Giurisprudenza Ordinata Cronologicamente
I.
Il concordato è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Ove siano previste diverse classi di creditori, il concordato è approvato se tale maggioranza si verifica inoltre nel maggior numero delle classi. Quando sono poste al voto più proposte di concordato ai sensi dell’articolo 175, quinto comma, si considera approvata la proposta che ha conseguito la maggioranza più elevata dei crediti ammessi al voto; in caso di parità, prevale quella del debitore o, in caso di parità fra proposte di creditori, quella presentata per prima. Quando nessuna delle proposte concorrenti poste al voto sia stata approvata con le maggioranze di cui al primo e secondo periodo del presente comma, il giudice delegato, con decreto da adottare entro trenta giorni dal termine di cui al quarto comma dell’articolo 178, rimette al voto la sola proposta che ha conseguito la maggioranza relativa dei crediti ammessi al voto, fissando il termine per la comunicazione ai creditori e il termine a partire dal quale i creditori, nei venti giorni successivi, possono far pervenire il proprio voto con le modalità previste dal predetto articolo. In ogni caso si applicano il primo e secondo periodo del presente comma (1).
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Cassazione civile, sez. I, 20 giugno 2018, n. 16291 (Rel. Terrusi)
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“Il principio di cui all’art. 2467 c.c. è estensibile anche alle società azionarie allorquando, in ragione delle modeste dimensioni od in ragione dei rapporti sociali, sia postulabile una verifica di somiglianza in concreto con le società a responsabilità limitata.
L’identità di posizione si può affermare tutte le volte in cui l’organizzazione della società finanziata consenta al socio di ottenere informazioni paragonabili a quelle di cui potrebbe disporre il socio di s.r.l., cioè informazioni idonee a far apprezzare l’esistenza dell’eccessivo squilibrio dell’indebitamento della società rispetto al patrimonio netto oppure di una situazione finanziaria tale da render ragionevole il ricorso al conferimento: in tale prospettiva, la condizione del socio di s.p.a., che sia anche amministratore della società finanziata, è considerabile alla stregua di una presunzione assoluta della conoscenza della situazione finanziaria che legittima l’applicazione della postergazione.”
(Andrea Goretti - IlCodiceDeiConcordati.it)
Norme
Art. 177 L.F. Maggioranza per l’approvazione del concordato
I.
Il concordato è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Ove siano previste diverse classi di creditori, il concordato è approvato se tale maggioranza si verifica inoltre nel maggior numero delle classi. Quando sono poste al voto più proposte di concordato ai sensi dell’articolo 175, quinto comma, si considera approvata la proposta che ha conseguito la maggioranza più elevata dei crediti ammessi al voto; in caso di parità, prevale quella del debitore o, in caso di parità fra proposte di creditori, quella presentata per prima. Quando nessuna delle proposte concorrenti poste al voto sia stata approvata con le maggioranze di cui al primo e secondo periodo del presente comma, il giudice delegato, con decreto da adottare entro trenta giorni dal termine di cui al quarto comma dell’articolo 178, rimette al voto la sola proposta che ha conseguito la maggioranza relativa dei crediti ammessi al voto, fissando il termine per la comunicazione ai creditori e il termine a partire dal quale i creditori, nei venti giorni successivi, possono far pervenire il proprio voto con le modalità previste dal predetto articolo. In ogni caso si applicano il primo e secondo periodo del presente comma (1).
II.
I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, ancorché la garanzia sia contestata, dei quali la proposta di concordato prevede l’integrale pagamento, non hanno diritto al voto se non rinunciano in tutto od in parte al diritto di prelazione. Qualora i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca rinuncino in tutto o in parte alla prelazione, per la parte del credito non coperta dalla garanzia sono equiparati ai creditori chirografari; la rinuncia ha effetto ai soli fini del concordato.
I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, ancorché la garanzia sia contestata, dei quali la proposta di concordato prevede l’integrale pagamento, non hanno diritto al voto se non rinunciano in tutto od in parte al diritto di prelazione. Qualora i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca rinuncino in tutto o in parte alla prelazione, per la parte del credito non coperta dalla garanzia sono equiparati ai creditori chirografari; la rinuncia ha effetto ai soli fini del concordato.
III.
I creditori muniti di diritto di prelazione di cui la proposta di concordato prevede, ai sensi dell’articolo 160, la soddisfazione non integrale, sono equiparati ai chirografari per la parte residua del credito.
I creditori muniti di diritto di prelazione di cui la proposta di concordato prevede, ai sensi dell’articolo 160, la soddisfazione non integrale, sono equiparati ai chirografari per la parte residua del credito.
IV.
Sono esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze il coniuge del debitore, i suoi parenti e affini fino al quarto grado, la società che controlla la società debitrice, le società da questa controllate e quelle sottoposte a comune controllo, nonché (2) i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della proposta di concordato.
Sono esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze il coniuge del debitore, i suoi parenti e affini fino al quarto grado, la società che controlla la società debitrice, le società da questa controllate e quelle sottoposte a comune controllo, nonché (2) i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della proposta di concordato.
(1) Gli ultimi due periodi sono stati aggiunti dall’art. 3 del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132.
(2) L’art. 3 del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132, dopo le parole “quarto grado” ha aggiunto le parole “la società che controlla la società debitrice, le società da questa controllate e quelle sottoposte a comune controllo, nonché”.
(*) Le modifiche di cui alle note 1 e 2 si applicano ai procedimenti di concordato preventivo introdotti successivamente alla data del 21 agosto 2015 di entrata in vigore della citata legge di conversione.
Prassi
- Messaggio INPS, 6 agosto 2015, n. 5223
Obbligo di esprimere il voto contrario in presenza di proposta concordataria che preveda la soddisfazione parziale dei crediti contributivi. - Circolare dell’Agenzia delle Entrate, 1° marzo 2013, n. 2/E
- Articolo 13-ter del D.L. n. 83 del 2012 – Disposizioni in materia di responsabilità solidale dell’appaltatore –
Circolare n. 40/E dell’8 ottobre 2012 - Circolare dell’Agenzia delle Entrate, 8 ottobre 2012, n. 40/E
- Articolo 13-ter del DL n. 83 del 2012 – Disposizioni in materia di responsabilità solidale dell’appaltatore
Tutta la Giurisprudenza
Art. 177 L.F. Maggioranza per l’approvazione del concordato
Art. 177 L.F. Maggioranza per l’approvazione del concordato
I) Sul trattamento dei creditori prelatizi in assenza di beni e sul diritto di voto
III) Sull’inesistenza di un conflitto di interessi fra persi creditori in occasione del voto
V) Sulla convocazione dell’adunanza dei creditori e sul voto dei creditori privilegiati
VI) Sul pagamento dilazionato dei creditori prelatizi e sul relativo diritto di voto
VII) Sul voto dei creditori privilegiati non soddisfatti integralmente
IX) Sulla ratio della postergazione da finanziamento soci anche rispetto alle s.p.a.
X) Sulla differenza anche ai fini del voto fra cessione del credito a scopo di garanzia e pegno di credito
XI) Sul risultato paritario del voto in caso di concordato con classi
XII) Sul diritto di voto ante relazione del Commissario
Legge Fallimentare Completa
TITOLO I
Disposizioni generali
TITOLO II
Del fallimento
TITOLO III
Del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione
TITOLO IV
Dell’ammissione controllata
TITOLO V
Della liquidazione coatta amministrativa
TITOLO VI
Disposizioni penali
TITOLO VII
Disposizioni transitorie