Giurisprudenza Ordinata Cronologicamente

Cassazione civile, sez. I, 16 giugno 2010, n. 14581

Sul compenso del commissario giudiziale
Cassazione civile, sez. I, 16 giugno 2010, n. 14581

“In tema di liquidazione dei compensi al commissario giudiziale nella procedura di concordato preventivo, nel caso di cessazione dalle funzioni prima dell’omologazione, non è censurabile sotto il profilo della violazione di legge il decreto di liquidazione che si sia attenuto ai limiti minimi fissati per l’intera procedura dell’articolo 5 D.M. n. 570 del 1992, rientrando nel potere discrezionale del tribunale liquidare il compenso in misura inferiore; pertanto, deve dichiararsi l’inammissibilità del ricorso per Cassazione proposto ai sensi dell’articolo 111 Cost. che investa il decreto di liquidazione con siffatta censura, attesa la natura straordinaria della suddetta impugnazione, esperibile solo in caso di violazione di legge e di totale mancanza di motivazione, ossia di motivazione assolutamente inidonea ad evidenziare la ratio decidendi”. (massima ufficiale)

Cassazione civile sez. I - 16/6/2010 n. 14581

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
- Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo - Presidente
- Dott. FIORETTI Francesco Maria - Consigliere
- Dott. SALME' Giuseppe - Consigliere
- Dott. CULTRERA Maria Rosaria - Consigliere
- Dott. DIDONE Antonio - rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 8921-2005 proposto da: S.U. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CASSIDORO 9, presso l'avvocato NUZZO MARIO, rappresentato e difeso dall'avvocato NISII LINO, giusta procura a margine del ricorso; - ricorrente -
contro
FALLIMENTO S.P.E.A. - SOCIETA' PORCELLANE ED AFFINI S.P.A. (C.F. (OMISSIS)), in persona del Curatore Avv. R.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TEVERE 46, presso l'avvocato BIANCA FEDERICO, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso; - controricorrente - avverso il decreto del TRIBUNALE di TERAMO; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/05/2010 dal Consigliere Dott. ANTONIO DIDONE; udito, per il ricorrente, l'Avvocato ROBERTO CARLEO, con delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; udito, per la controricorrente, l'Avvocato FEDERICO BIANCA che ha chiesto il rigetto del ricorso; udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per l'inammissibilità o, comunque, per il rigetto del ricorso. Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.
- S.U. ha proposto ricorso per cassazione -affidato a due motivi - contro il decreto in data 1.2.2005 con il quale il Tribunale di Teramo gli ha liquidato il compenso, nella misura di Euro 102.816,00, per l'attività prestata quale commissario giudiziale della procedura di concordato preventivo - non omologato - aperta nei confronti della s.p.a. S.P.E.A., successivamente dichiarata fallita. Il Tribunale, "considerata l'attività espletata dal curatore, l'importanza del fallimento, i risultati conseguiti e la durata della procedura"; rilevato che l'attivo realizzato ammontava a Euro 27.334.514,42 e il passivo verificato e ammesso a Euro 60.721.903,45, ha determinato in Euro 48.000,00 il compenso sull'attivo e in Euro 32.000,00 quello sul passivo. Resiste con controricorso il curatore del fallimento della s.p.a. S.P.E.A.. Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
2.
- Il ricorrente denuncia: 1) violazione dell'art. 132 c.p.c., n. 4, del D.M. n. 570 del 1992, artt. 1 e 5 e vizio di motivazione, deducendo che la motivazione del decreto è "di puro stile" e non spiega perchè il compenso liquidato è di gran lunga inferiore al compenso medio; 2) violazione del D.M. n. 570 del 1992, artt. 1 e 5 e art. 39 L. Fall., deducendo che "le esposizioni dei fatti e delle attività dal Commissario rese necessarie dalla complessità delle vicende esposte nella parte narrativa del ricorso e il cospicuo ammontare dell'attivo e del passivo, così come indicati nel decreto, rendono irragionevole l'immotivata liquidazione del compenso posto in violazione delle norme in epigrafe richiamate".
3.
- Osserva preliminarmente il Collegio che, trattandosi di ricorso proposto contro provvedimento depositato prima della riforma del 2006, è applicabile la regola affermata dalla giurisprudenza di questa Corte secondo la quale "in tema di liquidazione dei compensi al commissario giudiziale nella procedura di concordato preventivo, nel caso di cessazione dalle funzioni prima dell'omologazione, il compenso va liquidato secondo i principi sanciti dal D.M. n. 570 del 1992, art. 5 tenuto conto dell'opera prestata; la possibilità di liquidazione di un compenso inferiore ai minimi fissati per l'intera procedura rientra, pertanto, nel potere discrezionale del tribunale fallimentare, con la conseguenza che, non essendo censurabile sotto il profilo della violazione di legge il decreto di liquidazione che si sia attenuto alle suddette percentuali minime, deve dichiararsi l'inammissibilità del ricorso per cassazione proposto ai sensi dell'art. 111 Cost. che investa il decreto di liquidazione con siffatta censura, attesa la natura straordinaria della suddetta impugnazione, esperibile solo in caso di violazione di legge e di totale mancanza di motivazione, o ipotesi ad essa equiparabili, ossia di motivazione assolutamente inidonea ad evidenziare la ratio decidendi" (Cass., 29 luglio 1998 n. 7426. Conf.: Sez. 1, Sentenza n. 13189 del 26/11/1999). Va ribadito, poi, quanto alla violazione di legge genericamente e inammissibilmente denunciata, che "in tema di liquidazione del compenso al commissario giudiziale del concordato preventivo, il D.M. 28 luglio 1992, n. 570, comma 4 nello stabilire che, qualora il commissario cessi dalle funzioni prima della chiusura delle operazioni, il compenso è liquidato, secondo i criteri fissati, "tenuto conto dell'opera prestata", attribuisce al giudice il potere discrezionale di liquidare un compenso inferiore ai minimi risultanti dall'applicazione dei criteri fissati dal primo comma della norma in commento, nel caso in cui il commissario stesso non svolga la sua attività per l'intero corso della procedura, sia per effetto della sua sostituzione, sia perchè non venga completata la procedura medesima" (Sez. 1, Sentenza n. 2443 del 19/03/1997). Per contro, nella concreta fattispecie non è neppure dedotto che il compenso liquidato sia inferiore ai minimi stabiliti dal D.M.. Il ricorso è, dunque, inammissibile. Le spese processuali - liquidate in dispositivo - seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare alla curatela intimata le spese del giudizio di legittimità che liquida in complessivi Euro 1.700,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre spese generali e accessori come per legge. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 maggio 2010. Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2010
Norme

