Cassazione civile, sez. I, 22 ottobre 2020, n. 23139 (Rel. Pazzi)
"La vendita dei cd beni-merci, quale frutto della continuazione dell'attività di impresa, non si ispira ai criteri di pubblicità, competitività e stima, che invece connotano le vendite di cui agli artt. 163 bis e 182, co. 5, l. fall., ma si caratterizza per la libertà di iniziativa economica dell'imprenditore in concordato, il quale si rivolge al mercato di riferimento con l'obiettivo della massimizzazione del proprio profitto e addiviene alla vendita secondo le modalità di contrattazione - quanto a individuazione del cliente e del prezzo di vendita - che egli ritenga più opportune. Perciò in tale tipo di concordato i creditori - che con l'approvazione del piano hanno valutato il rischio economico, non in termini di probabile massimo corrispettivo ottenibile in sede di liquidazione con procedura competitiva, ma di profitti che l'impresa riuscirà a raggiungere continuando la propria attività caratteristica - trovano soddisfazione nei proventi che la continuazione dell'attività economica nel suo complesso riuscirà a produrre.
Pertanto, a differenza che nei casi di concordato con cessione dei beni e di cessione dei beni non funzionali nell’ipotesi di concordato in continuità aziendale, che assolvono una funzione corrispondente a quella della liquidazione fallimentare presieduta dal criterio del miglior soddisfacimento dei creditori, come rende esplicito il rinvio fatto dall'art. 182, co. 5, l. fall., agli artt. da 105 a 108 ter l. fall, non è conseguibile la purgazione dei vincoli afflittivi a cura del giudice delegato, neppure ove percorso di dismissione formalizzato del piano omologato, salvo il debitore non opti comunque per l’adozione di una procedura competitiva ad evidenza pubblica ex art 163 bis l. fall.”
(Luigi Amerigo Bottai- IlCodiceDeiConcordati.it)
Art. 186-bis L.F. Concordato con continuità aziendale
I.
Quando il piano di concordato di cui all’articolo 161, secondo comma, lettera e) prevede la prosecuzione dell’attività di impresa da parte del debitore, la cessione dell’azienda in esercizio ovvero il conferimento dell’azienda in esercizio in una o più società, anche di nuova costituzione, si applicano le disposizioni del presente articolo. Il piano può prevedere anche la liquidazione di beni non funzionali all’esercizio dell’impresa.
Nei casi previsti dal presente articolo:
Fermo quanto previsto nell’articolo 169-bis, i contratti in corso di esecuzione alla data di deposito del ricorso, anche stipulati con pubbliche amministrazioni, non si risolvono per effetto dell’apertura della procedura. Sono inefficaci eventuali patti contrari. L’ammissione al concordato preventivo non impedisce la continuazione di contratti pubblici se il professionista designato dal debitore di cui all’articolo 67 ha attestato la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento. Di tale continuazione può beneficiare, in presenza dei requisiti di legge, anche la società cessionaria o conferitaria d’azienda o di rami d’azienda cui i contratti siano trasferiti. Il giudice delegato, all’atto della cessione o del conferimento, dispone la cancellazione delle iscrizioni e trascrizioni. Le disposizioni del presente comma si applicano anche nell'ipotesi in cui l'impresa e' stata ammessa a concordato che non prevede la continuità aziendale se il predetto professionista attesta che la continuazione è necessaria per la migliore liquidazione dell'azienda in esercizio. (2)
Successivamente al deposito della domanda di cui all'articolo 161, la partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici deve essere autorizzata dal tribunale, e, dopo il decreto di apertura, dal giudice delegato, acquisito il parere del commissario giudiziale ove già nominato. (3)
L’ammissione al concordato preventivo non impedisce la partecipazione a procedure di assegnazione di contratti pubblici, quando l’impresa presenta in gara:
Fermo quanto previsto dal comma precedente, l’impresa in concordato può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. In tal caso la dichiarazione di cui al precedente comma, lettera b), può provenire anche da un operatore facente parte del raggruppamento.
Se nel corso di una procedura iniziata ai sensi del presente articolo l’esercizio dell’attività d’impresa cessa o risulta manifestamente dannoso per i creditori, il tribunale provvede ai sensi dell’articolo 173. Resta salva la facoltà del debitore di modificare la proposta di concordato (5).
