Giurisprudenza Ordinata Cronologicamente
“Il principio secondo cui ai sensi dell’art. 140 co. 3 lf i creditori non sono tenuti a restituire quanto hanno già riscosso in base al concordato risolto o annullato, è applicabile in via analogica al concordato preventivo risolto cui poi segua la sentenza dichiarativa di fallimento. Tale principio deve comunque interpretarsi nel senso che detti pagamenti non debbono comunque appalesarsi estranei alle finalità dell'istituto concordatario in quanto eseguiti al di là dei limiti stabiliti nella sentenza di omologazione o in violazione del principio della "par condicio creditorum" e dell'ordine delle prelazioni.”
(Antonio Pezzano – IlCodiceDeiConcordati.it)
Norma

Art. 140 L.F. Gli effetti della riapertura


I.
Gli effetti della riapertura sono regolati dagli articoli 122 e 123.
II.
Possono essere riproposte le azioni revocatorie già iniziate e interrotte per effetto del concordato.
III.
I creditori anteriori conservano le garanzie per le somme tuttora ad essi dovute in base al concordato risolto o annullato e non sono tenuti a restituire quanto hanno già riscosso.
IV.
Essi concorrono per l’importo del primitivo credito, detratta la parte riscossa in parziale esecuzione del concordato.
Prassi
In questo articolo non sono presenti elementi di prassi.

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Art. 140 L.F. Gli effetti della riapertura

Legge Fallimentare Completa
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Del fallimento
 
TITOLO III
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TITOLO IV
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TITOLO V
Della liquidazione coatta amministrativa

TITOLO VI
Disposizioni penali

TITOLO VII
Disposizioni transitorie
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