Giurisprudenza Ordinata Cronologicamente
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Cassazione civile, sez. I, 31 ottobre 2016, n. 22045 (Rel. Terrusi)
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“I creditori prelatizi non possono considerarsi pagati integralmente in sede di concordato ex art. 124 L.F. allorché lo siano in un arco temporale superiore a quello imposto dagli ordinari tempi tecnici della procedura di fallimento ove anche ricevano per il ritardo la corresponsione degli interessi. Conseguentemente hanno diritto di partecipare al voto ex art. 127 L.F., pur se nei soli limiti della perdita conseguenziale. Tale perdita deve direttamente valutarsi a cura degli organi della procedura , senza quindi far ricorso alla relazione ex art. 124, co.3, L.F., funzionale alla diversa ipotesi di verifica del valore che consenta di determinate la misura di soddisfazione del credito prelatizio presumibilmente realizzabile in caso di liquidazione dei beni e dei diritti, quale limite minimo suscettibile di essere previsto nella proposta di concordato.”
(Antonio Pezzano – IlCodiceDeiConcordati.it)
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