Giurisprudenza Ordinata Cronologicamente
“Non essendo espressamente prevista alcuna sanzione per l'inosservanza dell'adempimento di cui all’art. 170 L.F., l'omissione della formalità dell'annotazione ivi prevista da parte del giudice delegato non incide sulla sorte del procedimento concorsuale.”
(Antonio Pezzano - IlCodiceDeiConcordati.it)
Norma
I.
Il giudice delegato, immediatamente dopo il decreto di ammissione al concordato, ne fa annotazione sotto l’ultima scrittura dei libri presentati.
II.
I libri sono restituiti al debitore, che deve tenerli a disposizione del giudice delegato e del commissario giudiziale.
Prassi
In questo articolo non sono presenti elementi di prassi.

Tutta la Giurisprudenza

Art. 170 L.F. Scritture contabili

Legge Fallimentare Completa
TITOLO I
Disposizioni generali
 
TITOLO II
Del fallimento
 
TITOLO III
Del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione

TITOLO IV
Dell’ammissione controllata

TITOLO V
Della liquidazione coatta amministrativa

TITOLO VI
Disposizioni penali

TITOLO VII
Disposizioni transitorie
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