Giurisprudenza Ordinata Cronologicamente
Cassazione civile sez. I - 31/10/2013 n. 24553
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
- Dott. RORDORF Renato - Presidente
- Dott. SALVAGO Salvatore - Consigliere
- Dott. CECCHERINI Aldo - Consigliere
- Dott. DI AMATO Sergio - Consigliere
- Dott. DIDONE Antonio - rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
sentenza
contro
contro
P.Q.M.
I.
Dopo l’omologazione del concordato, il commissario giudiziale ne sorveglia l’adempimento, secondo le modalità stabilite nella sentenza di omologazione. Egli deve riferire al giudice ogni fatto dal quale possa derivare pregiudizio ai creditori.
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Cassazione civile, sez. I, 31 ottobre 2013, n. 24553
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Sull’inesistenza, nel patrimonio del debitore, di bene gravato da privilegio speciale Cassazione civile, sez. I, 31 ottobre 2013, n. 24553
“La disciplina del concordato preventivo, vigente anteriormente alle modifiche di cui al D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169, caratterizzata dalla inapplicabilità dell’articolo 54 L.F. e dalla condizione essenziale ed indefettibile dell’integrale pagamento dei creditori privilegiati, comporta che, a differenza del fallimento, la mancanza nel compendio patrimoniale del debitore del bene gravato da privilegio non ne impedisce l’esercizio, con la conseguenza che il credito resta privilegiato ed è concretamente riconoscibile la prelazione in sede di riparto dell’attivo. In un tale contesto, infatti, il privilegio assume rilevanza esclusivamente come qualità del credito, che, ex articolo 2745 cod. civ., sorge privilegiato in ragione della sua causa secondo le disposizioni di legge, mantenendo, poi, tale qualità per l’intera procedura”. (in
www.dejure.it)Cassazione civile sez. I - 31/10/2013 n. 24553
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
- Dott. RORDORF Renato - Presidente
- Dott. SALVAGO Salvatore - Consigliere
- Dott. CECCHERINI Aldo - Consigliere
- Dott. DI AMATO Sergio - Consigliere
- Dott. DIDONE Antonio - rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
sul ricorso 4688-2007 proposto da: LIQUIDATORE GIUDIZIALE DEI BENI DELLA FEDERAZIONE ITALIANA DEI CONSORZI AGRARI SOC. COOP. A R.L. IN CONCORDATO PREVENTIVO, e FEDERAZIONE ITALIANA DEI CONSORZI AGRARI SOC. COOP. A R.L. IN LIQUIDAZIONE IN CONCORDATO PREVENTIVO, in persona del Commissario Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DI PORTA PINCIANA 4, presso l'avvocato SANTARONI MARIO, che li rappresenta e difende, giusta procure a margine del ricorso; - ricorrenti -
A.P.I. - ANONIMA PETROLI ITALIANA S.P.A.; - intimata - sul ricorso 8688-2007 proposto da: A.P.I. - ANONIMA PETROLI ITALIANA S.P.A. (C.F. (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FABIO MASSIMO 45, presso l'avvocato MATTEO LUIGI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato MAFFEI ALBERTI ALBERTO, giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale; - controricorrente e ricorrente incidentale -
LIQUIDATORE GIUDIZIALE DEI BENI DELLA FEDERAZIONE ITALIANA DEI CONSORZI AGRARI SOC. COOP. A R.L. IN CONCORDATO PREVENTIVO, e FEDERAZIONE ITALIANA DEI CONSORZI AGRARI SOC. COOP. A R.L. IN LIQUIDAZIONE IN CONCORDATO PREVENTIVO, in persona del Commissario Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DI PORTA PINCIANA 4, presso l'avvocato SANTARONI MARIO, che li rappresenta e difende, giusta procure a margine del controricorso al ricorso incidentale; - controricorrenti al ricorso incidentale - avverso la sentenza n. 3934/2006 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 18/09/2006; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/09/2013 dal Consigliere Dott. ANTONIO DIDONE; udito, per i ricorrenti principali, l'Avvocato MARIO SANTARONI che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale, il rigetto dell'incidentale; uditi, per la controricorrente e ricorrente incidentale A.P.I., gli Avvocati LUIGI CARMELO MATTEO e ALBERTO MAFFEI ALBERTI che hanno chiesto il rigetto del ricorso principale, l'accoglimento dell'incidentale; udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SORRENTINO Federico che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, per l'inammissibilità o, in subordine rigetto dell'incidentale.
