Giurisprudenza Ordinata Cronologicamente
“L’azione del curatore volta a dichiarare, una volta intervenuta la risoluzione del concordato preventivo e pronunciata la sentenza di fallimento,  l’inefficacia dei pagamenti eseguiti al di là dei limiti stabiliti nella sentenza di omologazione o in violazione del principio della "par condicio creditorum" e dell'ordine delle prelazioni, è un'azione prescrivibile, non nell'ordinario decennio ai sensi dell'art. 2946 c.c., bensì nel quinquennio già posto in via generale per tutte le azioni revocatorie.”
(Antonio Pezzano – IlCodiceDeiConcordati.it)
Norma

Art. 140 L.F. Gli effetti della riapertura


I.
Gli effetti della riapertura sono regolati dagli articoli 122 e 123.
II.
Possono essere riproposte le azioni revocatorie già iniziate e interrotte per effetto del concordato.
III.
I creditori anteriori conservano le garanzie per le somme tuttora ad essi dovute in base al concordato risolto o annullato e non sono tenuti a restituire quanto hanno già riscosso.
IV.
Essi concorrono per l’importo del primitivo credito, detratta la parte riscossa in parziale esecuzione del concordato.
Prassi
In questo articolo non sono presenti elementi di prassi.

Tutta la Giurisprudenza

Art. 140 L.F. Gli effetti della riapertura

Legge Fallimentare Completa
TITOLO I
Disposizioni generali
 
TITOLO II
Del fallimento
 
TITOLO III
Del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione

TITOLO IV
Dell’ammissione controllata

TITOLO V
Della liquidazione coatta amministrativa

TITOLO VI
Disposizioni penali

TITOLO VII
Disposizioni transitorie
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