Giurisprudenza Ordinata Cronologicamente
Cassazione civile sez. I - 26/3/2010 n. 7273
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
- Dott. VITRONE Ugo - Presidente
- Dott. FIORETTI Francesco Maria - rel. Consigliere
- Dott. PICCININN Carlo - Consigliere
- Dott. BERNABAI Renato - Consigliere
- Dott. RAGONESI Vittorio - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
sentenza
P.Q.M.
I.
Il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla pubblicazione nel registro delle imprese del ricorso di cui all’articolo 161 (1). Tuttavia essi conservano impregiudicati i diritti contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso.
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Cassazione civile, sez. I, 26 marzo 2010, n. 7273
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Sull’estensione degli effetti del concordato ai soci illimitatamente responsabili Cassazione civile, sez. I, 26 marzo 2010, n. 7273
“Il principio della consecuzione processuale tra le procedure di concordato preventivo e di fallimento non può essere applicato con riferimento ai creditori personali dei soci illimitatamente responsabili di società di persone, in quanto l’efficacia del concordato preventivo della società nei confronti dei soci illimitatamente responsabili riguarda esclusivamente i debiti sociali. Ne consegue che ai fini dell’opponibilità di eventuali ipoteche al fallimento o del computo degli interessi sui crediti vantati nei confronti dei singoli soci, non rileva la data di ammissione della società di persone al concordato preventivo, ma quella della successiva dichiarazione di fallimento, ai sensi dell’articolo 147 della L.F., dei soci illimitatamente responsabili”. (massima ufficiale)
Cassazione civile sez. I - 26/3/2010 n. 7273
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
- Dott. VITRONE Ugo - Presidente
- Dott. FIORETTI Francesco Maria - rel. Consigliere
- Dott. PICCININN Carlo - Consigliere
- Dott. BERNABAI Renato - Consigliere
- Dott. RAGONESI Vittorio - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
sul ricorso proposto da:
BANCO DI SICILIA S.P.A. (C.F. (OMISSIS)), in persona del Responsabile dell'Ufficio Recupero Crediti di Palermo pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SOMALIA 250, presso l'avvocato PUNZO FRANCESCO, che lo rappresenta e - difende, giusta procura a margine del ricorso; - ricorrente - ASPRA FINANCE S.P.A. - C.F. (OMISSIS) - (cessionaria del Banco di Sicilia S.p.a.), e per essa UNICREDIT CREDIT MANAGEMENT BANK S.P.A., quale mandataria per la gestione dei crediti, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ARCO DELLA CIAMBELLA 6, presso l'avvocato MESSINA IGNAZIO, che la rappresenta e difende, giusta procura speciale per Notaio Dott. MARIA ANGELA MESSANA di PALERMO - Rep. n. 9900 del 14.1.10; - interveniente adesivo -
contro
B.A., nella qualità di Curatore del FALLIMENTO DELLA SOCIETA' PUCCI S.N.C. DI PUCCI GIUSEPPE E C. E DEI SINGOLI SOCI D.A., P.G., V.S., domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato REALE ALESSANDRO, giusta procura a margine del controricorso; - controricorrente - avverso la sentenza n. 946/2004 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 12/08/2004; udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 22/01/2010 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA FIORETTI; udito, per la ricorrente, l'Avvocato PAPE' PIETRO, per delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PRATIS Pierfelice, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
B.A., nella qualità di Curatore del FALLIMENTO DELLA SOCIETA' PUCCI S.N.C. DI PUCCI GIUSEPPE E C. E DEI SINGOLI SOCI D.A., P.G., V.S., domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato REALE ALESSANDRO, giusta procura a margine del controricorso; - controricorrente - avverso la sentenza n. 946/2004 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 12/08/2004; udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 22/01/2010 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA FIORETTI; udito, per la ricorrente, l'Avvocato PAPE' PIETRO, per delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PRATIS Pierfelice, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, depositato il 16 marzo 1996, il Banco di Sicilia propose opposizione avverso il provvedimento del giudice delegato al fallimento della Pucci s.n.c. e C. e dei singoli soci D. A., P.G. e V.S., con il quale aveva dichiarato esecutivi gli stati passivi dei singoli soci P. G. e D.A., nella parte relativa alla ammissione a detti passivi fallimentari dei crediti, di cui alle domande proposte dalla opponente recanti i nn. 54 e 57 del relativo elenco cronologico, chiedendo, in modifica di detti stati passivi, l'ammissione dei crediti per gli importi e con la collocazione come richiesti in domanda. La Banca chiese la modifica dello