Fatto
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
1.
- Con atto notificato il 20.2.2000, il liquidatore giudiziale della Federazione Italiana dei Consorzi Agrari soc. coop. a r.l. in concordato preventivo ha convenuto dinanzi al Tribunale di Roma la API, Anonima Petroli Italiana S.p.a. per sentirla condannare alla restituzione di L. 5.724.520.300, dalla convenuta percepite indebitamente, oltre interessi legali dalla messa in mora (13.5.1999) al soddisfo. Ha convenuto altresì la Federazione Italiana dei Consorzi Agrari soc. coop. a r.l. in concordato preventivo, che è rimasta contumace. Ha esposto che nell'operare la classificazione dei crediti, al fine della ripartizione delle somme ricavate dalla liquidazione dei beni ceduti, aveva verificato l'insussistenza del privilegio riconosciuto alla convenuta (per rivalsa IVA ed imposta di fabbricazione) in quanto non esistevano nel patrimonio del debitore, al momento della omologazione del concordato, i beni che avevano formato oggetto della cessione da cui derivavano i crediti; conseguentemente, tenuto conto della quota spettante ai ceditori chirografari, pari al 40%, l'API, il cui credito era pari a L. 21.940.813.641, aveva diritto a partecipare al concorso per L. 8.776.325,497, mentre aveva ricevuto L. 14.500.845.797, di talchè la liquidazione era creditrice della somma sopra indicata. Costituitasi, la convenuta ha chiesto il rigetto della domanda e ha proposto, altresì, domanda riconvenzionale per il pagamento della ulteriore somma di L. 1.986.734.031, assumendo che il suo ulteriore credito ammesso in via chirografaria era stato soddisfatto solo nella misura del 20%. Con sentenza del 24.11.2003 il Tribunale ha accolto la domanda di parte attrice e ha rigettato la riconvenzionale. Con la sentenza impugnata (depositata il 18.9.2006) la Corte di appello di Roma, in riforma della decisione di primo grado, appellata dalla società convenuta, ha rigettato la domanda proposta dal liquidatore mentre ha dichiarato inammissibile, per difetto di specificità, il motivo di appello incidentale relativo al mancato accoglimento della domanda riconvenzionale.
1.1.
- In estrema sintesi, la corte di merito ha affermato che il credito vantato dalla società opponente era indubbiamente privilegiato e, mentre la mancanza del bene nel patrimonio del debitore può avere effetto nel fallimento, diversa è la situazione qualora si versi in ipotesi di concordato preventivo. Nel fallimento la distinzione tra il momento della ammissione del credito ed il momento della liquidazione comporta che, ai sensi dell'art. 54 L.F., se i beni mobili non soddisfano per intero i crediti privilegiati, sul residuo i privilegiati vanno collocati in chirografo. Per contro, nel concordato preventivo - che ha per scopo precipuo il soddisfacimento integrale delle ragioni dei creditori privilegiati e quello, anche parziale, dei chirografari - non è lecito distinguere tra il momento di richiesta del concordato e quello di liquidazione dei crediti, in quanto i privilegiati sarebbero solo fittiziamente tutelati, mentre essi lo debbono essere effettivamente ed integralmente fino al momento del riparto del ricavato.
2.
- Contro la sentenza di appello il liquidatore giudiziale della Federazione Italiana dei Consorzi Agrari soc. coop. a r.l. in concordato preventivo nonchè la Federazione Italiana dei Consorzi Agrari soc. coop. a r.l. in concordato preventivo hanno proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. Resiste con controricorso la s.p.a. A.P.I., la quale ha proposto, altresì, ricorso incidentale affidato a un solo motivo. I ricorrenti principali hanno resistito con controricorso e, nel termine di cui all'art. 378 c.p.c., hanno depositato memoria.
2.1.
