Giurisprudenza Ordinata Cronologicamente
Cassazione civile sez. I - 18/2/2009 n. 3921
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
- Dott. VITRONE Ugo - Presidente
- Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo - Consigliere
- Dott. FIORETTI Francesco Maria - Consigliere
- Dott. RORDORF Renato - Consigliere
- Dott. SALVATO Luigi - rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
sentenza
P.Q.M.
I.
Se la proposta è presentata prima che lo stato passivo venga reso esecutivo, hanno diritto al voto i creditori che risultano dall’elenco provvisorio predisposto dal curatore e approvato dal giudice delegato; altrimenti, gli aventi diritto al voto sono quelli indicati nello stato passivo reso esecutivo ai sensi dell’articolo 97. In quest’ultimo caso, hanno diritto al voto anche i creditori ammessi provvisoriamente e con riserva.
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Cassazione civile, sez. I, 18 febbraio 2009, n. 3921
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Sulla rinunzia al privilegio da parte del creditore
Cassazione civile, sez. I, 18 febbraio 2009, n. 3921
“E inammissibile il ricorso per cassazione proposto ex articolo 111 Cost. avverso il decreto del tribunale fallimentare che, in sede di esecuzione del concordato fallimentare, si sia pronunciato su di una questione attinente alla misura di un credito da soddisfare, in quanto tale provvedimento, non potendo avere ad oggetto questioni decise con la sentenza di omologazione, le quali devono trovare la loro soluzione in sede contenziosa nelle forme ordinarie, non è idoneo a pregiudicare in modo definitivo e con carattere decisorio i diritti soggettivi delle parti. (Principio reso dalla S.C. con riguardo al decreto del tribunale, emesso su reclamo avverso il piano di riparto depositato dal curatore ed attributivo al ricorrente soltanto della percentuale concordataria, anziché dell’intero importo del credito vantato, avendo il creditore ricorrente dedotto che erroneamente il proprio voto favorevole era stato interpretato come rinunzia al privilegio)”. (massima ufficiale)
Cassazione civile sez. I - 18/2/2009 n. 3921
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
- Dott. VITRONE Ugo - Presidente
- Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo - Consigliere
- Dott. FIORETTI Francesco Maria - Consigliere
- Dott. RORDORF Renato - Consigliere
- Dott. SALVATO Luigi - rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
sul ricorso proposto da: L'Energia di Pievani e Del Bello s.n.c., in persona del legale rappresentante P.A. elettivamente domiciliata in ROMA, via Premuda 6, 63, presso lo studio dell'avv. CODERONI ANTONIO, dal quale è rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente all'avv. Franco Malnati, in virtù di procura a margine del ricorso; - ricorrente -
contro
Fallimento della ditta Arredòs di Stucchi Sauro, in concordato fallimentare; S.S.; S.V., quale terzo assuntore del concordato fallimentare della ditta Arredòs di Stucchi Sauro; - intimati - avverso il decreto Tribunale di Bergamo depositato il 4 giugno 2004; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22 gennaio 2009 dal Consigliere Dott. Luigi Salvato; udito per il ricorrente l'avv. Antonio Coderoni, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per l'inammissibilità del reclamo e cassazione senza rinvio.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Energia di Pievani e Del Bello s.n.c. (di seguito, S.n.c.), con ricorso del 16 aprile 2004, chiedeva che fosse dichiarata la nullità del voto favorevole espresso al concordato del Fallimento della ditta Arredòs di Stucchi Sauro, quindi che le fosse attribuito l'intero importo del credito vantato ed in privilegio, dolendosi che le era stata corrisposta soltanto la percentuale concordataria, erroneamente interpretando la manifestazione di voto favorevole come rinunzia al privilegio. Il Tribunale di Bergamo, con decreto del 4 giugno 2004, qualificato il ricorso come reclamo avverso il piano di riparto, rilevava che il curatore aveva depositato in cancelleria detto piano, dandone comunicazione ai creditori con raccomandata, ricevuta dalla S.n.c. il 3 giugno 2003, alla quale il 10 luglio 2003 era anche pervenuto l'assegno recante la somma corrispondente a quella stabilita in detto piano. Pertanto, doveva ritenersi decorso il "termine di cui all'art. 25 o, al massimo, di cui alla L. Fall., art. 110, con conseguente inammissibilità del ricorso, in quanto proposto oltre detto termine. Per la cassazione di detto decreto, ha proposto ricorso ex art. 111 Cost., la S.n.c., affidato ad un motivo; non hanno svolto attività difensiva gli intimati.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.
