Giurisprudenza Ordinata Cronologicamente
Le azioni revocatorie disciplinate nella presente sezione non possono essere promosse decorsi tre anni dalla dichiarazione di fallimento e comunque decorsi cinque anni dal compimento dell’atto.
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Cassazione civile, sez. I, 29 marzo 2016, n. 6045
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“Il principio di consecuzione delle procedure fa sì che ove al concordato segua il fallimento, la sequenza dà luogo in ogni caso a una procedura unitaria, sebbene articolata in più fasi, che ha inizio con la prima ove anche caratterizzata dal solo stato di crisi. Codesta unitarietà non recede ove sussista uno iato temporale nella successione dei procedimenti, essendo infine manifestazione di un'unica crisi d'impresa. Conseguentemente, è alla anteriore procedura di concordato e non a quella successiva di fallimento che deve farsi riferimento per individuare la disciplina applicabile alle azioni revocatorie ai sensi dell’art. 2, comma 2, del d.l. n. 30 del 2005.”
(Antonio Pezzano – IlCodiceDeiConcordati.it)
Norma
Art. 69-bis L.F. Decadenza dell’azione e computo dei termini
I.Le azioni revocatorie disciplinate nella presente sezione non possono essere promosse decorsi tre anni dalla dichiarazione di fallimento e comunque decorsi cinque anni dal compimento dell’atto.
II.
Nel caso in cui alla domanda di concordato preventivo segue la dichiarazione di fallimento, i termini di cui agli articoli 64, 65, 67, primo e secondo comma, e 69 decorrono dalla data di pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese (2).
Nel caso in cui alla domanda di concordato preventivo segue la dichiarazione di fallimento, i termini di cui agli articoli 64, 65, 67, primo e secondo comma, e 69 decorrono dalla data di pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese (2).
(1) Rubrica modificata dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che ha convertito, con modificazioni, il D.L. 22 giugno 2012, n. 83. La modifica si applica dal giorno 12 agosto 2012, data di entrata in vigore della legge di conversione citata.
(2) Comma aggiunto dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che ha convertito, con modificazioni, il D.L. 22 giugno 2012, n. 83. La modifica si applica dal giorno 12 agosto 2012, data di entrata in vigore della legge di conversione citata.
Prassi
Non sono presenti per questo articolo elementi di prassi.
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Art. 69-bis L.F. Decadenza dell’azione e computo dei termini
I) Sulla consecutio tra procedure concorsuali
II) Sulla successione del fallimento al concordato preventivo ed all’amministrazione controllata
III) Sull'irrilevanza in sede penale della consecuzione tra procedure
IV) Sul principio di consecuzione tra le procedure e sul regime applicabile in materia di revocatoria
V) Sulla decorrenza della decadenza in caso di consecuzione di procedure
VI) Sull’efficacia dell’iscrizione ipotecaria ante tre mesi in caso di successivo fallimento
VII) Sulla prededuzione in consecutio
II) Sulla successione del fallimento al concordato preventivo ed all’amministrazione controllata
III) Sull'irrilevanza in sede penale della consecuzione tra procedure
IV) Sul principio di consecuzione tra le procedure e sul regime applicabile in materia di revocatoria
V) Sulla decorrenza della decadenza in caso di consecuzione di procedure
VI) Sull’efficacia dell’iscrizione ipotecaria ante tre mesi in caso di successivo fallimento
VII) Sulla prededuzione in consecutio
I) Sulla consecutio tra procedure concorsuali
- Cassazione Civile, sez. I, 11 giugno 2019 n. 15724 (Rel. Pazzi) (b)
- Cassazione civile, sez. I, 31 maggio 2019, n. 15101 (Rel. Amatore)
- Cassazione civile, sez. I, 29 maggio 2019, n. 14717 (Rel. Vella)
- Cassazione civile, sez. I, 29 maggio 2019, n. 14713 (Rel. Terrusi)
- Cassazione civile, sez. I, 06 giugno 2018, n. 14671 (Rel. Falabella)
- Cassazione civile, sez. VI, 09 settembre 2016, n. 17911 (Rel. Genovese)
- Cassazione civile, sez. I, 19 luglio 2016, n. 14781
- Cassazione civile, sez. I, 16 maggio 2016, n. 9996
- Cassazione civile, sez. I, 13 aprile 2016, n. 7324
- Cassazione civile, sez. I, 13 aprile 2016, n. 7324
- Cassazione civile sez. VI, 12 febbraio 2015, n. 2841
- Cassazione civile sez. VI, 10 febbraio 2015, n. 2572
- Cassazione civile, sez. I, 14 marzo 2014, n. 6031
- Cassazione civile, sez. VI, 3 settembre 2013, n. 20169
- Cassazione civile, sez. I, 8 maggio 2013, n. 10724
- Cassazione civile, sez. I, 17 febbraio 2012, n. 2337
- Cassazione civile, sez. I, 6 agosto 2010, n. 18437
II) Sulla successione del fallimento al concordato preventivo ed all’amministrazione controllata
III) Sull'irrilevanza in sede penale della consecuzione tra procedure
IV) Sul principio di consecuzione tra le procedure e sul regime applicabile in materia di revocatoria
V) Sulla decorrenza della decadenza in caso di consecuzione di procedure
VI) Sull’efficacia dell’iscrizione ipotecaria ante tre mesi in caso di successivo fallimento
VII) Sulla prededuzione in consecutio
Legge Fallimentare Completa
TITOLO I
Disposizioni generali
TITOLO II
Del fallimento
TITOLO III
Del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione
TITOLO IV
Dell’ammissione controllata
TITOLO V
Della liquidazione coatta amministrativa
TITOLO VI
Disposizioni penali
TITOLO VII
Disposizioni transitorie