- Con il primo motivo i ricorrenti principali denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 160 e 171 L. Fall., in relazione all'art. 185 L. Fall. "per aver illegittimamente affermato che nel concordato preventivo con cessione dei beni non è possibile distinguere "tra il momento della richiesta di concordato e quello della liquidazione dei crediti" ed è, pertanto, precluso al liquidatore concordatizio l'avvio di un giudizio volto ad accertare la non esercitabilità del privilegio speciale". Formulano - ai sensi dell'art. 366 bis c.p.c., applicabile ratione temporis - il seguente quesito: "se, nella procedura di concordato preventivo, il riconoscimento nel ricorso introduttivo e nella relazione del Commissario Giudiziale del rango privilegiato ad un credito precludano al Liquidatore concordatizio, di fronte ad obiettive e documentate circostanze, di agire per contestare lo stesso rango ovvero anche il solo esercizio della prelazione, in sede di riparto delle attività ricavate dalla liquidazione dell'attivo ceduto".
2.2.
- Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano "violazione e falsa applicazione degli artt. 2741, 2745, 2746, 2747 e 2756 c.c. in relazione agli artt. 184 e 185 L. Fall., per aver affermato che "la mancanza del bene nel patrimonio del debitore" non impedisce al liquidatore dei beni di pagare integralmente il creditore che abbia privilegio speciale su quel bene". Formulano, ai sensi dell'art. 366 bis c.p.c., il seguente quesito: "se, nel concordato preventivo con cessione dei beni ai creditori, il Liquidatore Giudiziale, accertata la inesistenza del bene su cui grava il privilegio speciale, sia o meno tenuto all'integrale pagamento del creditore che sul bene, non rinvenuto, vantava un diritto di prelazione".
2.3.
- Con l'unico motivo di ricorso incidentale la società controricorrente denuncia vizio di motivazione in ordine alla ritenuta inammissibilità, per difetto di specificità, del motivo di appello concernente il rigetto della domanda riconvenzionale.
3.
- I due motivi del ricorso principale - esaminabili congiuntamente - volti a sostenere che erroneamente la corte d'appello avrebbe negato al liquidatore giudiziale la possibilità di contestare l'esistenza di privilegi riconosciuti dal debitore nella domanda di concordato e poi dal commissario giudiziario nel corso del procedimento di omologazione; e che, ove accerti l'inesistenza dei beni sui quali dovrebbe soddisfarsi il privilegio speciale, il liquidatore concordatario deve soddisfare il relativo credito solo nella misura prevista per i chirografari sono infondati. Invero, di recente questa Corte ha chiarito che "la disciplina del concordato preventivo, vigente anteriormente alle modifiche di cui al D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 (inapplicabile, nella specie, "ratione temporis"), caratterizzata dalla inapplicabilità dell'art. 54 L. Fall., e dalla condizione essenziale ed indefettibile dell'integrale pagamento dei creditori privilegiati, comporta che, a differenza del fallimento, la mancanza nel compendio patrimoniale del debitore del bene gravato da privilegio non ne impedisce l'esercizio, con la conseguenza che il credito resta privilegiato ed è concretamente riconoscibile la prelazione in sede di riparto dell'attivo. In un tale contesto, infatti, il privilegio assume rilevanza esclusivamente come qualità del credito, che, ex art. 2745 cod. civ., sorge privilegiato in ragione della sua causa secondo le disposizioni di legge, mantenendo, poi, tale qualità per l'intera procedura" (Sez. 1, Sentenza n. 12064/2013). E' vero, peraltro, che in precedenza una (ormai) lontana pronuncia aveva ritenuto che "nel concordato preventivo, qualora l'indagine sul rango privilegiato o meno dei crediti sia rimasta, come di norma, nei limiti di un accertamento meramente incidentale, in mancanza di statuizioni pregiudiziali rese in proposito dal tribunale (in esito ad indagini sollecitate dagli interessati o promosse dal tribunale medesimo), l'omologazione del concordato