Giurisprudenza Ordinata Cronologicamente
“L’omologazione del concordato fallimentare produce l'improponibilità o l'improseguibilità delle azioni revocatorie promosse dalla curatela ai sensi degli artt. 64 e 67 L.F. a condizione che il presupposto dell'impedimento all'esercizio, o alla prosecuzione delle stesse sia dichiarato nel processo e reso operativo attraverso lo strumento processuale dell'interruzione ex art. 300 c.p.c. ovvero attraverso la produzione in giudizio dei documenti attestanti l'intervenuta omologazione del concordato (la fattispecie affrontata dalla Suprema Corte riguardava un concordato fallimentare regolato dalla precedente disciplina, tra l’altro prevedente l’automatica chiusura del fallimento con il passaggio in giudicato della sentenza di omologazione ai sensi dell’originario art. 131, ult. co.  L.F.).”
Precedenti citati: Cass. 4766/2007; Cass. 5369/2001
(Andrea Goretti - IlCodiceDeiConcordati.it)
Norme

Art. 130 L.F. Efficacia del decreto


I.
La proposta di concordato diventa efficace dal momento in cui scadono i termini per opporsi all’omologazione, o dal momento in cui si esauriscono le impugnazioni previste dall’articolo 129.
II.
Quando il decreto di omologazione diventa definitivo, il curatore rende conto della gestione ai sensi dell’articolo 116 ed il tribunale dichiara chiuso il fallimento.
 

 

(1) Articolo sostituito dall’art. 120 del D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006 e si applica ai concordati proposti successivamente anche se relativi a procedure fallimentari aperte prima della predetta entrata in vigore.
Prassi


Legge Fallimentare Completa
TITOLO I
Disposizioni generali
 
TITOLO II
Del fallimento
 
TITOLO III
Del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione

TITOLO IV
Dell’ammissione controllata

TITOLO V
Della liquidazione coatta amministrativa

TITOLO VI
Disposizioni penali

TITOLO VII
Disposizioni transitorie
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