Giurisprudenza Ordinata Cronologicamente
Giurisprudenza
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Cassazione civile, ord. sez. I, 09 ottobre 2017, n. 23593 (Rel. Terrusi)
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“Non essendo espressamente prevista alcuna sanzione per l'inosservanza dell'adempimento di cui all’art. 170 L.F., l'omissione della formalità dell'annotazione ivi prevista da parte del giudice delegato non incide sulla sorte del procedimento concorsuale.”
(Antonio Pezzano - IlCodiceDeiConcordati.it)
Norma
I.
Il giudice delegato, immediatamente dopo il decreto di ammissione al concordato, ne fa annotazione sotto l’ultima scrittura dei libri presentati.
Il giudice delegato, immediatamente dopo il decreto di ammissione al concordato, ne fa annotazione sotto l’ultima scrittura dei libri presentati.
II.
I libri sono restituiti al debitore, che deve tenerli a disposizione del giudice delegato e del commissario giudiziale.
I libri sono restituiti al debitore, che deve tenerli a disposizione del giudice delegato e del commissario giudiziale.
Prassi
In questo articolo non sono presenti elementi di prassi.
Tutta la Giurisprudenza
Art. 170 L.F. Scritture contabili
Art. 170 L.F. Scritture contabili
I) Sulla necessità dell’annotazione del decreto di ammissione alla procedura di concordato
II) Sui requisiti di ammissione alla procedura di concordato preventivo
Legge Fallimentare Completa
TITOLO I
Disposizioni generali
TITOLO II
Del fallimento
TITOLO III
Del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione
TITOLO IV
Dell’ammissione controllata
TITOLO V
Della liquidazione coatta amministrativa
TITOLO VI
Disposizioni penali
TITOLO VII
Disposizioni transitorie