stesso non osta a che, nell'ambito del singolo rapporto obbligatorio, possa essere chiesta ed ottenuta una pronuncia negativa del privilegio (prima) riconosciuto in sede concorsuale, quale mezzo al fine di sentire assoggettare il relativo credito alla percentuale concordataria (con conseguente restituzione delle somme versate in eccedenza nella fase di esecuzione del concordato)" (Sez. 1, Sentenza n. 2560/1987; V. anche 2540/58 nonchè Sez. 1, n. 2901/1975, invocata dai ricorrenti). Sennonchè, la giurisprudenza meno recente non contiene alcun riferimento all'argomento tratto dalla inapplicabilità al concordato preventivo della norma dettata per il fallimento dall'art. 54 L. Fall.. Norma non richiamata dalla disciplina del concordato preventivo e che, invece, la migliore dottrina riteneva applicabile al concordato fallimentare. La tesi negativa, inoltre, è confermata dall'intervento del Legislatore, il quale con la riforma dell'art. 160 L. Fall. - operata con il D.Lgs. n. 169 del 2007 - ha ora espressamente previsto che "la proposta può prevedere che i creditori muniti di diritto di privilegio, pegno o ipoteca, non vengano soddisfatti integralmente, purchè il piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione indicato nella relazione giurata di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, comma 3, lett. d)". Coerentemente, poi, il nuovo art. 177, comma 3, L. Fall., prevede che, ai fini della legittimazione al voto, "i creditori muniti di diritto di prelazione di cui la proposta di concordato prevede, ai sensi dell'art. 160, la soddisfazione non integrale, sono equiparati ai chirografari per la parte residua del credito". Per converso, nel regime previgente anche i creditori muniti privilegio speciale su beni non più esistenti (o non rinvenuti) erano esclusi dalle operazioni di voto salvo che avessero rinunciato alla prelazione. D'altronde, che la norma innanzi indicata avesse natura innovativa e, dunque, non interpretativa, era perfettamente chiaro al Legislatore, posto che nella Relazione illustrativa del D.Lgs. cd. "correttivo" è esplicitata la ragione dell'innovazione evidenziandosi che "la normativa precedentemente in vigore non consentiva, in sede di concordato preventivo, ed a differenza di quanto poteva invece accadere nell'ambito di un concordato fallimentare, di offrire un pagamento in percentuale dei creditori privilegiati, neppure con riferimento a quella parte del loro credito destinata a rimanere comunque insoddisfatta avuto riguardo al presumibile valore di realizzo dei beni sui quali il privilegio cade. Si è quindi voluto, al fine di incentivare ulteriormente il ricorso allo strumento del concordato preventivo, e di eliminare una illogica diversità di disciplina rispetto al concordato fallimentare, prevedere che anche la proposta di concordato preventivo possa contemplare il pagamento in percentuale dei creditori privilegiati, semprechè la misura del soddisfacimento proposta non sia inferiore a quella realizzabile sul ricavato in caso di vendita dei beni sui quali il privilegio cade". Le argomentazioni innanzi esposte inducono il Collegio a dare continuità al principio espresso dalla pronuncia n. 12064/2013, mentre alcun valido argomento contrario è desumibile da Sez. 1, Sentenza n. 8683 del 10/04/2013 invocata dai ricorrenti nella memoria difensiva posto che tale ultima pronuncia si è limitata a prendere atto della mancanza di prova dell'inesistenza del bene gravato dal privilegio speciale, senza prendere posizione sulla natura innovativa o interpretativa del nuovo testo dell'art. 160 L. Fall., che ha introdotto la possibilità di soddisfare (anche) nel concordato preventivo i creditori prelatizi in misura parziale corrispondente al valore dei beni gravati accertato mediante una stima, attribuendo ad essi diritto di voto nel concordato per la parte residua del credito e introducendo una disciplina analoga a quella, pure innovativa, già dettata per il concordato fallimentare dal D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5.
4.
