Giurisprudenza Ordinata Cronologicamente

Cassazione civile sez. trib., 19 settembre 2014, n. 19760

Sul principio di unitarietà fiscale concernente fallimento chiuso mediante concordato fallimentare
Cassazione civile sez . trib. , 19 settembre 2014, n. 19760

“Il periodo di assoggettamento a fallimento o a procedure concorsuali (nel caso di specie concordato fallimentare) deve essere considerato come un unico periodo fiscale (anche se superiore ad un anno), perchè in tale lasso di tempo cessa di esistere un imprenditore avente il fine suo tipico di produrre reddito e ad esso subentra il curatore fallimentare, il quale persegue finalità meramente liquidatorie dell'azienda e, quindi, "non produttive ... di imponibile fiscale indicativo di capacità contributiva" – (nella specie la Corte in considerazione dell'unitarietà del periodo di soggezione alla procedura fallimentare e di concordato (dal 15 aprile 1997 al 2002), ha ritenuto che la perdita relativa al 1995 potesse essere computata in diminuzione del reddito del 2003, data la "continuità soggettiva" che "si verifica nel caso de quo" e dato il rispetto dei "limiti fissati dell'art. 84" T.U.I.R.)” (massima redazionale) ***

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
- Dott. PICCININNI Carlo - Presidente
- Dott. BIELLI Stefano - rel. Consigliere
- Dott. CIRILLO Ettore - Consigliere
- Dott. OLIVIERI Stefano - Consigliere
- Dott. TRICOMI Laura - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; - ricorrente -
contro
s.r.l. F.lli Ferretti di Ferretto, in liquidazione, con sede a (OMISSIS), in persona del liquidatore pro tempore, rappresentata e difesa in appello dal Dottor LOMBARDI Simone con studio a Pontedera (PI), piazza Duomo, n. 42; - intimata - avverso la sentenza n. 26/08/11 della Commissione tributaria regionale della Toscana, depositata il 29/04/2011, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30 giugno 2014 dal consigliere Dott. Stefano Bielli; udito, per l'Agenzia delle Entrate, l'avvocato dello Stato Bruno Dettori, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; udito il P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dottoressa MASTROBERARDINO Paola, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
1.
- Con sentenza n. 26/08/11, depositata il 29 aprile 2011 e non notificata, la Commissione tributaria regionale della Toscana (hinc: "CTR") rigettava l'appello proposto dall'ufficio di Pontedera dell'Agenzia delle entrate nei confronti dalla s.r.l. F.lli Ferretti di Ferretto (hinc: "Ferretti") avverso la sentenza n. 38/02/2008 della Commissione tributaria provinciale di Pisa e condannava l'appellante a rimborsare all'altra parte le spese di lite, liquidate in Euro 400,00, oltre accessori. Il giudice di appello premetteva in punto di fatto, per quanto qui interessa, che: a) con avviso di accertamento emesso in relazione all'IRES ed all'IRAP del 2003, l'ufficio tributario, oltre ad altri rilievi, aveva disconosciuto il computo in diminuzione del reddito, effettuato dalla società, di perdite pregresse; b) la s.r.l. Ferretti aveva impugnato l'avviso davanti alla competente Commissione tributaria provinciale deducendo, tra l'altro, che, poichè il periodo in cui era stata assoggettata a fallimento (dichiarato il 15 aprile 1997) e quello della successiva trasformazione della procedura in concordato fallimentare (omologato nel 2002 ed adempiuto il 15 dicembre 2005), costituiva un unico periodo fiscale ai sensi dell'art. 125, comma 2 (ora art. 183) del T.U.I.R. e poichè il computo in diminuzione delle perdite era stato effettuato con dichiarazione relativa all'anno 2003, sia pure tardivamente presentata nel 2005, con riferimento a perdite fiscalmente rilevanti verificatesi nell'anno 1995 (per "Euro 6.225.599"), come da dichiarazione tempestivamente presentata per tale anno, doveva ritenersi rispettato il termine quinquennale previsto dall'art. 102 T.U.I.R. (nel testo applicabile