stato passivo con riferimento alla domanda n. 54 capo b) ed alla domanda 57, capi a), b) e c) assumendo che gli effetti della dichiarazione di fallimento, per quanto riguarda i termini per il computo degli interessi, richiesti in relazione ai crediti indicati nelle predette domande, e per la valutazione della opponibilità al fallimento di una ipoteca giudiziale, iscritta a carico di D.A. in data 20 gennaio 1990, in virtù di un decreto ingiuntivo emesso nei confronti di P.G. e D.A. per la somma di L. 54.943.221, non potevano farsi risalire all'epoca dell'ammissione della società summenzionata alla procedura di concordato preventivo, avvenuta con decreto in data 18.12.1990, ma, trattandosi di debiti personali dei soci e, quindi, del tutto autonomi rispetto ai debiti della società, il computo di detti termini doveva essere effettuato a partire dalla dichiarazione di fallimento dei singoli soci. Il Tribunale di Palermo adito rigettava l'opposizione. Detta sentenza veniva impugnata dal Banco di Sicilia dinanzi alla Corte d'Appello di Palermo, che rigettava il gravame, condannando l'appellante al pagamento delle spese del grado. Avverso detta sentenza il Banco di Sicilia ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di due motivi. La curatela del Fallimento della società "Pucci" s.n.c. di Pucci Giuseppe e C. e dei singoli soci D.A., P.G. e V.S. ha resistito con controricorso, depositando anche memoria ex art. 378 c.p.c.. Si è costituita, altresì, Unicredit Credit Management Bannk s.p.a., in qualità di mandataria di Aspra Finance s.p.a, quale cessionaria dei crediti per cui è causa, facendo proprie le precedenti domande e difese già spiegate dal Banco di Sicilia s.p.a..
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso la banca ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione delle norme della L. Fall., artt. 160, 167, 184, 169, 67, per essere stata erroneamente ritenuta l'ammissione al concordato preventivo dei singoli soci della Pucci Giuseppe e C. anche per i debiti personali estranei alla società, che, per effetto di essa, il termine per l'esercizio delle revocatorie fallimentari decorre dalla apertura della procedura e non dalla data della dichiarazione del successivo fallimento e che il blocco degli interessi decorre dalla data di presentazione della proposta di concordato e non dalla data della dichiarazione del successivo fallimento. Omessa, insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5). Deduce la banca ricorrente che la sentenza impugnata sarebbe errata per avere ritenuto che gli effetti del concordato della società Pucci s.n.c. di Pucci Giuseppe e C. si estendano ai debiti personali dei soci, essendo tale decisione in contrasto con il fatto che il concordato preventivo riguarderebbe soltanto le obbligazioni sociali e che tale estensione non potrebbe essere ritenuta neanche per effetto della presentazione da parte dei soci della domanda di concordato, che, alla luce del disposto della L. Fall., art. 184, potrebbe essere intesa soltanto come richiesta di estensione del pagamento dei debiti sociali in percentuale concordataria anche da parte dei soci. Questo sarebbe il solo significato che potrebbe essere attribuito alla istanza dei soci, non essendo questa idonea a fare ritenere ammissibile l'estensione del concordato ai debiti personali diversi dalle obbligazioni sociali. Sarebbe, inoltre, errato quanto ancora affermato dal giudice a quo che vi sia stata una pronuncia opponibile ai creditori sull'ammissibilità della proposta di concordato riferibile ai debiti personali dei soci. Il Tribunale nel decidere in ordine alla omologazione del concordato non avrebbe per nulla pronunciato al riguardo di detta questione, essendosi limitato ad affermare l'irrilevanza di tale questione relativamente alle ragioni per le quali veniva valutata negativamente la convenienza del concordato. Conseguentemente la Corte d'Appello avrebbe dovuto ritenere consolidata l'ipoteca giudiziale iscritta nell'anno antecedente l'apertura del concordato, in quanto il termine dell'anno dovrebbe farsi decorrere, secondo la L. Fall., art. 67, n. 4, dalla dichiarazione di fallimento e dalla stessa data dovrebbe farsi decorrere il blocco degli interessi e riconoscersi pure in linea ipotecaria i successivi interessi L. Fall., ex art. 54 e art. 2855 c.c.. Con il secondo motivo la banca ricorrente denuncia violazione dell'art. 92 c.p.c., con riferimento alla pronunciata condanna del Banco di Sicilia alle spese del giudizio di appello, atteso che l'oggetto della controversia e lo svolgimento della causa avrebbero dovuto fare ritenere sussistenti i giusti motivi per la compensazione delle stesse. Il primo motivo è fondato. Il Collegio osserva che il giudice delegato ha ammesso allo stato passivo dei singoli soci P.G. e D.A. debiti personali dei soci stessi, garantiti