- L'unico motivo del ricorso incidentale - con il quale parte ricorrente confuta l'affermazione d'inammissibilità per genericità del proprio appello incidentale - è inammissibile. Infatti, la censura si colloca certamente tra i vizi denunciabili ai sensi dell'art. 342 c.p.c. mentre parte ricorrente ha, sia formalmente che sostanzialmente, denunciato la "motivazione" con la quale è stata ritenuta aspecifica la sua censura in appello. Ora, è vero che le Sezioni unite hanno recentemente ribadito un indirizzo meno formalistico quanto all'onere della specificità ex art. 366 c.p.c., n. 4, secondo cui il ricorso deve indicare "i motivi per i quali si chiede la cassazione, con l'indicazione delle norme di diritto su cui si fondano", non debba essere inteso quale assoluta necessità di formale ed esatta indicazione della ipotesi, tra quelle elencate nell'art. 360 c.p.c., comma 1, cui si ritenga di ascrivere il vizio, nè di precisa individuazione, nei casi di deduzione di violazione o falsa applicazione di norme sostanziali o processuali, degli articoli, codicistici o di alti testi normativi. Nondimeno, le SSUU hanno precisato che il ricorso deve essere articolato in specifici motivi immediatamente ed inequivocabilmente riconducili ad una delle cinque ragioni di impugnazione previste dalla citata disposizione, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l'esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi. Pertanto, nel caso in cui il ricorrente lamenti l'omessa pronunzia da parte della impugnata sentenza, in ordine ad una delle domande o eccezioni formulate, non è necessario che faccia espressa menzione della ricorrenza dell'ipotesi di cui all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 (con riferimento all'art. 112 c.p.c.), "purchè nel motivo si faccia inequivocabilmente riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione. Va invece dichiarato inammissibile il motivo allorquando, in ordine alla suddetta doglianza, il ricorrente sostenga che la motivazione sia stata omessa o insufficiente o si limiti ad argomentare sulla violazione di legge" (Sez. un., Sentenza n. 17931 del 24 luglio 2013). Nella concreta fattispecie - essendo applicabile ratione temporis l'art. 366 bis c.p.c. - il motivo deve essere ritenuto inammissibile per violazione di detta norma perchè la "sintesi del fatto controverso" contenuta a pag. 15 del ricorso non può essere ritenuta equivalente al quesito di diritto che deve essere formulato anche quando è denunciata la nullità della sentenza ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 4. La reciproca soccombenza giustifica l'integrale compensazione delle spese del giudizio di legittimità.
DirittoLa Corte rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale. Dichiara compensate tra le parti le spese processuali del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 25 settembre 2013. Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2013
Norme
Art. 185 L.F. Esecuzione del concordato
I.
Dopo l’omologazione del concordato, il commissario giudiziale ne sorveglia l’adempimento, secondo le modalità stabilite nella sentenza di omologazione. Egli deve riferire al giudice ogni fatto dal quale possa derivare pregiudizio ai creditori.
II.
Si applica il secondo comma dell’articolo 136.
Si applica il secondo comma dell’articolo 136.
III.
Il debitore è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione alla proposta di concordato presentata da uno o più creditori, qualora sia stata approvata e omologata (1).
Il debitore è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione alla proposta di concordato presentata da uno o più creditori, qualora sia stata approvata e omologata (1).
IV.
Nel caso in cui il commissario giudiziale rilevi che il debitore non sta provvedendo al compimento degli atti necessari a dare esecuzione alla suddetta proposta o ne sta ritardando il compimento, deve senza indugio riferirne al tribunale. Il tribunale, sentito il debitore, può attribuire al commissario giudiziale i poteri necessari a provvedere in luogo del debitore al compimento degli atti a questo richiesti (1).
Nel caso in cui il commissario giudiziale rilevi che il debitore non sta provvedendo al compimento degli atti necessari a dare esecuzione alla suddetta proposta o ne sta ritardando il compimento, deve senza indugio riferirne al tribunale. Il tribunale, sentito il debitore, può attribuire al commissario giudiziale i poteri necessari a provvedere in luogo del debitore al compimento degli atti a questo richiesti (1).
V.
Il soggetto che ha presentato la proposta di concordato approvata e omologata dai creditori può denunziare al tribunale i ritardi o le omissioni da parte del debitore, mediante ricorso al tribunale notificato al debitore e al commissario giudiziale, con il quale può chiedere al tribunale di attribuire al commissario giudiziale i poteri necessari a provvedere in luogo del debitore al compimento degli atti a questo richiesti (1).
Il soggetto che ha presentato la proposta di concordato approvata e omologata dai creditori può denunziare al tribunale i ritardi o le omissioni da parte del debitore, mediante ricorso al tribunale notificato al debitore e al commissario giudiziale, con il quale può chiedere al tribunale di attribuire al commissario giudiziale i poteri necessari a provvedere in luogo del debitore al compimento degli atti a questo richiesti (1).
