Giurisprudenza Ordinata Cronologicamente

Sub art.185 l.f.

Sul concordato preventivo con cessione dei beni: legittimazione processuale del liquidatore e dell'imprenditore

Cassazione civile, sez. I, 23 aprile 2024, n.10999 (Rel. Caiazzo)

“In tema di concordato preventivo con cessione dei beni ai creditori, il liquidatore giudiziale ha legittimazione processuale limitata alle sole controversie liquidatorie e distributive, in quanto non è successore a titolo particolare nel diritto controverso, ne’ nella titolarità dei beni ceduti ai creditori. Pertanto non ha legittimazione ad agire o resistere, in relazione ai giudizi di accertamento delle ragioni di credito e pagamento dei relativi debiti, ancorché influenti sul riparto che segue le operazioni di liquidazione, potendo, al più, spiegare intervento adesivo. Difatti, in tale seconda tipologia di controversie, la legittimazione processuale spetta esclusivamente all'imprenditore sottoposto al concordato preventivo, che prosegue l'esercizio dell'impresa durante lo svolgimento della procedura ed è, quindi, soggetto attivo e passivo anche in relazione ai diritti ed obblighi maturati dopo l'ammissione alla procedura concordataria e dopo l'omologazione della relativa proposta”.

Precedenti conformi citati in Ordinanza: Cass. 26982/22; Cass. 33422/19; Cass. 23520/19; Cass. 17606/15; Cass. 11520/10.

(Antonio Pezzano – IlCodicedeiConcordati.it)

Norme

Art. 185 L.F. Esecuzione del concordato


I.
Dopo l’omologazione del concordato, il commissario giudiziale ne sorveglia l’adempimento, secondo le modalità stabilite nella sentenza di omologazione. Egli deve riferire al giudice ogni fatto dal quale possa derivare pregiudizio ai creditori.
II.
Si applica il secondo comma dell’articolo 136.
III.
Il debitore è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione alla proposta di concordato presentata da uno o più creditori, qualora sia stata approvata e omologata (1).
IV.
Nel caso in cui il commissario giudiziale rilevi che il debitore non sta provvedendo al compimento degli atti necessari a dare esecuzione alla suddetta proposta o ne sta ritardando il compimento, deve senza indugio riferirne al tribunale. Il tribunale, sentito il debitore, può attribuire al commissario giudiziale i poteri necessari a provvedere in luogo del debitore al compimento degli atti a questo richiesti (1).
V.
Il soggetto che ha presentato la proposta di concordato approvata e omologata dai creditori può denunziare al tribunale i ritardi o le omissioni da parte del debitore, mediante ricorso al tribunale notificato al debitore e al commissario giudiziale, con il quale può chiedere al tribunale di attribuire al commissario giudiziale i poteri necessari a provvedere in luogo del debitore al compimento degli atti a questo richiesti (1).
VI.
Fermo restando il disposto dell’articolo 173, il tribunale, sentiti in camera di consiglio il debitore e il commissario giudiziale, può revocare l’organo amministrativo, se si tratta di società, e nominare un amministratore giudiziario stabilendo la durata del suo incarico e attribuendogli il potere di compiere ogni atto necessario a dare esecuzione alla suddetta proposta, ivi inclusi, qualora tale proposta preveda un aumento del capitale sociale del debitore, la convocazione dell’assemblea straordinaria dei soci avente ad oggetto la delibera di tale aumento di capitale e l’esercizio del voto nella stessa. Quando è stato nominato il liquidatore a norma dell’articolo 182, i compiti di amministratore giudiziario possono essere a lui attribuiti (1).
 
 
(1) Comma aggiunto dall’art. 3 del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132. La modifica si applica ai procedimenti di concordato preventivo introdotti successivamente alla data del 21 agosto 2015 di entrata in vigore della citata legge di conversione.
Prassi
  • Interpello dell’Agenzia delle Entrate, 15 gennaio 2014, prot. n. 5378/14
    Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Istanza presentata il 20 settembre 2013 concernente l’interpr20tazione dell’art. 5 del D.Lgs. n. 446 del 1997
  • Circolare dell’Agenzia delle Entrate, 5 agosto 2011, n. 41/E
    D.L. 6 luglio 2001, n. 98. recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2011, n. 11. Commento alle novità fiscali
  • Circolare dell’Agenzia del Territorio, 9 luglio 2010, n. 2
    Attuazione del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 – Articolo 19, comma 14
  • Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate, 3 aprile 2008, n. 127/E
    Interpello articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Fatturazione prestazioni professionali nell’ambito delle procedure concorsuali – D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
  • Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate, 18 marzo 2002, n. 89/E
    Termini per l’emissione di una nota credito dopo la chiusura del fallimento. Interpello – articolo 11 legge 27 luglio 2000, n. 212
  • Circolare, Ministero delle Finanze – Dip. Entrate Aff. Giuridici Uff. del Dir. Centrale, 17 aprile 2000, n. 77
    I.V.A. – Variazioni in diminuzione per mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive rimaste infruttuose. Articolo 26, secondo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni – Articolo 2, comma 1, lett. c-bis) del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30 – Articolo 13-bis, commi 1 e 2, del D.L. 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140


Tutta la Giurisprudenza

Art. 185 L.F. Esecuzione del concordato

Art. 185 L.F. Esecuzione del concordato

 

I) Sul divieto di cumulo degli incarichi di liquidatore e commissario giudiziale

 

II) Sul potere di sorveglianza dell’esecuzione

 

III) Sui diritti dei creditori prelatizi in assenza di beni

 

IV) Sull’inesistenza, nel patrimonio del debitore, di bene gravato da privilegio speciale

 

VIII) Sulla ricorribilità in Cassazione dei provvedimenti emessi nella fase esecutiva del concordato preventivo

 
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Della liquidazione coatta amministrativa

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