Giurisprudenza Ordinata Cronologicamente
“Il principio di consecuzione delle procedure fa sì che ove al concordato segua il fallimento, la sequenza dà luogo in ogni caso a una procedura unitaria, sebbene articolata in più fasi, che ha inizio con la prima ove anche caratterizzata dal solo stato di crisi. Codesta unitarietà non recede ove sussista uno iato temporale nella successione dei procedimenti, essendo infine manifestazione di un'unica crisi d'impresa. Conseguentemente, è alla anteriore procedura di concordato e non a quella successiva di fallimento che deve farsi riferimento per individuare la disciplina applicabile alle azioni revocatorie ai sensi dell’art. 2, comma 2, del d.l. n. 30 del 2005.”
(Antonio Pezzano – IlCodiceDeiConcordati.it)
Norma

Art. 69-bis L.F. Decadenza dell’azione e computo dei termini

I.
Le azioni revocatorie disciplinate nella presente sezione non possono essere promosse decorsi tre anni dalla dichiarazione di fallimento e comunque decorsi cinque anni dal compimento dell’atto.
II.
Nel caso in cui alla domanda di concordato preventivo segue la dichiarazione di fallimento, i termini di cui agli articoli 64, 65, 67, primo e secondo comma, e 69 decorrono dalla data di pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese (2).
 

 

(1) Rubrica modificata dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che ha convertito, con modificazioni, il D.L. 22 giugno 2012, n. 83. La modifica si applica dal giorno 12 agosto 2012, data di entrata in vigore della legge di conversione citata.
(2) Comma aggiunto dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che ha convertito, con modificazioni, il D.L. 22 giugno 2012, n. 83. La modifica si applica dal giorno 12 agosto 2012, data di entrata in vigore della legge di conversione citata.
Prassi
Non sono presenti per questo articolo elementi di prassi.

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Art. 69-bis L.F. Decadenza dell’azione e computo dei termini

 

 

II) Sulla successione del fallimento al concordato preventivo ed all’amministrazione controllata

 

III) Sull'irrilevanza in sede penale della consecuzione tra procedure

 

IV) Sul principio di consecuzione tra le procedure e sul regime applicabile in materia di revocatoria

 

V) Sulla decorrenza della decadenza in caso di consecuzione di procedure

 

VI) Sull’efficacia dell’iscrizione ipotecaria ante tre mesi in caso di successivo fallimento

 
Legge Fallimentare Completa
TITOLO I
Disposizioni generali
 
TITOLO II
Del fallimento
 
TITOLO III
Del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione

TITOLO IV
Dell’ammissione controllata

TITOLO V
Della liquidazione coatta amministrativa

TITOLO VI
Disposizioni penali

TITOLO VII
Disposizioni transitorie
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