Cassazione civile, sez. trib., 24 luglio 2013, n. 17956
Sull’abuso del diritto in materia fiscale nel concordato preventivo
Cassazione civile, sez. trib., 24 luglio 2013, n. 17956
“Non vale ad escludere l’abuso del diritto in materia fiscale il sol fatto che la vicenda si sia svolta sotto il controllo dell’autorità giudiziaria e l’atto sia stato compiuto nell’ambito di una procedura di concordato preventivo (nel caso di specie si trattava di una fattispecie di elusione fiscale diretta ad ottenere un risparmio fiscale, in violazione della normativa di riferimento, mediante la stipulazione nello stesso giorno di due contratti, uno di cessione di azienda con effetti sospesi e l’altro di cessione delle rimanenze di magazzino in favore del medesimo cessionario)”. (massima redazionale)
Cassazione civile sez. trib. - 24/7/2013 n. 17956
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
- Dott. PIVETTI Marco - Presidente
- Dott. BOGNANNI Salvatore - Consigliere
- Dott. GRECO Antonio - Consigliere
- Dott. CIRILLO Ettore - Consigliere
- Dott. MELONI Marina - rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore p.t. elettivamente domiciliata in Roma Via dei Portoghesi 12 presso l'Avvocatura Generale dello Stato; - ricorrente -
PRODUZIONE MOBILI SPA in liquidazione in persona del liquidatore p.t., elettivamente domiciliata in Como Via Recchi 2 presso lo studio del Dott. MORO WALTER che la rappresenta e difende per delega a margine del ricorso in appello; - controricorrente - avverso la sentenza n. 86/38/08 della Commissione Tributaria regionale della Lombardia in data 30/9/2008 con la quale è stato accolto il ricorso proposto dalla società contribuente Produzione Mobili spa avverso la decisione della Commissione Tributaria provinciale di Milano 737/33/2007; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/9/2012 dal Consigliere Dott.ssa Marina Meloni; lette le conclusioni scritte dal P.M. in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. FIMIANI Pasquale, che ha concluso per il rigetto del ricorso proposto dall'Agenzia delle Entrate.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La vicenda trae origine dalla notifica di un avviso di rettifica dei valori dichiarati e liquidazione dell'imposta di registro in riferimento all'atto di cessione di azienda in data 21/12/2004, intervenuto tra Cappellini spa in qualità di cedente di un complesso industriale e mobilificio, e Cap Design spa in qualità di cessionaria. L'Agenzia delle Entrate di Milano aveva rettificato il valore imponibile dichiarato liquidando una maggiore imposta di registro più sanzioni ed interessi, in quanto le rimanenze delle merci non erano state incluse nel valore complessivo della cessione ma, a seguito di perizia disposta dall'autorità giudiziaria nell'ambito della procedura di concordato preventivo, erano state stimate e cedute con atto separato, senza valide ragioni economiche, ponendo così in essere, secondo l'Agenzia delle Entrate, un'evidente elusione fiscale diretta ad ottenere un risparmio fiscale di una certa entità in violazione dei principi generali in materia di abuso del diritto in materia fiscale. La Commissione Tributaria Provinciale di Milano aveva respinto il ricorso del contribuente avverso l'avviso di rettifica e liquidazione con sentenza nr. 737/33/2007 avverso la quale ha proposto ricorso in appello la società Produzione Mobili spa in liquidazione e concordato preventivo. La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, con sentenza 86/38/08, ha accolto l'appello del contribuente ed annullato l'avviso di rettifica e liquidazione, ritenendo inesistente un intento elusivo da parte del contribuente in relazione alla pluralità di atti succedutisi, intesa ad escludere la rimanenza merci dalla cessione, in quanto avvenuta nell'ambito di una procedura di concordato e sotto la vigilanza dell'autorità giudiziaria. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso in cassazione l'Agenzia delle Entrate con due motivi.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la Agenzia delle Entrate denuncia insufficiente motivazione su un fatto decisivo della controversia in quanto la Commissione Tributaria Regionale di Milano non avrebbe esplicitato le ragioni economiche, non marginali, diverse dal vantaggio fiscale, poste alla base della scissione delle cessioni, limitandosi a dichiarare che la vicenda si era svolta sotto la sorveglianza dell'autorità giudiziaria e che gli atti non presentavano di per sè nulla di anomalo. Inoltre la CTR di Milano aveva negato, e ciò senza tuttavia motivare in ordine alla correttezza della valutazione peritale, la legittimità dell'aumento del valore di cessione dell'azienda, stimato dall'Ufficio in Euro 8.606.069,27 contro Euro 5.300.000,00 dichiarate dal contribuente, ottenuto per effetto dell'aumento dell'avviamento ritenuto dall'Ufficio in Euro 656.069,27 e dichiarato dal contribuente in Euro 100.000,00,secondo la valutazione effettuata dal perito estimatore. Con il secondo motivo di ricorso l'Agenzia delle Entrate denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 51 e 52, artt. 2727 e 2729 c.c., in quanto la CTR ha ritenuto inesistente l'abuso del diritto in materia fiscale solo perchè la vicenda si è svolta sotto il controllo dell'autorità giudiziaria e l'atto sia stato compiuto nell'ambito di una procedura di concordato preventivo. 