Art. 165 L.F. Commissario giudiziale



I.
Il commissario giudiziale è, per quanto attiene all’esercizio delle sue funzioni, pubblico ufficiale.
II.
Si applicano al commissario giudiziale gli articoli 36, 37, 38 e 39.
III.
Il commissario giudiziale fornisce ai creditori che ne fanno richiesta, valutata la congruità della richiesta medesima e previa assunzione di opportuni obblighi di riservatezza, le informazioni utili per la presentazione di proposte concorrenti, sulla base delle scritture contabili e fiscali obbligatorie del debitore, nonché ogni altra informazione rilevante in suo possesso. In ogni caso si applica il divieto di cui all’articolo 124, comma primo, ultimo periodo (1).
IV.
La disciplina di cui al terzo comma si applica anche in caso di richieste, da parte di creditori o di terzi, di informazioni utili per la presentazione di offerte ai sensi dell’articolo 163-bis (1).
V.
Il commissario giudiziale comunica senza ritardo al pubblico ministero i fatti che possono interessare ai fini delle indagini preliminari in sede penale e dei quali viene a conoscenza nello svolgimento delle sue funzioni (2).
 
 
(1) Comma aggiunto dall’art. 3 del D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132.
(2) Comma aggiunto dall’art. 4 del D.L. 27 giugno 2015 n. 83 in sede di conversione dalla L. 6 agosto 2015 n. 132.
(*) Le modifiche di cui alle note 1 e 2 si applicano ai procedimenti di concordato preventivo introdotti successivamente alla data del 21 agosto 2015 di entrata in vigore della citata legge di conversione.
Legge Fallimentare Completa
TITOLO I
Disposizioni generali
 
TITOLO II
Del fallimento
 
TITOLO III
Del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione

TITOLO IV
Dell’ammissione controllata

TITOLO V
Della liquidazione coatta amministrativa

TITOLO VI
Disposizioni penali

TITOLO VII
Disposizioni transitorie
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