Giurisprudenza Ordinata Cronologicamente
Le azioni revocatorie disciplinate nella presente sezione non possono essere promosse decorsi tre anni dalla dichiarazione di fallimento e comunque decorsi cinque anni dal compimento dell’atto.
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Cassazione civile, sez. I, 19 luglio 2016, n. 14781
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“Ciò che rileva agli effetti della cosiddetta consecuzione, ossia della considerazione unitaria della procedura di concordato preventivo, cui è succeduta quella di fallimento, che comporta, con riguardo alla revocatoria fallimentare, la retrodatazione al momento dell'ammissione del debitore alla prima di esse del termine iniziale del periodo sospetto, non è la legittimità di tale ammissione, ma il fatto che un'ammissione vi sia stata e una procedura di concordato sia iniziata, perché ciò impone di considerare la successiva dichiarazione del fallimento come conseguenza del medesimo stato d'insolvenza. Ne deriva che l’efficacia della sentenza dichiarativa di fallimento, intervenuta a seguito della declaratoria di inammissibilità della domanda di concordato preventivo, deve essere retrodatata alla data di presentazione di tale domanda, atteso che la ritenuta definitività anche della insolvenza che è alla base della procedura minore, come comprovata, ex post, dalla sopravvenienza del fallimento, e, quindi, l'identità del presupposto, porta ad escludere la possibilità di ammettere, in tal caso, l'autonomia delle due procedure.”
Precedenti conformi citati in sentenza: Cass 2335/2012 e Cass. 18437/2010
(Antonio Pezzano – IlCodiceDeiConcordati.it)
Norma
Art. 69-bis L.F. Decadenza dell’azione e computo dei termini
I.Le azioni revocatorie disciplinate nella presente sezione non possono essere promosse decorsi tre anni dalla dichiarazione di fallimento e comunque decorsi cinque anni dal compimento dell’atto.
II.
Nel caso in cui alla domanda di concordato preventivo segue la dichiarazione di fallimento, i termini di cui agli articoli 64, 65, 67, primo e secondo comma, e 69 decorrono dalla data di pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese (2).
Nel caso in cui alla domanda di concordato preventivo segue la dichiarazione di fallimento, i termini di cui agli articoli 64, 65, 67, primo e secondo comma, e 69 decorrono dalla data di pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese (2).
(1) Rubrica modificata dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che ha convertito, con modificazioni, il D.L. 22 giugno 2012, n. 83. La modifica si applica dal giorno 12 agosto 2012, data di entrata in vigore della legge di conversione citata.
(2) Comma aggiunto dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che ha convertito, con modificazioni, il D.L. 22 giugno 2012, n. 83. La modifica si applica dal giorno 12 agosto 2012, data di entrata in vigore della legge di conversione citata.
Prassi
Non sono presenti per questo articolo elementi di prassi.
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Art. 69-bis L.F. Decadenza dell’azione e computo dei termini
I) Sulla consecutio tra procedure concorsuali
II) Sulla successione del fallimento al concordato preventivo ed all’amministrazione controllata
III) Sull'irrilevanza in sede penale della consecuzione tra procedure
IV) Sul principio di consecuzione tra le procedure e sul regime applicabile in materia di revocatoria
V) Sulla decorrenza della decadenza in caso di consecuzione di procedure
VI) Sull’efficacia dell’iscrizione ipotecaria ante tre mesi in caso di successivo fallimento
VII) Sulla prededuzione in consecutio
II) Sulla successione del fallimento al concordato preventivo ed all’amministrazione controllata
III) Sull'irrilevanza in sede penale della consecuzione tra procedure
IV) Sul principio di consecuzione tra le procedure e sul regime applicabile in materia di revocatoria
V) Sulla decorrenza della decadenza in caso di consecuzione di procedure
VI) Sull’efficacia dell’iscrizione ipotecaria ante tre mesi in caso di successivo fallimento
VII) Sulla prededuzione in consecutio
I) Sulla consecutio tra procedure concorsuali
- Cassazione Civile, sez. I, 11 giugno 2019 n. 15724 (Rel. Pazzi) (b)
- Cassazione civile, sez. I, 31 maggio 2019, n. 15101 (Rel. Amatore)
- Cassazione civile, sez. I, 29 maggio 2019, n. 14717 (Rel. Vella)
- Cassazione civile, sez. I, 29 maggio 2019, n. 14713 (Rel. Terrusi)
- Cassazione civile, sez. I, 06 giugno 2018, n. 14671 (Rel. Falabella)
- Cassazione civile, sez. VI, 09 settembre 2016, n. 17911 (Rel. Genovese)
- Cassazione civile, sez. I, 19 luglio 2016, n. 14781
- Cassazione civile, sez. I, 16 maggio 2016, n. 9996
- Cassazione civile, sez. I, 13 aprile 2016, n. 7324
- Cassazione civile, sez. I, 13 aprile 2016, n. 7324
- Cassazione civile sez. VI, 12 febbraio 2015, n. 2841
- Cassazione civile sez. VI, 10 febbraio 2015, n. 2572
- Cassazione civile, sez. I, 14 marzo 2014, n. 6031
- Cassazione civile, sez. VI, 3 settembre 2013, n. 20169
- Cassazione civile, sez. I, 8 maggio 2013, n. 10724
- Cassazione civile, sez. I, 17 febbraio 2012, n. 2337
- Cassazione civile, sez. I, 6 agosto 2010, n. 18437
II) Sulla successione del fallimento al concordato preventivo ed all’amministrazione controllata
III) Sull'irrilevanza in sede penale della consecuzione tra procedure
IV) Sul principio di consecuzione tra le procedure e sul regime applicabile in materia di revocatoria
V) Sulla decorrenza della decadenza in caso di consecuzione di procedure
VI) Sull’efficacia dell’iscrizione ipotecaria ante tre mesi in caso di successivo fallimento
VII) Sulla prededuzione in consecutio
Legge Fallimentare Completa
TITOLO I
Disposizioni generali
TITOLO II
Del fallimento
TITOLO III
Del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione
TITOLO IV
Dell’ammissione controllata
TITOLO V
Della liquidazione coatta amministrativa
TITOLO VI
Disposizioni penali
TITOLO VII
Disposizioni transitorie