2. Esaminati congiuntamente i due motivi, attinenti a questioni sostanzialmente analoghe e strettamente connesse tra loro, ritiene il Collegio che il ricorso sia fondato. 3. In ordine alla differente valutazione dell'avviamento dell'azienda effettuata dall'Ufficio in Euro 656.069,27 contro il valore di Euro 100.000,00 valutate dal perito nominato dall'A.G., la CTR non ha indicato le ragioni per le quali ritenere maggiormente attendibile la valutazione dell'avviamento da parte del perito nominato dall'autorità giudiziaria, il quale, nel valutare l'avviamento, si è discostato in misura così rilevante dalla valutazione effettuata dall'Agenzia delle Entrate, nonostante quest'ultima avesse applicato correttamente i noti parametri relativi alla capacità di produrre ricavi ed ai redditi prodotti in passato. 4. In ordine al lamentato abuso di diritto in materia fiscale e ricorrenza di una fattispecie di elusione fiscale diretta ad un risparmio fiscale, in violazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 37 bis, risulta che la società contribuente ha stipulato nello stesso giorno due contratti, uno di cessione di azienda con effetti sospesi e l'altro di cessione di rimanenze di magazzino in favore del medesimo cessionario. La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia non ha esplicitato le ragioni economiche non marginali diverse dal risparmio di imposta poste alla base della scissione delle cessioni, non potendosi ritenere significativo al tal fine il fatto che la vicenda si sia svolta sotto la sorveglianza dell'Autorità giudiziaria nell'ambito di una procedura di concordato preventivo, e pertanto appare evidente che la scissione degli atti è nella specie palesemente preordinata ad ottenere un risparmio fiscale, mentre appare irrilevante la circostanza che sia stata realizzata nell'ambito di una procedura di concordato preventivo sotto la vigilanza dell'A.G.. Risulta applicabile nella fattispecie il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37 bis, risultando evidente che l'atto sia esclusivamente finalizzato ad aggirare obblighi od eludere divieti e conseguire "vantaggi fiscali ottenuti mediante l'uso distorto, pur se non contrastante con alcuna specifica disposizione, di strumenti giuridici idonei ad ottenere un'agevolazione o un risparmio d'imposta, in difetto di ragioni economicamente apprezzabili che giustifichino l'operazione, diverse dalla mera aspettativa di quei benefici (21782 del 20/10/2011, 11236 del 20/05/2011, 1372 del 21/01/2011, SU 30055 del 23/12/2008 e 27646 del 21/11/2008). "In materia tributaria, integra gli estremi del comportamento abusivo quell'operazione economica che, tenuto conto sia della volontà delle parti implicate, che del contesto fattuale e giuridico, ponga quale elemento predominante ed assorbente della transazione lo scopo di ottenere vantaggi fiscali, con la conseguenza che il divieto di comportamenti abusivi non vale ove quelle operazioni possano spiegarsi altrimenti che con il mero conseguimento di risparmi di imposta. La prova sia del disegno elusivo sia delle modalità di manipolazione e di alterazione degli schemi negoziali classici, considerati come irragionevoli in una normale logica di mercato e perseguiti solo per pervenire a quel risultato fiscale, incombe sull'Amministrazione finanziaria, mentre grava sul contribuente l'onere di allegare la esistenza di ragioni economiche alternative o concorrenti che giustifichino operazioni in quel modo strutturate". Sez. 5, Sentenza n. 20029 del 22/09/2010 Pres. Pivetti). La giurisprudenza ha dunque escluso il carattere abusivo di un'operazione solo quando "sia individuabile una compresenza, non marginale, di ragioni extrafiscali, che non si identificano necessariamente in una redditività immediata dell'operazione medesima ma possono rispondere ad esigenze di natura organizzativa e consistere in un miglioramento strutturale e funzionale dell'azienda" (Cass. nr. 1372 del 21/01/2011) mentre incombe sul contribuente la prova della esistenza di ragioni economiche alternative o concorrenti di carattere non meramente marginale o teorico che siano idonee ad escludere l'abusività. (Cass. sez. 5^ 10257 del 2008). Il collegio ritiene quindi fondato il ricorso che deve essere accolto con condanna alle spese della società contribuente.
