Giurisprudenza Ordinata Cronologicamente
Sull’intervento dell’assuntore del concordato nel giudizio di Cassazione proposto dal curatore fallimentare
Cassazione civile, sez. I, 8 agosto 2013, n. 18967

“Nel giudizio di cassazione proposto dal curatore fallimentare avverso il decreto di liquidazione del proprio compenso, è ammissibile l’intervento dell’assuntore del concordato, che sia subentrato nelle posizioni obbligatorie facenti capo al fallito e alla massa con liberazione del debitore originario, in quanto successore a titolo particolare nel diritto controverso”. (massima redazionale)

Cassazione civile sez. I - 8/8/2013 n. 18967

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
- Dott. VITRONE Ugo - Presidente
- Dott. CECCHERINI Aldo - Consigliere
- Dott. DI AMATO Alfonso - Consigliere
- Dott. CULTRERA Maria Rosaria - Consigliere
- Dott. CRISTIANO Magda - rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 6781-2012 proposto da: M.F. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SICILIA 137, presso l'avvocato SOLDINI PATRIZIA, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso; - ricorrente -
contro
MIB PRIMA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A. VESALIO 22, presso l'avvocato ALBANESE GINAMMI LORENZO, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso; - controricorrente -
contro
FALLIMENTO IMMOBILIARE VALADIER S.R.L.; - Intimato - avverso il provvedimento del TRIBUNALE di ROMA, depositato il 28/11/2011; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/06/2013 dal Consigliere Dott. MAGDA CRISTIANO; udito, per il ricorrente, l'Avvocato P. SOLDINI che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; udito, per la controricorrente, l'Avvocato L. ALBANESE GINAMMI che ha chiesto il rigetto del ricorso; udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. APICE Umberto che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il prof. M.F. impugna con ricorso straordinario per cassazione, affidato a due motivi, il decreto del Tribunale di Roma del 1.12.011 con il quale gli è stato liquidato il compenso per l'attività svolta come curatore del Fallimento della Immobiliare Valadier s.r.l., aperto con sentenza del 23.1.2008 e chiuso a seguito di omologazione del concordato fallimentare proposto dall'assuntrice Mib Prima s.p.a. Il ricorrente, con il primo motivo, lamenta violazione della L. Fall., art. 39, comma 1, che, nel prevedere che il compenso del curatore è liquidato secondo le norme stabilite con decreto del ministro della giustizia, rinviava, alla data di emissione del decreto, al D.M. n. 570 del 1992; assume, sotto un primo profilo, che il compenso è stato determinato in misura inferiore ai minimi previsti da detto decreto e, sotto altro profilo, che nella somma liquidatagli è stato erroneamente incluso anche il rimborso forfetario del 5% che avrebbe dovuto essere calcolato separatamente e corrisposto in aggiunta alla somma riconosciuta per onorari. Con il secondo motivo denuncia vizio di motivazione del provvedimento, che non consentirebbe di individuare l'iter argomentativo che ha condotto all'adozione di un criterio di liquidazione difforme da quello previsto dall'art. 1 del citato D.M. Deduce, in subordine, che la motivazione sarebbe contraddittoria, in quanto il tribunale, dopo aver fatto riferimento all'importanza del fallimento ed all'opera del curatore, valutata con specifico riguardo ai risultati ottenuti ed alla durata delle operazioni, ha liquidato il compenso discostandosi dal criterio legale. Resiste con controricorso Mib Prima s.p.a., mentre il Fallimento della Immobiliare Valadier s.r.l. non svolge attività difensiva.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Va preliminarmente affermata l'ammissibilità dell'intervento di Mib Prima s.p.a. Infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, un soggetto che non ha partecipato al precedente grado del giudizio ma è successore, a titolo universale o particolare, nel diritto controverso, è legittimato a proporre ricorso in cassazione. E la qualità di successore a titolo particolare nel diritto controverso va senz'altro riconosciuta all'assuntore del concordato fallimentare che sia subentrato nelle posizioni obbligatorie già facenti capo al fallito ed alla massa, con liberazione del debitore originario (cfr. Cass. nn. 7627/97, 9227/95). Nel caso di specie lo stesso ricorrente riferisce che Mib Prima s.r.l. ha formulato proposta di concordato nel fallimento dell'Immobiliare Valadier s.r.l., con la quale si è obbligata al pagamento dei creditori ammessi ed opponenti, nonchè di tutte le spese prededucibili (ivi comprese, pertanto, quelle relative al compenso del curatore), con liberazione della società fallita. Poichè è circostanza incontestata che il concordato sia stato omologato, l'assuntrice non era tenuta a produrre copia del decreto di omologa per dare prova della propria legittimazione, nè doveva notificare il provvedimento al curatore, che era a perfetta conoscenza dell'avvenuta chiusura del fallimento ai sensi della L. Fall., art. 130, tanto da aver depositato il rendiconto e chiesto la liquidazione del compenso. 2) Il ricorso va dichiarato inammissibile. Questa Corte ha già avuto modo di affermare che le comunicazioni di cancelleria, che devono avvenire, di norma, con le forme previste dagli art. 136 c.p.c. e art. 45 disp. att. c.p.c. (consegna del biglietto effettuata dal cancelliere al destinatario ovvero notificazione a mezzo di ufficiale giudiziario), possono essere validamente eseguite anche in forme equipollenti, semprechè risulti la certezza dell'avvenuta consegna e della precisa individuazione del destinatario, il quale deve sottoscrivere per ricevuta. Il rispetto di queste prescrizioni consente di ritenere sufficienti prassi come il "visto per presa visione" apposto dal procuratore sull'originale del biglietto di cancelleria predisposto per la comunicazione o sul provvedimento del giudice (cfr. Cass. nn. 24418/08, 11319/04). Il ricorrente ha dedotto, nelle premesse dell'atto, che il decreto non gli è stato comunicato. Tuttavia, in calce al provvedimento impugnato, il 1 dicembre 2011 il cancelliere ha apposto e siglato un timbro "per presa visione e rinuncia alla comunicazione" sottoscritto (con firma illeggibile ) "per il curatore". Poichè fra le attività istituzionali del cancelliere rientra l'individuazione del soggetto sottoscrittore, non può dubitarsi che colui (o colei) che ha preso visione dell'atto in nome e per conto del curatore, rinunciando alla comunicazione, fosse munito di procura. Il termine di cui all'art. 325 c.p.c., comma 2 deve perciò farsi decorrere dal 1.12.2011: ne consegue la tardività del ricorso, spedito per la notifica soltanto il 5.3.012. Ricorrono giusti motivi per compensare interamente fra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese. Così deciso in Roma, il 27 giugno 2013. Depositato in Cancelleria il 8 agosto 2013
Norme

