Giurisprudenza Ordinata Cronologicamente
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Cassazione civile, sez. I, 20 aprile 2017, n. 9976 (Rel. Cristiano)
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“Il giudizio di reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento non incontra i limiti dell’art. 342 e 345 c.p.c. ma ha natura pienamente devolutiva di tutte le questioni controverse che siano state riproposte nel grado: ne consegue che quando il fallimento sia stato dichiarato a seguito di revoca dell’ammissione alla procedura di concordato preventivo, la cognizione del giudice del reclamo si estende a tutti i presupposti di ammissibilità della procedura minore in contestazione, oltre all’esame delle specifiche censure. La verifica va compiuta, anche avvalendosi eventualmente dei poteri officiosi previsti dall’art. 18 co. 10 L.F. e tenendo conto anche dei fatti non allegati nel corso del procedimento svoltosi di fronte al giudice di primo grado o da quest’ultimo non rilevati, o ritenuti assorbiti.”
(Giulia Zani - IlCodiceDeiConcordati.it )
Precedenti conformi enunciati in sentenza: Cass. 6306/2014; Cass. 6834/2014; Cass. 129464/2016 e Cass. 1169/2017
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