da ipoteca iscritta su beni personali di detti soci, prendendo in considerazione - al fine di verificare la opponibilità delle ipoteche al fallimento, di stabilire il momento a partire dal quale deve considerarsi sospeso, ai sensi della L. Fall., art. 55, il corso degli interessi convenzionali o legali, il periodo da prendersi in considerazione per la estensione, ai sensi della L. Fall.,art. 54, u.c., del diritto di prelazione agli interessi - la data di ammissione della società "Pucci s.n.c. di Pucci Giuseppe e C" al concordato preventivo. La Corte d'Appello ha considerata corretta la scelta effettuata dal giudice delegato in base al principio della consecuzione delle procedure, più volte affermato da questa Suprema Corte nella ipotesi in cui al concordato preventivo segua la dichiarazione di fallimento dell'imprenditore. La Corte di merito ha affermato che con decreto del 18.12.1990 era stata dichiarata aperta la procedura di concordato preventivo nei confronti della Pucci s.n.c. e dei singoli soci illimitatamente responsabili P.G., D.A. e V. S.; che P.G. e D.A. avevano chiesto la estensione nei propri confronti della procedura di concordato preventivo; che dopo l'avvenuta espressione del voto anche da parte dei creditori personali ed individuali dei soci, tra i quali anche il Banco di Sicilia s.p.a., era intervenuto il giudizio di omologazione che si era concluso con la sentenza 6/23 aprile 1994, che, rigettata la proposta di concordato preventivo, aveva dichiarato il fallimento della società e dei soci illimitatamente responsabili; che i soci di detta società in nome collettivo ammessa alla procedura di concordato preventivo, pur non essendo imprenditori commerciali, potevano chiedere, nel concorso delle altre circostanze richieste dalla legge, che detta procedura fosse estesa anche ai loro debiti personali, avendo interesse a sottrarre il loro patrimonio alla azione esecutiva individuale dei creditori particolari, per far fronte con il medesimo agli obblighi assunti dalla società con il concordato ed evitare in tal modo di essere dichiarati falliti assieme ad essa; che nel caso di specie la proposta di concordato, in sede di omologazione, è stata rigettata proprio per l'incapienza del patrimonio personale del singolo socio gravato da iscrizioni ipotecarie e pignoramenti, atteso che il tribunale aveva ritenuto non realizzabile la proposta di concordato proprio perchè aveva ritenuto compromessa dalla esistenza di ipoteche e pignoramenti la garanzia costituita dal patrimonio personale dei soci; che in considerazione del contenuto della proposta formulata dai singoli soci, che avevano chiesto l'estensione del concordato ai loro debiti personali; della sua immodificabilità all'atto delle conclusioni assunte nel giudizio di omologazione dopo l'espressione di voto dei vari creditori; del fatto che non vi erano state opposizioni al giudizio di omologazione, deve ritenersi che la sentenza suindicata fa stato nel presente giudizio, essendovi stata espressamene richiamata, in ordine alla ammissione al concordato preventivo anche dei soci illimitatamente responsabili per i loro debiti personali; che conseguentemente, anche per i debiti personali dei singoli soci "spiega effetto la retrodatazione del fallimento alla data di presentazione della domanda di concordato preventivo sia ai fini delle azioni revocatorie sia ai fini del computo degli interessi " Tali argomentazioni non meritano di essere condivise. La banca ricorrente contesta, ed a ragione, che la sentenza con la quale è stato dichiarato il fallimento della società e dei soci contenga, perchè passata in giudicato, una pronuncia opponibile ai creditori sull'ammissibilità della proposta di concordato riferibile ai debiti personali dei soci. Il Tribunale, come si evince dalla impugnata sentenza, nel decidere il giudizio di omologazione non ha per nulla pronunciato al riguardo, essendosi limitato ad affermare l'irrilevanza di detta questione di fronte alle ragioni per le quali veniva valutata negativamente la convenienza del concordato. Escluso che sulla questione della ammissibilità della proposta di concordato preventivo per i loro debiti personali da parte dei soci illimitatamente responsabili si sia formato il giudicato, devesi esaminare il problema se, indipendentemente dalla esistenza di un giudicato, la legge fallimentare consente, comunque, di applicare il principio della consecuzione delle procedure anche per i debiti personali dei soci, nella ipotesi in cui questi abbiano chiesto l'estensione del concordato con riferimento ai loro debiti personali; questione questa cui potrebbe essere data una risposta positiva solo se la legge fallimentare consente di ritenere che anche i soci illimitatamente responsabili, presentata la proposta di concordato preventivo da parte della società, possono avanzare a loro volta