Giurisprudenza Ordinata Cronologicamente
“La cessione del credito a scopo di garanzia dà sempre luogo alla trasmissione del credito che ne costituisce l'oggetto, in via immediata se il credito è già maturato, ovvero in via differita, cioè al momento della maturazione, se trattasi di credito futuro, a differenza del pegno di credito, che non dà mai luogo al trasferimento della titolarità del credito al creditore pignoratizio, ed integra un tipico diritto di prelazione. La cessione del credito a scopo di garanzia, quindi, costituisce una forma atipica di garanzia che non rientra fra i diritti di prelazione, tassativamente indicati dall'art. 177, co. 3, L.F.. Perciò  l'adesione del cessionario del credito al concordato preventivo del cedente non comporta la rinuncia a tale garanzia.”
Precedenti conformi citati in sentenza: Cass. 5943/1980
(Antonio Pezzano – IlCodiceDeiConcordati.it)
Norme

Art. 177 L.F. Maggioranza per l’approvazione del concordato


I.
Il concordato è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Ove siano previste diverse classi di creditori, il concordato è approvato se tale maggioranza si verifica inoltre nel maggior numero delle classi. Quando sono poste al voto più proposte di concordato ai sensi dell’articolo 175, quinto comma, si considera approvata la proposta che ha conseguito la maggioranza più elevata dei crediti ammessi al voto; in caso di parità, prevale quella del debitore o, in caso di parità fra proposte di creditori, quella presentata per prima. Quando nessuna delle proposte concorrenti poste al voto sia stata approvata con le maggioranze di cui al primo e secondo periodo del presente comma, il giudice delegato, con decreto da adottare entro trenta giorni dal termine di cui al quarto comma dell’articolo 178, rimette al voto la sola proposta che ha conseguito la maggioranza relativa dei crediti ammessi al voto, fissando il termine per la comunicazione ai creditori e il termine a partire dal quale i creditori, nei venti giorni successivi, possono far pervenire il proprio voto con le modalità previste dal predetto articolo. In ogni caso si applicano il primo e secondo periodo del presente comma (1).
II.
I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, ancorché la garanzia sia contestata, dei quali la proposta di concordato prevede l’integrale pagamento, non hanno diritto al voto se non rinunciano in tutto od in parte al diritto di prelazione. Qualora i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca rinuncino in tutto o in parte alla prelazione, per la parte del credito non coperta dalla garanzia sono equiparati ai creditori chirografari; la rinuncia ha effetto ai soli fini del concordato.
III.
I creditori muniti di diritto di prelazione di cui la proposta di concordato prevede, ai sensi dell’articolo 160, la soddisfazione non integrale, sono equiparati ai chirografari per la parte residua del credito.
IV.
Sono esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze il coniuge del debitore, i suoi parenti e affini fino al quarto grado, la società che controlla la società debitrice, le società da questa controllate e quelle sottoposte a comune controllo, nonché (2) i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della proposta di concordato.
 
 
(1) Gli ultimi due periodi sono stati aggiunti dall’art. 3 del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132.
(2) L’art. 3 del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132, dopo le parole “quarto grado” ha aggiunto le parole “la società che controlla la società debitrice, le società da questa controllate e quelle sottoposte a comune controllo, nonché”.
(*) Le modifiche di cui alle note 1 e 2 si applicano ai procedimenti di concordato preventivo introdotti successivamente alla data del 21 agosto 2015 di entrata in vigore della citata legge di conversione.
Prassi

 




Tutta la Giurisprudenza

Art. 177 L.F. Maggioranza per l’approvazione del concordato

Art. 177 L.F. Maggioranza per l’approvazione del concordato

 

I) Sul trattamento dei creditori prelatizi in assenza di beni e sul diritto di voto

 

II) Sui crediti privilegiati

 

III) Sull’inesistenza di un conflitto di interessi fra persi creditori in occasione del voto

 

IV) Sul diniego del voto favorevole

 

V) Sulla convocazione dell’adunanza dei creditori e sul voto dei creditori privilegiati

 

VII) Sul voto dei creditori privilegiati non soddisfatti integralmente

 

IX) Sulla ratio della postergazione da finanziamento soci anche rispetto alle s.p.a.

 

X) Sulla differenza anche ai fini del voto fra cessione del credito a scopo di garanzia e pegno di credito

 

XI) Sul risultato paritario del voto in caso di concordato con classi

 

XII) Sul diritto di voto ante relazione del Commissario

 
 
Legge Fallimentare Completa
TITOLO I
Disposizioni generali
 
TITOLO II
Del fallimento
 
TITOLO III
Del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione

TITOLO IV
Dell’ammissione controllata

TITOLO V
Della liquidazione coatta amministrativa

TITOLO VI
Disposizioni penali

TITOLO VII
Disposizioni transitorie
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