Giurisprudenza Ordinata Cronologicamente
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
- Dott. PICCININNI Carlo - Presidente
- Dott. BIELLI Stefano - rel. Consigliere
- Dott. CIRILLO Ettore - Consigliere
- Dott. OLIVIERI Stefano - Consigliere
- Dott. TRICOMI Laura - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
sentenza
contro
P.Q.M.
I.
La proposta di concordato può essere presentata da uno o più creditori o da un terzo, anche prima del decreto che rende esecutivo lo stato passivo, purché sia stata tenuta la contabilità ed i dati risultanti da essa e le altre notizie disponibili consentano al curatore di predisporre un elenco provvisorio dei creditori del fallito da sottoporre all’approvazione del giudice delegato. Essa non può essere presentata dal fallito, da società cui egli partecipi o da società sottoposte a comune controllo, se non dopo il decorso di un anno dalla dichiarazione di fallimento e purché non siano decorsi due anni dal decreto che rende esecutivo lo stato passivo (1).
Giurisprudenza
Visite: 389
Cassazione civile sez. trib., 19 settembre 2014, n. 19760
Giurisprudenza
Visite: 389
Giurisprudenza
Visite: 389
Sul principio di unitarietà fiscale concernente fallimento chiuso mediante concordato fallimentare
Cassazione civile sez . trib. , 19 settembre 2014, n. 19760
“Il periodo di assoggettamento a fallimento o a procedure concorsuali (nel caso di specie concordato fallimentare) deve essere considerato come un unico periodo fiscale (anche se superiore ad un anno), perchè in tale lasso di tempo cessa di esistere un imprenditore avente il fine suo tipico di produrre reddito e ad esso subentra il curatore fallimentare, il quale persegue finalità meramente liquidatorie dell'azienda e, quindi, "non produttive ... di imponibile fiscale indicativo di capacità contributiva" – (nella specie la Corte in considerazione dell'unitarietà del periodo di soggezione alla procedura fallimentare e di concordato (dal 15 aprile 1997 al 2002), ha ritenuto che la perdita relativa al 1995 potesse essere computata in diminuzione del reddito del 2003, data la "continuità soggettiva" che "si verifica nel caso de quo" e dato il rispetto dei "limiti fissati dell'art. 84" T.U.I.R.)” (massima redazionale) ***
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
- Dott. PICCININNI Carlo - Presidente
- Dott. BIELLI Stefano - rel. Consigliere
- Dott. CIRILLO Ettore - Consigliere
- Dott. OLIVIERI Stefano - Consigliere
- Dott. TRICOMI Laura - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; - ricorrente -
s.r.l. F.lli Ferretti di Ferretto, in liquidazione, con sede a (OMISSIS), in persona del liquidatore pro tempore, rappresentata e difesa in appello dal Dottor LOMBARDI Simone con studio a Pontedera (PI), piazza Duomo, n. 42; - intimata - avverso la sentenza n. 26/08/11 della Commissione tributaria regionale della Toscana, depositata il 29/04/2011, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30 giugno 2014 dal consigliere Dott. Stefano Bielli; udito, per l'Agenzia delle Entrate, l'avvocato dello Stato Bruno Dettori, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; udito il P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dottoressa MASTROBERARDINO Paola, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
1.
- Con sentenza n. 26/08/11, depositata il 29 aprile 2011 e non notificata, la Commissione tributaria regionale della Toscana (hinc: "CTR") rigettava l'appello proposto dall'ufficio di Pontedera dell'Agenzia delle entrate nei confronti dalla s.r.l. F.lli Ferretti di Ferretto (hinc: "Ferretti") avverso la sentenza n. 38/02/2008 della Commissione tributaria provinciale di Pisa e condannava l'appellante a rimborsare all'altra parte le spese di lite, liquidate in Euro 400,00, oltre accessori. Il giudice di appello premetteva in punto di fatto, per quanto qui interessa, che: a) con avviso di accertamento emesso in relazione all'IRES ed all'IRAP del 2003, l'ufficio tributario, oltre ad altri rilievi, aveva disconosciuto il computo in diminuzione del reddito, effettuato dalla società, di perdite pregresse; b) la s.r.l. Ferretti aveva impugnato l'avviso davanti alla competente Commissione tributaria provinciale deducendo, tra l'altro, che, poichè il periodo in cui era stata assoggettata a fallimento (dichiarato il 15 aprile 1997) e quello della successiva trasformazione della procedura in concordato fallimentare (omologato nel 2002 ed adempiuto il 15 dicembre 2005), costituiva un unico periodo fiscale ai sensi dell'art. 125, comma 2 (ora art. 183) del T.U.I.R. e poichè il computo in diminuzione delle perdite era stato effettuato con dichiarazione relativa all'anno 2003, sia pure tardivamente presentata nel 2005, con riferimento a perdite fiscalmente rilevanti verificatesi nell'anno 1995 (per "Euro 6.225.599"), come da dichiarazione