze chiedeva documentazione relativa all'avvenuta omologazione. Entrambi i soggetti, lamentando una violazione del diritto di difesa nell'ambito della procedura fallimentare, presentavano ricorso ex art. 111 Cost., articolato in due motivi, innanzi a codesta Corte, per impugnare il decreto di omologazione del concordato. A sua volta si costituiva con controricorso la curatela del Fall.to F.lli Pardini s.p.a. per ottenere la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto del ricorso principale. Così riassunti i fatti di causa, il ricorso sembra, prima facie, inammissibile. Anche se l'Agenzia delle Dogane non era stata resa edotta esplicitamente dell'avvenuto deposito del provvedimento di omologa, con la conseguente impossibilità di proporre, nei fatti, reclamo L. Fall., ex art. 131, la via alternativa del ricorso straordinario non può essere percorsa, per due ordini di ragioni. In primo luogo, stante la carenza del presupposto processuale della legittimazione ad agire del ricorrente. La L. Fall., art. 125, prevede, infatti che, dopo aver accolto il parere positivo del comitato dei creditori e del curatore, il giudice disponga che il curatore assicuri un regime di pubblicità circa l'approvazione della proposta di concordato fallimentare mediante comunicazione ai creditori a mezzo posta elettronica certificata. Destinatari della comunicazione sono, ovviamente, i soli creditori ammessi allo stato passivo e quelli ammessi con riserva secondo quanto previsto alla L. Fall., art. 96. Poichè il credito di cui alla domanda tardiva dell'amministrazione finanziaria non era stata ammesso allo stato passivo nemmeno con riserva, in pendenza del giudizio di rinvio, la parte doveva ritenersi esclusa dal diritto di voto sulla proposta di concordato fallimentare. Pertanto non era onere del curatore prendere posizione sulle c.d. osservazioni critiche del Ministero. Il ricorrente, che allo stato dei fatti rivestiva e ancor'oggi riveste la mera qualità di soggetto interessato alla procedura e non di creditore accertato, avrebbe dovuto agire, eventualmente, con un'azione di opposizione all'omologazione del concordato cui è legittimato qualunque interessato (L. Fall., art. 129, commi 1 e 2) e non percorrere la via del ricorso straordinario ex art. 111 Cost.. In secondo luogo, si noti che le censure che giustificano il ricorso straordinario devono attenere solo a vizi propri dell'atto impugnato, e non alle questioni che concemono l'opportunità e/o la convenienza dello stesso. Queste ultime, infatti, avendo natura di questioni squisitamente di merito, sono oggetto di valutazione nel giudizio di reclamo restandone preclusa la valutazione in altra sede. Pertanto, nel caso di specie, il ricorso straordinario sarebbe stato legittimo solo se il ricorrente avesse dedotto vizi attinenti alla regolarità della procedura e/o all'esito della votazione, passaggi che conducono all'emanazione del provvedimento decisorio e definitivo dell'omologa. Diversamente, i motivi del ricorso principale si incentrano sulla censura di profili che investono un aspetto solo accessorio, di natura esecutiva - come la contestazione del valore dell'accantonamento previsto a favore dell'amministrazione nell'approvata istanza di concordato fallimentare - e non il merito del provvedimento di omologa. MOTIVI DI RICORSO. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione della L. Fall., art. 124, comma 3, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, nella parte in cui il Tribunale non ha verificato che la soddisfazione del credito vantato fosse prevista in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione, trattandosi di credito munito di privilegio. Il motivo è inammissibile. Infatti, non concernendo vizi propri del provvedimento di omologa, tale censura avrebbe dovuto essere dedotta in sede di azione di opposizione che il ricorrente, in qualità di soggetto interessato alla procedura, avrebbe potuto esperire. Anche il secondo motivo di doglianza è da ritenere inammissibile per le medesime ragioni esposte circa l'inammissibilità del primo motivo. Il secondo motivo di ricorso lamenta la violazione e la falsa applicazione del R.D. n. 267 del 1942, art. 124, comma 3, nonchè la violazione del principio di effettività del diritto comunitario in base al quale in presenta di un credito erariale di fonte comunitaria, ancorchè contestato, dovrebbe procedersi dapprima alla sua integrale soddisfazione, salvo successiva ripetizione dell'indebitamente versato. Tali questioni attengono nuovamente a profili di convenienza ed opportunità del provvedimento emesso e non a vizi propri dello stesso, ragion per cui avrebbero dovuto essere dedotte in sede di opposizione e non mediante ricorso straordinario ex art. 111 Cost.. - che la relazione è stata notificata ai difensori delle parti; - che la parte ricorrente ha depositato una memoria illustrativa.
