Giurisprudenza Ordinata Cronologicamente
“Ciò che rileva agli effetti della cosiddetta consecuzione, ossia della considerazione unitaria della procedura di concordato preventivo, cui è succeduta quella di fallimento, che comporta, con riguardo alla revocatoria fallimentare, la retrodatazione al momento dell'ammissione del debitore alla prima di esse del termine iniziale del periodo sospetto, non è la legittimità di tale ammissione, ma il fatto che un'ammissione vi sia stata e una procedura di concordato sia iniziata, perché ciò impone di considerare la successiva dichiarazione del fallimento come conseguenza del medesimo stato d'insolvenza. Ne deriva che l’efficacia della sentenza dichiarativa di fallimento, intervenuta a seguito della declaratoria di inammissibilità della domanda di concordato preventivo, deve essere retrodatata alla data di presentazione di tale domanda, atteso che la ritenuta definitività anche della insolvenza che è alla base della procedura minore, come comprovata, ex post, dalla sopravvenienza del fallimento, e, quindi, l'identità del presupposto, porta ad escludere la possibilità di ammettere, in tal caso, l'autonomia delle due procedure.”
Precedenti conformi citati in sentenza: Cass 2335/2012 e Cass. 18437/2010
(Antonio Pezzano – IlCodiceDeiConcordati.it)
Norma

Art. 69-bis L.F. Decadenza dell’azione e computo dei termini

I.
Le azioni revocatorie disciplinate nella presente sezione non possono essere promosse decorsi tre anni dalla dichiarazione di fallimento e comunque decorsi cinque anni dal compimento dell’atto.
II.
Nel caso in cui alla domanda di concordato preventivo segue la dichiarazione di fallimento, i termini di cui agli articoli 64, 65, 67, primo e secondo comma, e 69 decorrono dalla data di pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese (2).
 

 

(1) Rubrica modificata dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che ha convertito, con modificazioni, il D.L. 22 giugno 2012, n. 83. La modifica si applica dal giorno 12 agosto 2012, data di entrata in vigore della legge di conversione citata.
(2) Comma aggiunto dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che ha convertito, con modificazioni, il D.L. 22 giugno 2012, n. 83. La modifica si applica dal giorno 12 agosto 2012, data di entrata in vigore della legge di conversione citata.
Prassi
Non sono presenti per questo articolo elementi di prassi.

Tutta la Giurisprudenza

Art. 69-bis L.F. Decadenza dell’azione e computo dei termini

 

 

II) Sulla successione del fallimento al concordato preventivo ed all’amministrazione controllata

 

III) Sull'irrilevanza in sede penale della consecuzione tra procedure

 

IV) Sul principio di consecuzione tra le procedure e sul regime applicabile in materia di revocatoria

 

V) Sulla decorrenza della decadenza in caso di consecuzione di procedure

 

VI) Sull’efficacia dell’iscrizione ipotecaria ante tre mesi in caso di successivo fallimento

 
Legge Fallimentare Completa
TITOLO I
Disposizioni generali
 
TITOLO II
Del fallimento
 
TITOLO III
Del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione

TITOLO IV
Dell’ammissione controllata

TITOLO V
Della liquidazione coatta amministrativa

TITOLO VI
Disposizioni penali

TITOLO VII
Disposizioni transitorie
Image