Giurisprudenza Ordinata Cronologicamente

Cassazione civile sez. VI, 10 febbraio 2015, n. 2571

"Con l'omologazione del concordato il debitore resta definitivamente liberato da quella parte della sua obbligazione che è stata falcidiata con la proposta concordataria; conseguentemente chiusa la procedura ed eseguito il concordato, i creditori non possono più agire contro il debitore chiedendogli ciò che non hanno potuto realizzare attraverso la procedura concordataria (art. 184 l.fall.)"
 
(massima redazionale)
Norma

Art. 184 L.F. Effetti del concordato per i creditori


I.
Il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla pubblicazione nel registro delle imprese del ricorso di cui all’articolo 161 (1). Tuttavia essi conservano impregiudicati i diritti contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso.
II.
Salvo patto contrario, il concordato della società ha efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili.
 

 

(1) L’art. 33 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ha sostituito le parole “al decreto di apertura della procedura di concordato” con le parole “alla pubblicazione nel registro delle imprese del ricorso di cui all’art. 161”. La modifica si applica dal 11 settembre 2012 (art. 33, comma 3, D.L. 83/2012 cit.).
Prassi
In questo articolo non sono presenti elementi di prassi.

Legge Fallimentare Completa
TITOLO I
Disposizioni generali
 
TITOLO II
Del fallimento
 
TITOLO III
Del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione

TITOLO IV
Dell’ammissione controllata

TITOLO V
Della liquidazione coatta amministrativa

TITOLO VI
Disposizioni penali

TITOLO VII
Disposizioni transitorie
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