Giurisprudenza Ordinata Cronologicamente
I.
Se la proposta è presentata prima che lo stato passivo venga reso esecutivo, hanno diritto al voto i creditori che risultano dall’elenco provvisorio predisposto dal curatore e approvato dal giudice delegato; altrimenti, gli aventi diritto al voto sono quelli indicati nello stato passivo reso esecutivo ai sensi dell’articolo 97. In quest’ultimo caso, hanno diritto al voto anche i creditori ammessi provvisoriamente e con riserva.
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Cassazione civile, sez. I, 31 ottobre 2016, n. 22045 (Rel. Terrusi)
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“I creditori prelatizi non possono considerarsi pagati integralmente in sede di concordato ex art. 124 L.F. allorché lo siano in un arco temporale superiore a quello imposto dagli ordinari tempi tecnici della procedura di fallimento ove anche ricevano per il ritardo la corresponsione degli interessi. Conseguentemente hanno diritto di partecipare al voto ex art. 127 L.F., pur se nei soli limiti della perdita conseguenziale. Tale perdita deve direttamente valutarsi a cura degli organi della procedura , senza quindi far ricorso alla relazione ex art. 124, co.3, L.F., funzionale alla diversa ipotesi di verifica del valore che consenta di determinate la misura di soddisfazione del credito prelatizio presumibilmente realizzabile in caso di liquidazione dei beni e dei diritti, quale limite minimo suscettibile di essere previsto nella proposta di concordato.”
(Antonio Pezzano – IlCodiceDeiConcordati.it)
Norma
Art. 127 L.F. Voto nel concordato
I.
Se la proposta è presentata prima che lo stato passivo venga reso esecutivo, hanno diritto al voto i creditori che risultano dall’elenco provvisorio predisposto dal curatore e approvato dal giudice delegato; altrimenti, gli aventi diritto al voto sono quelli indicati nello stato passivo reso esecutivo ai sensi dell’articolo 97. In quest’ultimo caso, hanno diritto al voto anche i creditori ammessi provvisoriamente e con riserva.
II.
I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, ancorché la garanzia sia contestata, dei quali la proposta di concordato prevede l’integrale pagamento, non hanno diritto al voto se non rinunciano al diritto di prelazione, salvo quanto previsto dal terzo comma. La rinuncia può essere anche parziale, purché non inferiore alla terza parte dell’intero credito fra capitale ed accessori.
I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, ancorché la garanzia sia contestata, dei quali la proposta di concordato prevede l’integrale pagamento, non hanno diritto al voto se non rinunciano al diritto di prelazione, salvo quanto previsto dal terzo comma. La rinuncia può essere anche parziale, purché non inferiore alla terza parte dell’intero credito fra capitale ed accessori.
III.
Qualora i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca rinuncino in tutto o in parte alla prelazione, per la parte del credito non coperta dalla garanzia sono assimilati ai creditori chirografari; la rinuncia ha effetto ai soli fini del concordato.
Qualora i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca rinuncino in tutto o in parte alla prelazione, per la parte del credito non coperta dalla garanzia sono assimilati ai creditori chirografari; la rinuncia ha effetto ai soli fini del concordato.
IV.
I creditori muniti di diritto di prelazione di cui la proposta di concordato prevede, ai sensi dell’articolo 124, terzo comma, la soddisfazione non integrale, sono considerati chirografari per la parte residua del credito.
I creditori muniti di diritto di prelazione di cui la proposta di concordato prevede, ai sensi dell’articolo 124, terzo comma, la soddisfazione non integrale, sono considerati chirografari per la parte residua del credito.
V.
Sono esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze il coniuge del debitore, i suoi parenti ed affini fino al quarto grado e coloro che sono diventati cessionari o aggiudicatari dei crediti di dette persone da meno di un anno prima della dichiarazione di fallimento.
Sono esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze il coniuge del debitore, i suoi parenti ed affini fino al quarto grado e coloro che sono diventati cessionari o aggiudicatari dei crediti di dette persone da meno di un anno prima della dichiarazione di fallimento.
VI.
La stessa disciplina si applica ai crediti delle società controllanti o controllate o sottoposte a comune controllo.
La stessa disciplina si applica ai crediti delle società controllanti o controllate o sottoposte a comune controllo.
VII.
I trasferimenti di crediti avvenuti dopo la dichiarazione di fallimento non attribuiscono diritto di voto, salvo che siano effettuati a favore di banche o altri intermediari finanziari.
I trasferimenti di crediti avvenuti dopo la dichiarazione di fallimento non attribuiscono diritto di voto, salvo che siano effettuati a favore di banche o altri intermediari finanziari.
(1) Articolo sostituito dall’art. 117 del D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006 e si applica ai concordati proposti successivamente anche se relativi a procedure fallimentari aperte prima della predetta entrata in vigore.
Prassi
- Circolare dell’Agenzia delle Entrate, 1° marzo 2013, n. 2/E
Articolo 13-ter del D.L. n. 83 del 2012 – Disposizioni in materia di responsabilità solidale dell’appaltatore – Circolare n. 40/E dell’8 ottobre 2012 - Circolare dell’Agenzia delle Entrate, 8 ottobre 2012, n. 40/E
Articolo 13-ter del D.L. n. 83 del 2012 – Disposizioni in materia di responsabilità solidale dell’appaltatore
Tutta la Giurisprudenza
Art. 127 L.F. Voto nel concordato
I) Sui destinatari della comunicazione della proposta di concordato fallimentare
II) Sulla rinunzia al privilegio da parte del creditore
III) Sulla ratio della postergazione da finanziamento soci anche rispetto alle s.p.a.
IV) Sui limiti del ricorso alla relazione del professionista ex art. 124, comma 3, L.F. e sul diritto di voto dei creditori prelatizi pagati oltre gli ordinari tempi tecnici
V) Sul conflitto d'interesse fra i creditori
II) Sulla rinunzia al privilegio da parte del creditore
III) Sulla ratio della postergazione da finanziamento soci anche rispetto alle s.p.a.
IV) Sui limiti del ricorso alla relazione del professionista ex art. 124, comma 3, L.F. e sul diritto di voto dei creditori prelatizi pagati oltre gli ordinari tempi tecnici
V) Sul conflitto d'interesse fra i creditori
I) Sui destinatari della comunicazione della proposta di concordato fallimentare
II) Sulla rinunzia al privilegio da parte del creditore
III) Sulla ratio della postergazione da finanziamento soci anche rispetto alle s.p.a.
IV) Sui limiti del ricorso alla relazione del professionista ex art. 124, comma 3, L.F. e sul diritto di voto dei creditori prelatizi pagati oltre gli ordinari tempi tecnici
V) Sul conflitto d'interesse fra i creditori
VI) Sul diritto di voto sulla proposta di concordato fallimentare
Legge Fallimentare Completa
TITOLO I
Disposizioni generali
TITOLO II
Del fallimento
TITOLO III
Del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione
TITOLO IV
Dell’ammissione controllata
TITOLO V
Della liquidazione coatta amministrativa
TITOLO VI
Disposizioni penali
TITOLO VII
Disposizioni transitorie