- La ricorrente, con un unico motivo, denuncia violazione e falsa applicazione della L. Fall., artt. 26 e 110, e totale carenza della motivazione (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5). Sotto un primo profilo, deduce che le missive inoltrate dal curatore non contenevano alcun riferimento al decreto che aveva dichiarato esecutivo il piano di riparto e, comunque, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il decorso del termine per il reclamo non decorre dalla comunicazione da parte del Curatore, bensì da quella effettuata a cura dell'Ufficio. Inoltre, in difetto di comunicazione o notificazione del decreto, come nella specie, il decreto che aveva dichiarato esecutivo il piano di riparto era reclamabile entro il termine di un anno dalla data del deposito, nella specie avvenuto il 24 giugno 2003, con conseguente ammissibilità del reclamo proposto con ricorso del 16 aprile 2004. Sotto un secondo profilo, il decreto sarebbe assolutamente carente di motivazione e tale vizio sarebbe denunciabile anche con il ricorso dell'art. 111 Cost..
2.
- Il ricorso è inammissibile.
2.1.
- Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, i provvedimenti giurisdizionali emessi in forma diversa dalla sentenza sono impugnabili con ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., comma 7, soltanto quando presentino, per la loro disciplina ed il loro contenuto, i caratteri della definitività e della decisorietà. Il carattere della definitività sussiste quando il provvedimento decisivo di - o incidente su - diritti o status non è assoggettabile ad alcun mezzo di riesame (che non deve consistere necessariamente in un mezzo di impugnazione, ma può anche identificarsi nella possibilità che la materia del contendere costituisca oggetto di un'azione giurisdizionale), quindi da luogo a giudicato in senso formale (art. 324 c.p.c.) e "fa stato", nel senso di cui all'art. 2909 c.c., su situazioni soggettive aventi natura sostanziale (Cass. S.U. n. 11026 del 2003). Il carattere della decisorietà ricorre nel caso in cui il provvedimento decide una controversia su diritti soggettivi o status, incidendo su situazioni soggettive aventi natura sostanziale ed è suscettibile di comportare per le parti un pregiudizio definitivo ed irreparabile (Cass. S.U. n. 4915 del 2006; n. 11026 del 2003; n. 1245 del 2004). Entrambi i caratteri devono coesistere, affinchè il provvedimento sia ricorribile, ai sensi dell'art. 111 Cost., comma 7. La decisorietà è, infatti, irrilevante, qualora il provvedimento sia modificabile e revocabile per una nuova e diversa valutazione delle circostanze precedenti, ovvero per il sopravvenire di nuove circostanze, oppure per motivi di legittimità (art. 742 c.p.c.), poichè in queste ipotesi manca una statuizione definitiva ed un pregiudizio irreparabile ai diritti che vi sono coinvolti (Cass. S.U. n. 11026 del 2003; n. 6220 del 1986).
2.2.