ratione temporis, corrispondente all'attuale art. 84), secondo cui la perdita di un periodo di imposta può essere computata in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quinto; c) l'ufficio tributario aveva resistito all'impugnazione, ma la Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso, ritenendo che la perdita fiscale pregressa può essere utilizzata (ai sensi dell'"art. 84 T.U.I.R."), ove risulti da dichiarazioni validamente presentate, anche in caso di difetto di continuità delle dichiarazioni intermedie; d) l'Agenzia delle entrate aveva proposto appello, sostenendo che le perdite non potevano essere dedotte nella specie, data l'omessa presentazione delle dichiarazioni durante il periodo fallimentare ed in quello successivo all'omologazione del concordato fallimentare; e) la società Ferretti aveva resistito opponendo che il principio della continuità dichiarativa concerne i crediti di imposta e non le perdite e proponendo appello incidentale in relazione ad altri capi della sentenza di primo grado. In punto di diritto, la CTR, nel rigettare l'appello principale e quello incidentale, osservava che: a) il periodo di assoggettamento a fallimento od a procedure concorsuali deve essere considerato come un unico periodo fiscale (anche se superiore ad un anno), perchè in tale lasso di tempo cessa di esistere un imprenditore avente il fine suo tipico di produrre reddito e ad esso subentra il curatore fallimentare, il quale persegue finalità meramente liquidatorie dell'azienda e, quindi, "non produttive ... di imponibile fiscale indicativo di capacità contributiva"; b) nella specie, in considerazione dell'unitarietà del periodo di soggezione alla procedura fallimentare e di concordato (dal 15 aprile 1997 al 2002), la perdita relativa al 1995 poteva essere computata in diminuzione del reddito del 2003, data la "continuità soggettiva" che "si verifica nel caso de quo" e dato il rispetto dei "limiti fissati dell'art. 84" T.U.I.R..
2.
- Avverso la sentenza di appello, l'Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, con plico spedito il 13 giugno 2012.
3.
- La società Ferretti non svolge attività difensiva.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.
- Il ricorso per cassazione risulta inviato dalla ricorrente Agenzia delle entrate alla s.r.l. F.lli Ferretti di Ferretto (che non ha presentato controricorso nè ha partecipato alla discussione all'odierna udienza) mediante plico spedito il 13 giugno 2012. Non è stato, tuttavia, prodotto in giudizio l'avviso postale di ricevimento di detto plico. Ne consegue che non v'è la prova della proposizione del ricorso e che quest'ultimo va dichiarato inammissibile.
2.
- Le spese del presente giudizio restano a carico della ricorrente Agenzia delle entrate.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile, il 30 giugno 2014. Depositato in Cancelleria il 19 settembre 2014
Norme

Art. 130 L.F. Efficacia del decreto


I.
La proposta di concordato diventa efficace dal momento in cui scadono i termini per opporsi all’omologazione, o dal momento in cui si esauriscono le impugnazioni previste dall’articolo 129.
II.
Quando il decreto di omologazione diventa definitivo, il curatore rende conto della gestione ai sensi dell’articolo 116 ed il tribunale dichiara chiuso il fallimento.
 

 

(1) Articolo sostituito dall’art. 120 del D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006 e si applica ai concordati proposti successivamente anche se relativi a procedure fallimentari aperte prima della predetta entrata in vigore.
Prassi


Legge Fallimentare Completa
TITOLO I
Disposizioni generali
 
TITOLO II
Del fallimento
 
TITOLO III
Del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione

TITOLO IV
Dell’ammissione controllata

TITOLO V
Della liquidazione coatta amministrativa

TITOLO VI
Disposizioni penali

TITOLO VII
Disposizioni transitorie
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