La Corte di Cassazione, accoglie il ricorso e condanna la società contribuente al pagamento delle spese che si liquidano in Euro 2500,00 oltre accessori di legge. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Quinta Civile, il 28 settembre 2012. Depositato in Cancelleria il 24 luglio 2013
Art. 186-bis L.F. Concordato con continuità aziendale
I.
Quando il piano di concordato di cui all’articolo 161, secondo comma, lettera e) prevede la prosecuzione dell’attività di impresa da parte del debitore, la cessione dell’azienda in esercizio ovvero il conferimento dell’azienda in esercizio in una o più società, anche di nuova costituzione, si applicano le disposizioni del presente articolo. Il piano può prevedere anche la liquidazione di beni non funzionali all’esercizio dell’impresa.
Nei casi previsti dal presente articolo:
Fermo quanto previsto nell’articolo 169-bis, i contratti in corso di esecuzione alla data di deposito del ricorso, anche stipulati con pubbliche amministrazioni, non si risolvono per effetto dell’apertura della procedura. Sono inefficaci eventuali patti contrari. L’ammissione al concordato preventivo non impedisce la continuazione di contratti pubblici se il professionista designato dal debitore di cui all’articolo 67 ha attestato la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento. Di tale continuazione può beneficiare, in presenza dei requisiti di legge, anche la società cessionaria o conferitaria d’azienda o di rami d’azienda cui i contratti siano trasferiti. Il giudice delegato, all’atto della cessione o del conferimento, dispone la cancellazione delle iscrizioni e trascrizioni. Le disposizioni del presente comma si applicano anche nell'ipotesi in cui l'impresa e' stata ammessa a concordato che non prevede la continuità aziendale se il predetto professionista attesta che la continuazione è necessaria per la migliore liquidazione dell'azienda in esercizio. (2)
Successivamente al deposito della domanda di cui all'articolo 161, la partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici deve essere autorizzata dal tribunale, e, dopo il decreto di apertura, dal giudice delegato, acquisito il parere del commissario giudiziale ove già nominato. (3)
L’ammissione al concordato preventivo non impedisce la partecipazione a procedure di assegnazione di contratti pubblici, quando l’impresa presenta in gara:
Fermo quanto previsto dal comma precedente, l’impresa in concordato può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. In tal caso la dichiarazione di cui al precedente comma, lettera b), può provenire anche da un operatore facente parte del raggruppamento.
Se nel corso di una procedura iniziata ai sensi del presente articolo l’esercizio dell’attività d’impresa cessa o risulta manifestamente dannoso per i creditori, il tribunale provvede ai sensi dell’articolo 173. Resta salva la facoltà del debitore di modificare la proposta di concordato (5).
- Osservatorio Internazionale crisi di impresa, n. 2, 26 Ottobre 2020, CNDCEC
(tratto da www.commercialisti.it)
Risposta n. 462 del 2019
Articolo 86, comma 5 del TUIR di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Cessione dei beni ai creditori in sede di concordato preventivo http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/qef/2017-0387/index.html - Relazione della Banca d’Italia, settembre 2017, n. 387 Finanziamenti alle imprese in crisi e priorità nel rimborso: gli effetti della prededucibilità nel concordato preventivo (link da bancaditalia.it)
- Agenzia delle Entrate, Risoluzione, 13 ottobre 2016 Interpello art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212
- Risoluzione di un contratto di cessione d’azienda con riserva di proprietà per inadempimento del compratore - Art. 14 del decreto legislativo n. 472 del 1997 e art. 101 del TUIR - Ministero Del Lavoro E Delle Politiche Sociali Circolare, 08 agosto 2016 n. 27
- Decreto Legislativo n. 148 del 14 settembre 2015.