- Posta questa premessa, va osservato che la sentenza di omologazione del concordato determina la chiusura del fallimento, salva la diversa e limitata funzione di controllo della sua esecuzione, ai sensi della L. Fall., art. 136, (Cass. n. 11189 del 1995); i successivi atti del giudice delegato costituiscono atti meramente esecutivi, posti in essere nell'esercizio del potere - dovere di sorvegliare l'esecuzione del concordato, che permane finchè questo non abbia avuto integrale attuazione (Cass. n. 12862 del 2002; n. 13626 del 1992). Tuttavia, la sentenza di omologazione del concordato può rimettere al giudice delegato anche il compito di stabilire le semplici modalità di pagamento delle somme dovute, con decreto che comunque non può eccedere i limiti stabiliti dalla sentenza. In particolare, è certamente precluso al giudice delegato ed al Tribunale, in sede di esercizio del citato potere-dovere, di interpretare una decisione definitiva di carattere giurisdizionale, quale è la sentenza di omologazione del concordato fallimentare; se ciò accade, il relativo provvedimento deve intendersi adottato sul piano gestorio e non può pregiudicare in modo definitivo e con carattere decisorio i diritti soggettivi delle parti (Cass. n. 9240 del 1997). Le questioni che avrebbero potuto costituire oggetto di impugnazione della sentenza, quale quella concernente la misura della soddisfazione dei crediti, come questa Corte ha già affermato, non possono quindi essere rimesse e, comunque, decise al giudice delegato. In particolare, "l'ammontare dei crediti che devono essere soddisfatti, risultante dallo stato passivo in correlazione con la sentenza di omologazione, non può essere modificato; in caso di contestazione circa la misura della loro soddisfazione, deve promuoversi una decisione in sede contenziosa nelle forme ordinarie fra i legittimi contraddittori (Cass. n. 5811 del 1989; successivamente, Cass. n. 9240 del 1997). Ed è appunto questo il caso in esame, poichè dal decreto impugnato risulta, senza che la circostanza sia stata contestata dalla ricorrente, che il provvedimento ha avuto ad oggetto l'istanza con la quale essa "ha domandato la dichiarazione di nullità assoluta della propria manifestazione di voto nel concordato fallimentare (...) con la conseguente corresponsione dell'intero importo del proprio credito. L'atto aveva, quindi, ad oggetto una questione concernente la misura del credito da soddisfare, in correlazione al disposto della L. Fall., art. 127, comma 2, in virtù del quale i creditori privilegiati non hanno diritto al voto, e cioè una questione decisa con la sentenza di omologazione, che non poteva costituire oggetto di decisione nell'esercizio potere-dovere di sorveglianza sull'adempimento del concordato, con la conseguenza che il relativo provvedimento che è stato adottato difetta dei caratteri della decisorietà e definitività ed è insuscettibile di definire con tali caratteri la questione posta con il reclamo. Il difetto di siffatti caratteri è sufficiente a rendere inammissibile il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost., poichè è irrilevante che il ricorrente lamenti la lesione di situazioni aventi rilievo processuale, quali espressione del diritto di azione. La pronuncia sull'osservanza delle norme che regolano il processo, disciplinando i presupposti, i modi ed i tempi con i quali la domanda può essere portata all'esame del giudice, ha infatti la medesima natura dell'atto giurisdizionale cui il processo è preordinato, e non può pertanto avere autonoma valenza di provvedimento decisorio, se di tale carattere detto atto sia privo, stante la strumentalità della problematica processuale e la sua idoneità a costituire oggetto di dibattito soltanto nella sede, e nei limiti, in cui sia aperta o possa essere riaperta la discussione nel merito (Cass. S.U. n. 3073 del 2003). In definitiva, il ricorso è inammissibile; non deve essere resa pronuncia sulle spese, non avendo gli intimati svolto attività difensiva.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2009. Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2009
Norma
Art. 127 L.F. Voto nel concordato
I.
Se la proposta è presentata prima che lo stato passivo venga reso esecutivo, hanno diritto al voto i creditori che risultano dall’elenco provvisorio predisposto dal curatore e approvato dal giudice delegato; altrimenti, gli aventi diritto al voto sono quelli indicati nello stato passivo reso esecutivo ai sensi dell’articolo 97. In quest’ultimo caso, hanno diritto al voto anche i creditori ammessi provvisoriamente e con riserva.
II.
I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, ancorché la garanzia sia contestata, dei quali la proposta di concordato prevede l’integrale pagamento, non hanno diritto al voto se non rinunciano al diritto di prelazione, salvo quanto previsto dal terzo comma. La rinuncia può essere anche parziale, purché non inferiore alla terza parte dell’intero credito fra capitale ed accessori.
I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, ancorché la garanzia sia contestata, dei quali la proposta di concordato prevede l’integrale pagamento, non hanno diritto al voto se non rinunciano al diritto di prelazione, salvo quanto previsto dal terzo comma. La rinuncia può essere anche parziale, purché non inferiore alla terza parte dell’intero credito fra capitale ed accessori.
III.
Qualora i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca rinuncino in tutto o in parte alla prelazione, per la parte del credito non coperta dalla garanzia sono assimilati ai creditori chirografari; la rinuncia ha effetto ai soli fini del concordato.