proposta di concordato preventivo anche per i loro debiti personali al fine di fruire, con l'omologazione del concordato, della falcidia concordataria anche per detti debiti. Vi è una sola sentenza piuttosto risalente, la n. 2681 del 1970, che pur avendo affermato che l'estensione automatica del concordato preventivo della società ai soci illimitatamente responsabili, prevista dalla L. Fall., art. 184, comma 2, concerne soltanto i debiti sociali, in quanto i debiti personali di soci non vengono in alcun modo influenzati da detto concordato, ha affermato, altresì, che detti soci, pur non essendo imprenditori commerciali, possono chiedere che questa procedura venga estesa ai loro debiti personali, avendo interesse a sottrarre il loro patrimonio all'azione esecutiva individuale dei creditori particolari, per far fronte con il medesimo, agli obblighi assunti dalla società con il concordato ed evitare in tal modo di essere dichiarati falliti insieme ad essa. Successivamente, però, tale indirizzo giurisprudenziale (ripreso in parte dalla sentenza n. 6677 del 1981), è stato abbandonato e la giurisprudenza successiva, in consapevole dissenso da detta sentenza, ha affermato costantemente il principio secondo cui il concordato preventivo proposto ai propri creditori personali da un socio illimitatamente responsabile di società di persone, unitamente e contestualmente al concordato preventivo della società, è inammissibile, atteso che l'efficacia del concordato della società nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, ai sensi della L. Fall., art. 184, comma 2, non coinvolge anche i creditori personali di tali soci, i quali, mancando della qualità di imprenditori, non sono legittimati alla proposizione del concordato preventivo (L. Fall., artt. 1 e 161, comma 1) e che non possono applicarsi a questa procedura le regole contenute nella L. Fall., artt. 147 e 154, sulla estensione del fallimento della società ai soci illimitatamente responsabili e del concordato fallimentare a questi ultimi (in particolare l'art. 154, dispone che nel fallimento di una società con soci a responsabilità illimitata ciascuno dei soci dichiarato fallito può proporre un concordato ai creditori sociali e particolari concorrenti nel proprio fallimento), trattandosi di disposizioni eccezionali non suscettibili di interpretazione analogica, costituendo deroghe al principio generale ricavabile dalle norme, di cui alla L. Fall., artt. 1 e 5, che richiedono per la fallibilità di un soggetto che questo rivesta la qualità di imprenditore e che si trovi in stato di insolvenza (cfr. cass. n. 11343 del 2001; cass. n. 8097 del 1992; cass. n. 3229 del 1987; 2359 del 1984). Le citate sentenze ed in particolare le sentenze n. 11343 del 2001 e n. 8097 del 1992, hanno escluso, altresì, la possibilità di dare alla L. Fall., artt. 147 e 154, una interpretazione estensiva, non potendosi ravvisare nella disciplina riservata dalla legge fallimentare al concordato preventivo un vuoto normativo da colmare attraverso tale tipo di interpretazione, atteso che sia il citato art. 184, che la L. Fall., art. 161, comma 4, dimostrano chiaramente che il fenomeno del concordato preventivo delle società di persone con soci illimitatamente responsabili non è stato ignorato. Essendo fondato su serie e plausibili ragioni giuridiche il riferito indirizzo giurisprudenziale merita di essere condiviso e deve quindi trovare applicazione nel caso di specie, escludendo che il principio della consecuzione del fallimento alla procedura di concordato preventivo, con le conseguenze che ne derivano, possa trovare applicazione anche con riferimento ai debiti dei soci illimitatamente responsabili. Nè può assumere alcun rilievo la circostanza che, nel caso di specie, sia stata richiesta dai soci illimitatamente responsabili la estensione del concordato della società ai debiti personali dei soci e che addirittura alcuni creditori personali di questi abbiano partecipato alla votazione per l'approvazione della proposta, atteso che, data la insuperabilità del disposto della L. Fall., art. 184, tale richiesta e l'approvazione della proposta non potrebbero in alcun modo comportare che anche i creditori personali, che non abbiano aderito alla proposta e non abbiano, quindi, partecipato alla votazione restino vincolati alla falcidia concordataria. Infatti, la disposizione della L. Fall., art. 184, che estende ai soci illimitatamente responsabili di società di persone l'efficacia remissoria del concordato preventivo, si riferisce ai debiti sociali, nel senso che il pagamento della percentuale concordataria ha effetto liberatorio anche nei loro confronti, senza con ciò determinare l'estensione della procedura al patrimonio di soci, che resta estraneo ad essa. Agli atti di disposizione del socio non può, pertanto, essere estesa la disciplina dettata dalla