DIRITTO
Considerato in diritto- che il collegio, discussi gli atti delle parti, ha condiviso la soluzione prospettata nella relazione e gli argomenti che l'accompagnano; - che la memoria illustrativa non adduce argomenti che inducano ad una diversa decisione; - che il ricorso dev'essere dunque dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna alla rifusione delle spese di giudizio, liquidate come in dispositivo, sulla base del valore della causa e del numero e complessità delle questioni svolte.
- Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese processuali, liquidate in complessivi Euro 9,100,00, di cui Euro 9.000,00 per compenso, oltre gli accessori di legge. - Si da atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (T.U. disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia - TU. SPESE DI GIUSTIZIA), art. 13 (Importi), comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Legge di stabilità 2013). Così deciso in Roma, il 26 marzo 2014. Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2014
Art. 127 L.F. Voto nel concordato
I.
Se la proposta è presentata prima che lo stato passivo venga reso esecutivo, hanno diritto al voto i creditori che risultano dall’elenco provvisorio predisposto dal curatore e approvato dal giudice delegato; altrimenti, gli aventi diritto al voto sono quelli indicati nello stato passivo reso esecutivo ai sensi dell’articolo 97. In quest’ultimo caso, hanno diritto al voto anche i creditori ammessi provvisoriamente e con riserva.
I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, ancorché la garanzia sia contestata, dei quali la proposta di concordato prevede l’integrale pagamento, non hanno diritto al voto se non rinunciano al diritto di prelazione, salvo quanto previsto dal terzo comma. La rinuncia può essere anche parziale, purché non inferiore alla terza parte dell’intero credito fra capitale ed accessori.
Qualora i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca rinuncino in tutto o in parte alla prelazione, per la parte del credito non coperta dalla garanzia sono assimilati ai creditori chirografari; la rinuncia ha effetto ai soli fini del concordato.
I creditori muniti di diritto di prelazione di cui la proposta di concordato prevede, ai sensi dell’articolo 124, terzo comma, la soddisfazione non integrale, sono considerati chirografari per la parte residua del credito.
Sono esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze il coniuge del debitore, i suoi parenti ed affini fino al quarto grado e coloro che sono diventati cessionari o aggiudicatari dei crediti di dette persone da meno di un anno prima della dichiarazione di fallimento.
La stessa disciplina si applica ai crediti delle società controllanti o controllate o sottoposte a comune controllo.
I trasferimenti di crediti avvenuti dopo la dichiarazione di fallimento non attribuiscono diritto di voto, salvo che siano effettuati a favore di banche o altri intermediari finanziari.
- Circolare dell’Agenzia delle Entrate, 1° marzo 2013, n. 2/E
Articolo 13-ter del D.L. n. 83 del 2012 – Disposizioni in materia di responsabilità solidale dell’appaltatore – Circolare n. 40/E dell’8 ottobre 2012 - Circolare dell’Agenzia delle Entrate, 8 ottobre 2012, n. 40/E
Articolo 13-ter del D.L. n. 83 del 2012 – Disposizioni in materia di responsabilità solidale dell’appaltatore
Art. 127 L.F. Voto nel concordato
II) Sulla rinunzia al privilegio da parte del creditore
III) Sulla ratio della postergazione da finanziamento soci anche rispetto alle s.p.a.
IV) Sui limiti del ricorso alla relazione del professionista ex art. 124, comma 3, L.F. e sul diritto di voto dei creditori prelatizi pagati oltre gli ordinari tempi tecnici
V) Sul conflitto d'interesse fra i creditori