Giurisprudenza Ordinata Cronologicamente
I.
Gli effetti della riapertura sono regolati dagli articoli 122 e 123.
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Cassazione civile, sez. I, 14 gennaio 2016, n. 509
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“Il principio secondo cui ai sensi dell’art. 140 co. 3 lf i creditori non sono tenuti a restituire quanto hanno già riscosso in base al concordato risolto o annullato, è applicabile in via analogica al concordato preventivo risolto cui poi segua la sentenza dichiarativa di fallimento. Tale principio deve comunque interpretarsi nel senso che detti pagamenti non debbono comunque appalesarsi estranei alle finalità dell'istituto concordatario in quanto eseguiti al di là dei limiti stabiliti nella sentenza di omologazione o in violazione del principio della "par condicio creditorum" e dell'ordine delle prelazioni.”
(Antonio Pezzano – IlCodiceDeiConcordati.it)
Norma
Art. 140 L.F. Gli effetti della riapertura
I.
Gli effetti della riapertura sono regolati dagli articoli 122 e 123.
II.
Possono essere riproposte le azioni revocatorie già iniziate e interrotte per effetto del concordato.
Possono essere riproposte le azioni revocatorie già iniziate e interrotte per effetto del concordato.
III.
I creditori anteriori conservano le garanzie per le somme tuttora ad essi dovute in base al concordato risolto o annullato e non sono tenuti a restituire quanto hanno già riscosso.
I creditori anteriori conservano le garanzie per le somme tuttora ad essi dovute in base al concordato risolto o annullato e non sono tenuti a restituire quanto hanno già riscosso.
IV.
Essi concorrono per l’importo del primitivo credito, detratta la parte riscossa in parziale esecuzione del concordato.
Essi concorrono per l’importo del primitivo credito, detratta la parte riscossa in parziale esecuzione del concordato.
Prassi
In questo articolo non sono presenti elementi di prassi.
Tutta la Giurisprudenza
Art. 140 L.F. Gli effetti della riapertura
I) Sulla ripetibilità dei pagamenti eseguiti in caso di concordato risolto
II) Sulla legittimazione dei creditori ad escutere la garanzia del concordato risolto
III) Sulla prescrizione della ripetibilità dei pagamenti eseguiti in caso di concordato risolto
Legge Fallimentare Completa
TITOLO I
Disposizioni generali
TITOLO II
Del fallimento
TITOLO III
Del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione
TITOLO IV
Dell’ammissione controllata
TITOLO V
Della liquidazione coatta amministrativa
TITOLO VI
Disposizioni penali
TITOLO VII
Disposizioni transitorie