tempestivamente presentata per tale anno, doveva ritenersi rispettato il termine quinquennale previsto dall'art. 102 T.U.I.R. (nel testo applicabile ratione temporis, corrispondente all'attuale art. 84), secondo cui la perdita di un periodo di imposta può essere computata in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quinto; c) l'ufficio tributario aveva resistito all'impugnazione, ma la Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso, ritenendo che la perdita fiscale pregressa può essere utilizzata (ai sensi dell'"art. 84 T.U.I.R."), ove risulti da dichiarazioni validamente presentate, anche in caso di difetto di continuità delle dichiarazioni intermedie; d) l'Agenzia delle entrate aveva proposto appello, sostenendo che le perdite non potevano essere dedotte nella specie, data l'omessa presentazione delle dichiarazioni durante il periodo fallimentare ed in quello successivo all'omologazione del concordato fallimentare; e) la società Ferretti aveva resistito opponendo che il principio della continuità dichiarativa concerne i crediti di imposta e non le perdite e proponendo appello incidentale in relazione ad altri capi della sentenza di primo grado. In punto di diritto, la CTR, nel rigettare l'appello principale e quello incidentale, osservava che: a) il periodo di assoggettamento a fallimento od a procedure concorsuali deve essere considerato come un unico periodo fiscale (anche se superiore ad un anno), perchè in tale lasso di tempo cessa di esistere un imprenditore avente il fine suo tipico di produrre reddito e ad esso subentra il curatore fallimentare, il quale persegue finalità meramente liquidatorie dell'azienda e, quindi, "non produttive ... di imponibile fiscale indicativo di capacità contributiva"; b) nella specie, in considerazione dell'unitarietà del periodo di soggezione alla procedura fallimentare e di concordato (dal 15 aprile 1997 al 2002), la perdita relativa al 1995 poteva essere computata in diminuzione del reddito del 2003, data la "continuità soggettiva" che "si verifica nel caso de quo" e dato il rispetto dei "limiti fissati dell'art. 84" T.U.I.R..
2.
- Avverso la sentenza di appello, l'Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, con plico spedito il 13 giugno 2012.
3.
- La società Ferretti non svolge attività difensiva.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.
- Il ricorso per cassazione risulta inviato dalla ricorrente Agenzia delle entrate alla s.r.l. F.lli Ferretti di Ferretto (che non ha presentato controricorso nè ha partecipato alla discussione all'odierna udienza) mediante plico spedito il 13 giugno 2012. Non è stato, tuttavia, prodotto in giudizio l'avviso postale di ricevimento di detto plico. Ne consegue che non v'è la prova della proposizione del ricorso e che quest'ultimo va dichiarato inammissibile.
2.
- Le spese del presente giudizio restano a carico della ricorrente Agenzia delle entrate.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile, il 30 giugno 2014. Depositato in Cancelleria il 19 settembre 2014
Norma
Art. 124 L.F. Proposta di concordato
I.
La proposta di concordato può essere presentata da uno o più creditori o da un terzo, anche prima del decreto che rende esecutivo lo stato passivo, purché sia stata tenuta la contabilità ed i dati risultanti da essa e le altre notizie disponibili consentano al curatore di predisporre un elenco provvisorio dei creditori del fallito da sottoporre all’approvazione del giudice delegato. Essa non può essere presentata dal fallito, da società cui egli partecipi o da società sottoposte a comune controllo, se non dopo il decorso di un anno dalla dichiarazione di fallimento e purché non siano decorsi due anni dal decreto che rende esecutivo lo stato passivo (1).
II.
La proposta può prevedere:
La proposta può prevedere:
a) la suddivisione dei creditori in classi, secondo posizione giuridica ed interessi economici omogenei;
b) trattamenti differenziati fra creditori appartenenti a classi diverse, indicando le ragioni dei trattamenti differenziati dei medesimi;
c) la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei beni, accollo o altre operazioni straordinarie, ivi compresa l’attribuzione ai creditori, nonché a società da questi partecipate, di azioni, quote ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni o altri strumenti finanziari e titoli di debito.
III.
La proposta può prevedere che i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, non vengano soddisfatti integralmente, purché il piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione indicato nella relazione giurata di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’articolo 67, terzo comma, lett. d) designato dal tribunale. Il trattamento stabilito per ciascuna classe non può avere l’effetto di alterare l’ordine delle cause legittime di prelazione (2).