- Osservatorio Internazionale crisi di impresa, n. 2, 26 Ottobre 2020, CNDCEC
(tratto da www.commercialisti.it)
Risposta n. 462 del 2019
Articolo 86, comma 5 del TUIR di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Cessione dei beni ai creditori in sede di concordato preventivo http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/qef/2017-0387/index.html - Relazione della Banca d’Italia, settembre 2017, n. 387 Finanziamenti alle imprese in crisi e priorità nel rimborso: gli effetti della prededucibilità nel concordato preventivo (link da bancaditalia.it)
- Agenzia delle Entrate, Risoluzione, 13 ottobre 2016 Interpello art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212
- Risoluzione di un contratto di cessione d’azienda con riserva di proprietà per inadempimento del compratore - Art. 14 del decreto legislativo n. 472 del 1997 e art. 101 del TUIR - Ministero Del Lavoro E Delle Politiche Sociali Circolare, 08 agosto 2016 n. 27
- Decreto Legislativo n. 148 del 14 settembre 2015.
Verifiche ispettive nell’ambito del procedimento amministrativo di concessione del trattamento di CGIS - Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 26 luglio 2016, n. 24 Integrazione alla circolare n. 1 del 22 gennaio 2016 relativa a chiarimenti in merito alla fruizione del trattamento straordinario di integrazione salariale da parte di lavoratori dipendenti appartenenti ad aziende soggette a procedure concorsuali
- Circolare Ministero del Lavoro, 22 gennaio 2016, n. 1
Chiarimenti in merito alla fruizione del trattamento straordinario di integrazione salariale da parte dei lavoratori dipendenti da imprese soggette a procedure concorsuali - Interpello Ministero del lavoro, 15 dicembre 2015, n. 28
Procedure di mobilità e relativo esonero del contributo di ingresso per le procedure concorsuali - Messaggio INPS, 6 agosto 2015, n. 5223
Concordato preventivo omologato con previsione di soddisfazione parziale o di retrocessione a chirografo dei crediti privilegiati di Inail e Inps: modalità di rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva. Chiarimenti. - Circolare Ministero del Lavoro, 2 marzo 2015, n. 4 Ambito di applicazione dell'art.3 l.223/91
- Linee-guida, Finanziamento alle imprese in crisi, 28 aprile 2015, II edizione, edite da Università degli Studi di Firenze, CNDCEC, Assonime Linee-guida per il finanziamento alle imprese in crisi seconda edizione 2015
- Messaggio INPS, 24 aprile 2015, n. 2835 Imprese in concordato preventivo c.d. in continuità dell’attività aziendale ex art. 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare) e documento unico di regolarità contributiva (durc). precisazioni
- Determinazione ANAC, 8 aprile 2015, n. 5 Effetti della domanda di concordato preventivo ex art. 161, comma 6, del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e ss.mm.ii. (c.d. concordato "in bianco") sulla disciplina degli appalti pubblici
- Documento per la consultazione della Banca d’Italia, 7 febbraio 2014 Le novità in tema di concordato preventivo. Riflessi sulla classificazione per qualità del credito dei debitori
- Documento per la consultazione della Banca d’Italia, 29 novembre 2013 Le novità in tema di concordato preventivo. Riflessi sulla classificazione per qualità del credito dei debitori
- Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 6 giugno 2013, n. 20 Art. 1 del D.L. 5 ottobre 2004, n. 249, convertito in legge 3 dicembre 2004, n. 291
- Messaggio INPS, Direzione Centrale Entrate, 21 marzo 2013, n. 4925 Durc – Interpelli del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in materia di rilascio della regolarità contributiva ad imprese in concordato preventivo con continuazione dell’attività aziendale (n. 41/2012) ed a società di capitali (n. 2/2013)
- Interpello del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 21 dicembre 2012, n. 41 Direzione generale per l’attività ispettiva – articolo 9 D.Lgs. n. 124/2004 – rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva ad imprese in concordato preventivo c.d. in continuità ex articolo 186-bis L.F.
- Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 4 dicembre 2012, n. 70750 Individuazione dei parametri oggettivi per l’autorizzazione della CIGS, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223
- Circolare dell’Agenzia del Territorio, 9 luglio 2010, n. 2 Attuazione del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 – Articolo 19, comma 14
- Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, 15 dicembre 2004, n. 35302 Crisi aziendale, programmi di risanamento ed intervento sui lavoratori
- Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 18 dicembre 2002 Criteri di approvazione dei programmi di crisi aziendali e per la concessione del trattamento CIGS nei casi di cessazione di attività
Art. 186-bis L.F. Concordato con continuità aziendale
Art. 186-bis L.F. Concordato con continuità aziendale
I) Sul concordato in continuità e le gare pubbliche
- Consiglio di Stato, sez. V, 27 luglio 2020, n. 4785
- Corte giustizia UE sez. X, 28 marzo 2019, n.101
- Consiglio di Stato, sez. IV, 05 marzo 2015, n. 1091
- Consiglio di Stato sez. IV, 03 luglio 2014, n. 3344
- Consiglio di Stato, sez. III, 14 gennaio 2014, n. 101
- Consiglio di Stato, sez. V, 27 dicembre 2013, n.6272