Giurisprudenza Ordinata Cronologicamente
I.
Il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla pubblicazione nel registro delle imprese del ricorso di cui all’articolo 161 (1). Tuttavia essi conservano impregiudicati i diritti contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso.
Giurisprudenza
Visite: 332
Cassazione civile sez. un., 16 febbraio 2015, n. 3022
Giurisprudenza
Visite: 332
Giurisprudenza
Visite: 332
"Il socio illimitatamente responsabile, che ha prestato fideiussione a favore di un creditore sociale, ai fini concordatari non è un terzo garante ex art.184 co.1, parte II, L. F., ma risponde per un debito comunque proprio in conseguenza della sua responsabilità illimitata rispetto alle obbligazioni sociali. Pertanto, salvo patto contrario, fruisce dell'effetto esdebitatorio di cui all'’art. 184, co. 2, L. F., che comunque non può verificarsi, ove difetti l'integrale pagamento, allorché il debito sociale risulti garantito dal socio illimitatamente responsabile a mezzo dazione di ipoteca che rende il credito così garantito come ipotecario anche in sede concordataria".
(massima redazionale)
Norma
Art. 184 L.F. Effetti del concordato per i creditori
I.
Il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla pubblicazione nel registro delle imprese del ricorso di cui all’articolo 161 (1). Tuttavia essi conservano impregiudicati i diritti contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso.
II.
Salvo patto contrario, il concordato della società ha efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili.
Salvo patto contrario, il concordato della società ha efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili.
(1) L’art. 33 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ha sostituito le parole “al decreto di apertura della procedura di concordato” con le parole “alla pubblicazione nel registro delle imprese del ricorso di cui all’art. 161”. La modifica si applica dal 11 settembre 2012 (art. 33, comma 3, D.L. 83/2012 cit.).
Prassi
In questo articolo non sono presenti elementi di prassi.
Legge Fallimentare Completa
TITOLO I
Disposizioni generali
TITOLO II
Del fallimento
TITOLO III
Del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione
TITOLO IV
Dell’ammissione controllata
TITOLO V
Della liquidazione coatta amministrativa
TITOLO VI
Disposizioni penali
TITOLO VII
Disposizioni transitorie