La proposta può prevedere che i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, non vengano soddisfatti integralmente, purché il piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione indicato nella relazione giurata di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’articolo 67, terzo comma, lett. d) designato dal tribunale. Il trattamento stabilito per ciascuna classe non può avere l’effetto di alterare l’ordine delle cause legittime di prelazione (2).
IV.
La proposta presentata da uno o più creditori o da un terzo può prevedere la cessione, oltre che dei beni compresi nell’attivo fallimentare, anche delle azioni di pertinenza della massa, purché autorizzate dal giudice delegato, con specifica indicazione dell’oggetto e del fondamento della pretesa. Il proponente può limitare gli impegni assunti con il concordato ai soli creditori ammessi al passivo, anche provvisoriamente, e a quelli che hanno proposto opposizione allo stato passivo o domanda di ammissione tardiva al tempo della proposta. In tale caso, verso gli altri creditori continua a rispondere il fallito, fermo quanto disposto dagli articoli 142 e seguenti in caso di esdebitazione (3).
La proposta presentata da uno o più creditori o da un terzo può prevedere la cessione, oltre che dei beni compresi nell’attivo fallimentare, anche delle azioni di pertinenza della massa, purché autorizzate dal giudice delegato, con specifica indicazione dell’oggetto e del fondamento della pretesa. Il proponente può limitare gli impegni assunti con il concordato ai soli creditori ammessi al passivo, anche provvisoriamente, e a quelli che hanno proposto opposizione allo stato passivo o domanda di ammissione tardiva al tempo della proposta. In tale caso, verso gli altri creditori continua a rispondere il fallito, fermo quanto disposto dagli articoli 142 e seguenti in caso di esdebitazione (3).
(1) Comma sostituito dall’art. 9 del D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169.
(2) Comma sostituito dall’art. 9 del D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169.
(3) Comma modificato dall’art. 9 del D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169.
Le modifiche (1), (2) e (3) si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1° gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente (art. 22 D.Lgs. cit.).
Tutta la Giurisprudenza
Art. 124 L.F. Proposta di concordato
X) Sulla legittimazione processuale dell’assuntore nel concordato fallimentare
XI) Sulla legittimazione all’intervento dell’assuntore concordatario dopo la chiusura del fallimento
XIII) Sul contenuto della proposta concordataria e sugli accordi collaterali tra assuntore e fallito
I) Sul controllo di legittimità del giudice delegato e di merito dei creditori e degli altri organi della procedura concordataria fallimentare
II) Sul possibile abuso di diritto della proposta del terzo rispetto al debitore
III) Sull’interpretazione del termine “terzo”, sulla incedibilità delle revocatorie al fallito e sulla non obbligatorietà della formazione delle classi di creditori
IV) Sui limiti di verifica del soggetto proponente e sul possibile abuso di diritto della proposta del terzo rispetto al debitore ed ai creditori
V) Sulla posizione giuridica dell’assuntore del concordato rispetto alle liti già proposte
VI) Sull’esistenza di più proposte concordatarie
VII) Sul principio di unitarietà del periodo fiscale concernente fallimento chiuso mediante concordato fallimentare
VIII) Sulla possibilità dei coobligati del debitore di avvalersi dell’accordo transattivo stipulato con il garante il concordato fallimentare
IX) Sulla natura degli effetti esdebitatori relativi agli accordi successivi all’omologa del concordato
X) Sulla legittimazione processuale dell’assuntore nel concordato fallimentare
XI) Sulla legittimazione all’intervento dell’assuntore concordatario dopo la chiusura del fallimento
XII) Sul giudice competente in caso di controversie tra assuntori del concordato
XIII) Sul contenuto della proposta concordataria e sugli accordi collaterali tra assuntore e fallito
XIV) Sulla trasferibilità delle concessioni e contratti pubblici in sede di concordato fallimentare
XV) Sui poteri interpretativi dei patti, sul cd. ”concordato controllato”, sullo stagittario
XVI) Sui limiti del ricorso alla relazione del professionista ex art. 124, comma 3, L.F. e sul diritto di voto dei creditori prelatizi pagati oltre gli ordinari tempi tecnici
XVII) Sulla trasferibilità delle concessioni e contratti pubblici in sede di concordato fallimentare
XVIII) Sul termine per la presentazione del concordato fallimentare
XIX) Sul patto di limitazione della responsabilità
XXI) Sulla natura del concordato fallimentare
Legge Fallimentare Completa
TITOLO I
Disposizioni generali
TITOLO II
Del fallimento
TITOLO III
Del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione
TITOLO IV
Dell’ammissione controllata
TITOLO V
Della liquidazione coatta amministrativa
TITOLO VI
Disposizioni penali
TITOLO VII
Disposizioni transitorie