Qualora i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca rinuncino in tutto o in parte alla prelazione, per la parte del credito non coperta dalla garanzia sono assimilati ai creditori chirografari; la rinuncia ha effetto ai soli fini del concordato.
IV.
I creditori muniti di diritto di prelazione di cui la proposta di concordato prevede, ai sensi dell’articolo 124, terzo comma, la soddisfazione non integrale, sono considerati chirografari per la parte residua del credito.
I creditori muniti di diritto di prelazione di cui la proposta di concordato prevede, ai sensi dell’articolo 124, terzo comma, la soddisfazione non integrale, sono considerati chirografari per la parte residua del credito.
V.
Sono esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze il coniuge del debitore, i suoi parenti ed affini fino al quarto grado e coloro che sono diventati cessionari o aggiudicatari dei crediti di dette persone da meno di un anno prima della dichiarazione di fallimento.
Sono esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze il coniuge del debitore, i suoi parenti ed affini fino al quarto grado e coloro che sono diventati cessionari o aggiudicatari dei crediti di dette persone da meno di un anno prima della dichiarazione di fallimento.
VI.
La stessa disciplina si applica ai crediti delle società controllanti o controllate o sottoposte a comune controllo.
La stessa disciplina si applica ai crediti delle società controllanti o controllate o sottoposte a comune controllo.
VII.
I trasferimenti di crediti avvenuti dopo la dichiarazione di fallimento non attribuiscono diritto di voto, salvo che siano effettuati a favore di banche o altri intermediari finanziari.
I trasferimenti di crediti avvenuti dopo la dichiarazione di fallimento non attribuiscono diritto di voto, salvo che siano effettuati a favore di banche o altri intermediari finanziari.
(1) Articolo sostituito dall’art. 117 del D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006 e si applica ai concordati proposti successivamente anche se relativi a procedure fallimentari aperte prima della predetta entrata in vigore.
Prassi
- Circolare dell’Agenzia delle Entrate, 1° marzo 2013, n. 2/E
Articolo 13-ter del D.L. n. 83 del 2012 – Disposizioni in materia di responsabilità solidale dell’appaltatore – Circolare n. 40/E dell’8 ottobre 2012 - Circolare dell’Agenzia delle Entrate, 8 ottobre 2012, n. 40/E
Articolo 13-ter del D.L. n. 83 del 2012 – Disposizioni in materia di responsabilità solidale dell’appaltatore
Tutta la Giurisprudenza
Art. 127 L.F. Voto nel concordato
I) Sui destinatari della comunicazione della proposta di concordato fallimentare
II) Sulla rinunzia al privilegio da parte del creditore
III) Sulla ratio della postergazione da finanziamento soci anche rispetto alle s.p.a.
IV) Sui limiti del ricorso alla relazione del professionista ex art. 124, comma 3, L.F. e sul diritto di voto dei creditori prelatizi pagati oltre gli ordinari tempi tecnici
V) Sul conflitto d'interesse fra i creditori
II) Sulla rinunzia al privilegio da parte del creditore
III) Sulla ratio della postergazione da finanziamento soci anche rispetto alle s.p.a.
IV) Sui limiti del ricorso alla relazione del professionista ex art. 124, comma 3, L.F. e sul diritto di voto dei creditori prelatizi pagati oltre gli ordinari tempi tecnici
V) Sul conflitto d'interesse fra i creditori
I) Sui destinatari della comunicazione della proposta di concordato fallimentare
II) Sulla rinunzia al privilegio da parte del creditore
III) Sulla ratio della postergazione da finanziamento soci anche rispetto alle s.p.a.
IV) Sui limiti del ricorso alla relazione del professionista ex art. 124, comma 3, L.F. e sul diritto di voto dei creditori prelatizi pagati oltre gli ordinari tempi tecnici
V) Sul conflitto d'interesse fra i creditori
VI) Sul diritto di voto sulla proposta di concordato fallimentare
Legge Fallimentare Completa
TITOLO I
Disposizioni generali
TITOLO II
Del fallimento
TITOLO III
Del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione
TITOLO IV
Dell’ammissione controllata
TITOLO V
Della liquidazione coatta amministrativa
TITOLO VI
Disposizioni penali
TITOLO VII
Disposizioni transitorie