Art. 136 L.F. Esecuzione del concordato


I.
Dopo la omologazione del concordato il giudice delegato, il curatore e il comitato dei creditori ne sorvegliano l’adempimento, secondo le modalità stabilite nel decreto di omologazione (1).
II.
Le somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irreperibili sono depositate nei modi stabiliti dal giudice delegato.
III.
Accertata la completa esecuzione del concordato, il giudice delegato ordina lo svincolo delle cauzioni e la cancellazione delle ipoteche iscritte a garanzia e adotta ogni misura idonea per il conseguimento delle finalità del concordato (2).
IV.
Il provvedimento è pubblicato ed affisso ai sensi dell’articolo 17. Le spese sono a carico del debitore.
 

 

(1) Comma modificato dall’art. 123 del D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006 e si applica ai concordati proposti successivamente anche se relativi a procedure fallimentari aperte prima della predetta entrata in vigore.
(2) Comma sostituito dall’art. 123 del D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006 e si applica ai concordati proposti successivamente anche se relativi a procedure fallimentari aperte prima della predetta entrata in vigore.
Prassi
  • Interpello 55 2018 - Risposta n. 55 2018 Articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212 
    Costo fiscalmente riconosciuto delle attività fallimentari in capo all’assuntore di concordati fallimentari – Articolo 110, comma 1, TUIR
  • Messaggio INPS,  14 giugno 2019, n. 2272
    Intervento del Fondo di garanzia di cui all’articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, in caso di trasferimento d’azienda: riepilogo e aggiornamento delle disposizioni
  • Interpello dell’Agenzia delle Entrate, 15 gennaio 2014, prot. n. 5378/14 Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212
    . In liquidazione. Istanza presentata il 20 settembre 2013 concernente l’interpretazione dell’art. 5 del D.L. gs. n. 446 del 1997
  • Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 6 giugno 2013, n. 20 Art. 1 del D.L. 5 ottobre 2004, n. 249, convertito in legge 3 dicembre 2004, n. 291
  • Circolare dell’Agenzia del Territorio, 9 luglio 2010, n. 2 Attuazione del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 – Articolo 19, comma 14
  • Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate, 3 aprile 2008, n. 127/E
    Interpello articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Fatturazione prestazioni professionali nel­l’ambito delle procedure concorsuali – D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
  • Circolare INPS, 9 maggio 2002, n. 88
    Riduzione delle sanzioni civili nei casi di procedure concorsuali.
    Articolo 116, commi 15 e 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Legge finanziaria 2001). Disposizioni in materia di riduzione delle sanzioni civili
  • Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate, 18 marzo 2002, n. 89/E Termini per l’emissione di una nota credito dopo la chiusura del fallimento. Interpello – articolo 11 legge 27 luglio 2000, n. 212
  • Circolare, Ministero delle Finanze – Dip. Entrate Aff. Giuridici Uff. del Dir. Centrale, 17 aprile 2000, n. 77 I.V.A. – Variazioni in diminuzione per mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive rimaste infruttuose. Articolo 26, secondo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni – Articolo 2, comma 1, lett. c-bis) del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30 – Articolo 13-bis, commi 1 e 2, del D.L. 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140


Legge Fallimentare Completa
TITOLO I
Disposizioni generali
 
TITOLO II
Del fallimento
 
TITOLO III
Del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione

TITOLO IV
Dell’ammissione controllata

TITOLO V
Della liquidazione coatta amministrativa

TITOLO VI
Disposizioni penali

TITOLO VII
Disposizioni transitorie
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