VI.
Fermo restando il disposto dell’articolo 173, il tribunale, sentiti in camera di consiglio il debitore e il commissario giudiziale, può revocare l’organo amministrativo, se si tratta di società, e nominare un amministratore giudiziario stabilendo la durata del suo incarico e attribuendogli il potere di compiere ogni atto necessario a dare esecuzione alla suddetta proposta, ivi inclusi, qualora tale proposta preveda un aumento del capitale sociale del debitore, la convocazione dell’assemblea straordinaria dei soci avente ad oggetto la delibera di tale aumento di capitale e l’esercizio del voto nella stessa. Quando è stato nominato il liquidatore a norma dell’articolo 182, i compiti di amministratore giudiziario possono essere a lui attribuiti (1).
Fermo restando il disposto dell’articolo 173, il tribunale, sentiti in camera di consiglio il debitore e il commissario giudiziale, può revocare l’organo amministrativo, se si tratta di società, e nominare un amministratore giudiziario stabilendo la durata del suo incarico e attribuendogli il potere di compiere ogni atto necessario a dare esecuzione alla suddetta proposta, ivi inclusi, qualora tale proposta preveda un aumento del capitale sociale del debitore, la convocazione dell’assemblea straordinaria dei soci avente ad oggetto la delibera di tale aumento di capitale e l’esercizio del voto nella stessa. Quando è stato nominato il liquidatore a norma dell’articolo 182, i compiti di amministratore giudiziario possono essere a lui attribuiti (1).
(1) Comma aggiunto dall’art. 3 del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132. La modifica si applica ai procedimenti di concordato preventivo introdotti successivamente alla data del 21 agosto 2015 di entrata in vigore della citata legge di conversione.
Prassi
- Interpello dell’Agenzia delle Entrate, 15 gennaio 2014, prot. n. 5378/14
Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Istanza presentata il 20 settembre 2013 concernente l’interpr20tazione dell’art. 5 del D.Lgs. n. 446 del 1997 - Circolare dell’Agenzia delle Entrate, 5 agosto 2011, n. 41/E
D.L. 6 luglio 2001, n. 98. recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2011, n. 11. Commento alle novità fiscali - Circolare dell’Agenzia del Territorio, 9 luglio 2010, n. 2
Attuazione del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 – Articolo 19, comma 14 - Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate, 3 aprile 2008, n. 127/E
Interpello articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Fatturazione prestazioni professionali nell’ambito delle procedure concorsuali – D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 - Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate, 18 marzo 2002, n. 89/E
Termini per l’emissione di una nota credito dopo la chiusura del fallimento. Interpello – articolo 11 legge 27 luglio 2000, n. 212 - Circolare, Ministero delle Finanze – Dip. Entrate Aff. Giuridici Uff. del Dir. Centrale, 17 aprile 2000, n. 77
I.V.A. – Variazioni in diminuzione per mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive rimaste infruttuose. Articolo 26, secondo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni – Articolo 2, comma 1, lett. c-bis) del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30 – Articolo 13-bis, commi 1 e 2, del D.L. 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140
Tutta la Giurisprudenza
Art. 185 L.F. Esecuzione del concordato
Art. 185 L.F. Esecuzione del concordato
I) Sul divieto di cumulo degli incarichi di liquidatore e commissario giudiziale
III) Sui diritti dei creditori prelatizi in assenza di beni
IV) Sull’inesistenza, nel patrimonio del debitore, di bene gravato da privilegio speciale
V) Sulla legittimazione passiva durante l’esecuzione del concordato
VI) Sull’incompetenza del giudice concorsuale in sede esecutiva di c.p. con cessione dei beni
VII) Sui poteri officiosi del giudice
VIII) Sulla ricorribilità in Cassazione dei provvedimenti emessi nella fase esecutiva del concordato preventivo
Legge Fallimentare Completa
TITOLO I
Disposizioni generali
TITOLO II
Del fallimento
TITOLO III
Del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione
TITOLO IV
Dell’ammissione controllata
TITOLO V
Della liquidazione coatta amministrativa
TITOLO VI
Disposizioni penali
TITOLO VII
Disposizioni transitorie