Verifiche ispettive nell’ambito del procedimento amministrativo di concessione del trattamento di CGIS - Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 26 luglio 2016, n. 24 Integrazione alla circolare n. 1 del 22 gennaio 2016 relativa a chiarimenti in merito alla fruizione del trattamento straordinario di integrazione salariale da parte di lavoratori dipendenti appartenenti ad aziende soggette a procedure concorsuali
- Circolare Ministero del Lavoro, 22 gennaio 2016, n. 1
Chiarimenti in merito alla fruizione del trattamento straordinario di integrazione salariale da parte dei lavoratori dipendenti da imprese soggette a procedure concorsuali - Interpello Ministero del lavoro, 15 dicembre 2015, n. 28
Procedure di mobilità e relativo esonero del contributo di ingresso per le procedure concorsuali - Messaggio INPS, 6 agosto 2015, n. 5223
Concordato preventivo omologato con previsione di soddisfazione parziale o di retrocessione a chirografo dei crediti privilegiati di Inail e Inps: modalità di rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva. Chiarimenti. - Circolare Ministero del Lavoro, 2 marzo 2015, n. 4 Ambito di applicazione dell'art.3 l.223/91
- Linee-guida, Finanziamento alle imprese in crisi, 28 aprile 2015, II edizione, edite da Università degli Studi di Firenze, CNDCEC, Assonime Linee-guida per il finanziamento alle imprese in crisi seconda edizione 2015
- Messaggio INPS, 24 aprile 2015, n. 2835 Imprese in concordato preventivo c.d. in continuità dell’attività aziendale ex art. 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare) e documento unico di regolarità contributiva (durc). precisazioni
- Determinazione ANAC, 8 aprile 2015, n. 5 Effetti della domanda di concordato preventivo ex art. 161, comma 6, del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e ss.mm.ii. (c.d. concordato "in bianco") sulla disciplina degli appalti pubblici
- Documento per la consultazione della Banca d’Italia, 7 febbraio 2014 Le novità in tema di concordato preventivo. Riflessi sulla classificazione per qualità del credito dei debitori
- Documento per la consultazione della Banca d’Italia, 29 novembre 2013 Le novità in tema di concordato preventivo. Riflessi sulla classificazione per qualità del credito dei debitori
- Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 6 giugno 2013, n. 20 Art. 1 del D.L. 5 ottobre 2004, n. 249, convertito in legge 3 dicembre 2004, n. 291
- Messaggio INPS, Direzione Centrale Entrate, 21 marzo 2013, n. 4925 Durc – Interpelli del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in materia di rilascio della regolarità contributiva ad imprese in concordato preventivo con continuazione dell’attività aziendale (n. 41/2012) ed a società di capitali (n. 2/2013)
- Interpello del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 21 dicembre 2012, n. 41 Direzione generale per l’attività ispettiva – articolo 9 D.Lgs. n. 124/2004 – rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva ad imprese in concordato preventivo c.d. in continuità ex articolo 186-bis L.F.
- Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 4 dicembre 2012, n. 70750 Individuazione dei parametri oggettivi per l’autorizzazione della CIGS, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223
- Circolare dell’Agenzia del Territorio, 9 luglio 2010, n. 2 Attuazione del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 – Articolo 19, comma 14
- Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, 15 dicembre 2004, n. 35302 Crisi aziendale, programmi di risanamento ed intervento sui lavoratori
- Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 18 dicembre 2002 Criteri di approvazione dei programmi di crisi aziendali e per la concessione del trattamento CIGS nei casi di cessazione di attività
Art. 186-bis L.F. Concordato con continuità aziendale
Art. 186-bis L.F. Concordato con continuità aziendale
I) Sul concordato in continuità e le gare pubbliche
- Consiglio di Stato, sez. V, 27 luglio 2020, n. 4785
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- Consiglio di Stato, sez. IV, 05 marzo 2015, n. 1091
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