L. Fall., art. 167, che prevede l'inopponibilità ai creditori sociali anteriori al concordato degli atti di disposizione posti in essere dal debitore ammesso alla procedura, che va identificato nella sola società (cfr. in particolare cass. n. 11343 del 2001 anzicitata). La estraneità al concordato della società del patrimonio dei soci e la conseguente possibilità del socio di porre in essere liberamente atti di disposizione del proprio patrimonio ovvero dei creditori particolari del socio di promuovere sul suo patrimonio azioni esecutive individuali o di assumere iniziative (ad es. iscrizione di ipoteche) per rafforzare la loro garanzia generica, incidono indubbiamente sulla valutazione di convenienza del concordato proposto dalla società, accentuando il rischio della declaratoria di fallimento della società e, quindi, dei soci. Tale rischio, però, può essere ridotto dai soci stessi, creando, come posto in rilievo dalla sentenza n. 8097 del 1992, le opportune situazioni di convenienza economica sia rinunciando all'efficacia nei loro confronti del concordato sociale secondo il "patto contrario", fatto salvo dalla L. Fall., art. 184, comma 2, sia fornendo garanzie personali in una forma di concordato misto, caratterizzato dal fatto che alla cessione dei beni della società si accompagna la garanzia aggiuntiva del patrimonio personale dei soci (ed è quanto ragionevolmente devesi ritenere accaduto nel caso di specie). In base alle su esposte considerazione devesi affermare il seguente principio di diritto: il principio della consecuzione processuale non può applicarsi con riferimento ai creditori personali dei soci illimitatamente responsabili di una società di persone; pertanto, per quanto riguarda la opponibilità di eventuali ipoteche al fallimento o il computo degli interessi sui crediti vantati nei confronti dei soci, non rileva la data di ammissione della società di persone al concordato preventivo, ma quella della dichiarazione di fallimento, ai sensi della L. Fall., art. 147, dei soci illimitatamente responsabili. L'accoglimento del motivo di ricorso in esame comporta l'assorbimento del secondo motivo con cui si censura la statuizione sulle spese. Per quanto precede deve essere accolto il primo motivo di ricorso e dichiarato assorbito il secondo. La sentenza impugnata deve essere conseguentemente cassata e la causa deve essere rinviata, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'Appello di Palermo in diversa composizione che per il giudizio si uniformerà al principio di diritto sopra enunciato.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'Appello di Palermo in diversa composizione. Così deciso in Roma, il 22 gennaio 20010. Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2010
Norma
Art. 184 L.F. Effetti del concordato per i creditori
I.
Il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla pubblicazione nel registro delle imprese del ricorso di cui all’articolo 161 (1). Tuttavia essi conservano impregiudicati i diritti contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso.
II.
Salvo patto contrario, il concordato della società ha efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili.
Salvo patto contrario, il concordato della società ha efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili.
(1) L’art. 33 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ha sostituito le parole “al decreto di apertura della procedura di concordato” con le parole “alla pubblicazione nel registro delle imprese del ricorso di cui all’art. 161”. La modifica si applica dal 11 settembre 2012 (art. 33, comma 3, D.L. 83/2012 cit.).
Prassi
In questo articolo non sono presenti elementi di prassi.
Tutta la Giurisprudenza
Art. 184 L.F. Effetti del concordato per i creditori
Art. 184 L.F. Effetti del concordato per i creditori
I) Sugli effetti del concordato nei confronti dell’ex socio fideiussore
III) Sull’estensione degli effetti del concordato a tutti i creditori anteriori
IV) Sull’estensione degli effetti del concordato ai soci illimitatamente responsabili
V) Sulla limitazione degli impegni dell’assuntore
VII) Sulla natura degli effetti esdebitatori relativi agli accordi successivi all’omologa del concordato
VIII) Sul divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive
IX) Sulla non ostatività della procedura di concordato preventivo all’ accertamento dei crediti tributari pregressi ed alla irrogazioni di sanzioni
X) Sul carattere non decisorio del decreto di omologazione del concordato preventivo rispetto all’esistenza dei crediti
Legge Fallimentare Completa
TITOLO I
Disposizioni generali
TITOLO II
Del fallimento
TITOLO III
Del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione
TITOLO IV
Dell’ammissione controllata
TITOLO V
Della liquidazione coatta amministrativa
TITOLO VI
Disposizioni penali
TITOLO VII
Disposizioni transitorie